Gazzetta n. 117 del 20 maggio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 4 aprile 2008
Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA' SPORTIVE
Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522 recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989»;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376 recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping»;
Vista la legge 26 novembre 2007, n. 230 recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005»;
Visto il decreto 31 ottobre 2001, n. 440 recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive»;
Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 2007 recante «Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2007, n. 50, supplemento ordinario n. 52;
Visto l'emendamento all'appendice della Convenzione europea contro il doping nello sport contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping, in vigore dal 1° gennaio 2008 e che recepisce la lista elaborata dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA-AMA);
Vista la proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive espressa in data 19 febbraio 2008;
Considerata la necessita' di armonizzare, entro il termine del 1° gennaio 2008, la lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping alla lista internazionale di riferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
Considerato il presente decreto sostitutivo del decreto ministeriale 24 gennaio 2007, citato in premessa;
Decreta:
Art. 1.
E' approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche, di cui all'allegato III, il cui impiego e' considerato doping a norma dell'art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, in adesione alla lista adottata con l'emendamento all'appendice della Convenzione contro il doping nello sport ratificata con la legge 29 novembre 1995, n. 522, in vigore dal 1° gennaio 2008 e riportata nell'allegato I.
Sono approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista, di cui all'allegato II.
La lista e' composta dalle seguenti cinque sezioni:
sezione 1: classi vietate;
sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;
sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;
sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;
sezione 5: pratiche e metodi vietati.
 
Art. 2.
Le disposizioni del presente decreto sostituiscono integralmente le disposizioni contenute nel decreto 24 gennaio 2007, e successive modificazioni, meglio indicato in premessa, ed entrano in vigore il 1° gennaio 2008.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 aprile 2008

Il Ministro della salute
Turco

Il Ministro per le politiche giovanili
e per le attivita' sportive
Melandri

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2008 Ufficio di controllo preventivo sui ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 49
 
Allegato I

----> Vedere da pag. 4 a pag. 14 <----

Allegato II

----> Vedere da pag. 15 a pag. 17 <----

Allegato III

----> Vedere da pag. 18 a pag. 29 <----

----> Vedere da pag. 30 a pag. 123 <----

----> Vedere da pag. 124 a pag. 219 <----

----> Vedere da pag. 220 a pag. 308 <----

----> Vedere da pag. 309 a pag. 310 <----
 
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