Gazzetta n. 117 del 20 maggio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 aprile 2008
Corso legale, contingente e modalita' di cessione delle monete d'argento da Euro 10 celebrative del «VII Centenario della Fondazione dell'Universita' di Perugia» millesimo 2008.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001;
Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 23 novembre 2007 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2008 ivi comprese le emissioni numismatiche;
Visto il decreto 23 gennaio 2008, n. 8433, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 9 febbraio 2008, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da Euro 10 celebrative del «VII Centenario della Fondazione dell'Universita' di Perugia», millesimo 2008;
Visto il verbale della Commissione prezzi n. 62, del 21 aprile 2008, concernente i costi da riconoscere all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per la produzione e cessione delle monete numismatiche millesimo 2008 ed i relativi prezzi di vendita;
Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;
Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;
Decreta:
Art. 1.

Le monete d'argento da Euro 10 celebrative del «VII Centenario della Fondazione dell'Universita' di Perugia», millesimo 2008, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2008, indicato nelle premesse, vengono emesse nella sola versione proof ed hanno corso legale dal 28 ottobre 2008.
 
Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, e' stabilito in Euro 90.000,00 pari a 9.000 monete.
 
Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 30 aprile 2009:
direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 3 e di piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo di Euro 2.000,00 a persona;
mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06/85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma;
tramite collegamento internet con il sito www. ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.
Il pagamento anticipato delle monete ordinate puo' essere effettuato:
mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;
a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni Numismatiche.
Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 550 unita' per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unita', con l'opzione per ulteriori 500 monete. Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.
L'opzione verra' concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilita' residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.
I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto cosi' distinti:
da 1 a 500 unita' Euro 49,00;
da 501 a 550 unita' Euro 48,00.
Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attivita' commerciali di prodotti numismatici.
Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.
L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere richiesta nell'ordine di acquisto e concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sara' effettuata al ricevimento dei documenti bancari o postali, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente. Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.
 
Art. 4.

La Cassa Speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.
Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalita' di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovra' versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 aprile 2008
Il direttore generale: Grilli
 
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