Gazzetta n. 115 del 17 maggio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 aprile 2008
Riconoscimento, al sig. Peluso Alessio Armando, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia d prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
VISTA l'istanza del sig. PELUSO Alessio Armando nato ad Avellino il 15.12.1981, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "Abogado", conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Avvocato";
CONSIDERATO che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di "Laurea in Giurisprudenza" conseguito presso l'Universita' degli Studi "La Sapienza" di Roma in data 26.01.2006;
CONSIDERATO che il richiedente ha ottenuto l'omologazione della Laurea in Giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di "Licenciado en Derecho" in data 13.12.2006 rilasciata dal "Ministerio de Educacion y Ciencia";
CONSIDERATO che lo stesso e' iscritto presso l'"Ilustre Colegio de Abogados de Madrid" dal 23.10.2007;
PRESO ATTO che l'istante ha dimostrato di esercitare pratica forense essendo iscritto nel registro dei praticanti avvocati presso il "Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma";
VISTO l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/92 modificato dal d.lgs. n. 277/03, sopra indicato;
Al SENSI dell'art. 12 punto 8 del decreto legislativo sopra menzionato, come sopra modificato, trattandosi di titolo identico a quello su cui e' stato provveduto con precedente decreto, non e' stata sentita la Conferenza di servizi;
CONSIDERATO che comunque sussistono differenze tra la formazione. professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
DECRETA

Art. 1 - Al sig. PELUSO Alessio Armando nato ad Avellino il 15.12.1981, cittadino italiano, diretta e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Avvocati", e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2 - Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ALLEGATO A

a) il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste in una materia a scelta del candidato tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale;
c) La prova orale e' unica e consiste su due materie di cui una a scelta tra le seguenti: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale) 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, l'altra su deontologia e ordinamento forense.
d) Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;
e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
Roma, 8 aprile 2008.
p. Il direttore generale: D'ALESSANDRO
 
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