Gazzetta n. 116 del 19 maggio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 aprile 2008
Riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1990 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Castel del Monte» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Vista la domanda presentata dal Consorzio per la Tutela dei Vini a Doc «Castel del Monte», intesa ad ottenere la riduzione del valore dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte», previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini sopra citato;
Visto il parere favorevole della regione Puglia sulla sopra citata domanda;
Vista la decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini secondo la quale sulle istanze relative alla modifica dell'acidita' totale minima dei vini e dell'estratto non riduttore minimo, purche' supportate dal parere della regione competente per territorio, la Sezione Amministrativa del Comitato proceda d'ufficio;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte»;
Decreta:

Articolo unico

Il valore dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte», previsto all'art. 6 del relativo disciplinare di produzione, e' ridotto nei limiti minimi, per le sole tipologie rosato regolamentate, da 20,0 g/l a 16,0 g/l.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le relative disposizioni entrano in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Roma, 23 aprile 2008
Il capo del Dipartimento: Ambrosio
 
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