Gazzetta n. 115 del 17 maggio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 aprile 2008
Riconoscimento, alla sig.ra Ballerini Marianna, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
VISTA l'istanza della sig.ra BALLERINI Marianna, nato il 26.9.1976 a Seregno (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di "Abogado" - rilasciato in data 24 ottobre 2007 dal "Ilustre Colegio de Abogados" di Madrid Spagna) - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";
CONSIDERATO che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di "dottore in Giurisprudenza" conseguito presso la Universita' degli studi di Milano-Bicocca il 14 luglio 2004, omologato in Spagna nel maggio 2007;
CONSIDERATO inoltre che documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nell'aprile 2007;
AI SENSI dell'art. 16 punto 5 del decreto legislativo sopra menzionato trattandosi di titolo identico a quello su cui e' stato provveduto con precedente decreto, non e' stata sentita la Conferenza di servizi;
VISTO l'art. 22 comma 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

DECRETA

Art. 1 - Alla signora BALLERINI Marianna, nato il 26.9.1976 a Seregno (Italia), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di "Abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "avvocati".

Art. 2 - Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ALLEGATO A

a) - Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) - La prova orale e' unica e verte su: 1) discussione di un caso pratico su una a scelta tra le seguenti materie diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) Elementi di deontologia e ordinamento professionale.
c) - La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
Roma, 16 aprile 2008.
p. Il direttore generale: D'ALESSANDRO
 
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