Gazzetta n. 118 del 21 maggio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 10 aprile 2008, n. 88
Regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Regno di Nettuno».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 36, comma 1, con il quale sono state previste le aree marine protette di reperimento e, tra esse, alla lettera u), le Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata «Regno di Nettuno»;
Visto l'articolo 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;
Visto l'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza unificata;
Visto l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale e' stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;
Visto l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento, nonche' alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, e' stata istituita, presso il competente Servizio del Ministero dell'ambiente, la Segreteria tecnica per le aree protette marine;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e in particolare l'articolo 14, comma 1, lettera f), che abroga l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e l'articolo 4, comma 1, che istituisce la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, la quale accorpa la Segreteria tecnica per le aree marine protette;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'articolo 8, comma 8, con il quale e' venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonche' in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;
Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;
Visto lo studio conoscitivo propedeutico realizzato dalla Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli, finalizzato all'istituzione dell'area protetta marina «Regno di Nettuno», trasmesso dal medesimo Ente il 12 febbraio 2001;
Visti gli esiti della riunione del 27 febbraio 2007, relativamente alla proposta di perimetrazione e zonazione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno», siglata dai comuni di Barano, Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno, Serrara Fontana e Procida, dalla provincia di Napoli e dalla regione Campania;
Vista l'istruttoria tecnica preliminare per l'istituzione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno» svolta dalla Segreteria tecnica per le aree protette marine;
Sentiti la Regione Campania, la Provincia di Napoli, i comuni di Barano, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana e Procida;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 dicembre 2007 di istituzione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno», in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
Visti gli esiti della riunione della Conferenza unificata in sede tecnica del 4 settembre 2007;
Visto il parere favorevole sullo schema di regolamento di disciplina, espresso nella seduta del 20 settembre 2007, Repertorio atti n. 71/CU, dalla Conferenza unificata, ai sensi del citato articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4112/2007, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2007;
Vista la nota del 1° aprile 2008 prot. UL/2008/3427 con la quale viene data alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato necessario procedere all'approvazione del regolamento di disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Regno di Nettuno»;
Decreta:
Art. 1.

1. E' approvato l'allegato regolamento di disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Regno di Nettuno».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 aprile 2008
Il Ministro: Pecoraro Scanio Visto, il Guardasigilli: Scotti

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 44



Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note allle premesse:
- La legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante
«Disposizioni per la difesa del mare» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1983, n. 16, S.O.
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
15 luglio 1986, n. 162, S.O.
- Il comma 1, dell'art. 36, della legge 6 dicembre
1991, n. 349, recante «Legge quadro sulle aree protette»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n.
292, S.O., e' il seguente:
«1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui
all'art. 4, possono essere istituiti parchi marini o
riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'art. 31
della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree:
a) Isola di Gallinara;
b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce
dell'Ombrone - Talamone;
c) Secche di Torpaterno;
d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;
e) Costa degli Infreschi;
f) Costa di Maratea;
g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);
h) Costa del Monte Conero;
i) Isola di Pantelleria;
l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
m) Acicastello - Le Grotte;
n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti
compresi nel territorio del comune della Maddalena);
o) Capo Spartivento - Capo Teulada;
p) Capo Testa - Punta Falcone;
q) Santa Maria di Castellabate;
r) Monte di Scauri;
s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle
Femmine;
t) Parco marino del Piceno;
u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina
protetta integrata denominata "Regno di Nettuno";
v) Isola di Bergeggi;
z) Stagnone di Marsala;
aa) Capo Passero;
bb) Pantani di Vindicari;
cc) Isola di San Pietro;
dd) Isola dell'Asinara;
ee) Capo Carbonara;
ee-bis) Parco marino "Torre del Cerrano";
ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei
cetacei";
ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco».
- Il comma 10, dell'art. 1, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza
pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
1993, n. 303, S.O., e' il seguente:
«10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le
funzioni del Ministero della marina mercantile in materia
di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero
dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la
ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
(ICRAM)».
- Il comma 2, dell'art. 77, del decreto legislativo
31 marzo 1993, n. 112, recante: Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione, del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile
1998, n. 92, S.O., e' il seguente:
«2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina
generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese
quelle marine e l'adozione delle relative misure di
salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della
Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza
unificata.».
- Il comma 14, dell'art. 2, della legge 9 dicembre
1998, n. 426, recante: «Nuovi interventi in campo
ambientale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 dicembre 1998, n. 291, e' il seguente:
«14. La Consulta per la difesa del mare dagli
inquinamenti, istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 4 ottobre 1979, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 9 novembre 1979, e' soppressa
e le relative funzioni sono trasferite ai competenti uffici
del Ministero dell'ambiente. Per l'istruttoria preliminare
relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree
protette marine, per il supporto alla gestione, al
funzionamento nonche' alla progettazione degli interventi
da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree
protette marine, presso il competente servizio del
Ministero dell'ambiente e' istituita la segreteria tecnica
per le aree protette marine, composta da dieci esperti di
elevata qualificazione individuati ai sensi dell'art. 3,
comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per
l'istituzione della segreteria tecnica per le aree protette
marine, di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa
di lire 450 milioni per il 1998 e 900 milioni annue a
decorrere dal 1999. In sede di prima applicazione della
presente legge, cinque degli esperti sono trasferiti, a
decorrere dal 1° gennaio 1999, dal contingente integrativo
previsto dall'art. 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997,
n. 344, intendendosi dalla predetta data conseguentemente
ridotta, per un importo pari a lire 450 milioni,
l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 12,
della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che concorre alla
parziale copertura finanziaria della predetta spesa di lire
900 milioni a decorrere dall'anno 1999.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O.
- L'art. 8, comma 8, della legge 23 marzo 2001, n. 93,
recante: «Disposizioni in campo ambientale», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79, e' il
seguente:
«8. All'art. 18, comma 1, della citata legge n. 394 del
1991, sono soppresse le seguenti parole: "di concerto con
il Ministro della marina mercantile e"».
- Il comma 1, dell'art. 18, della legge 6 dicembre
1991, n. 394, recante: «Legge quadro sulle aree protette»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n.
292, S.O., e' il seguente:
«Art. 18 (Istituzione di aree protette marine). - 1. in
attuazione del programma il Ministro dell'ambiente,
d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree
protette marine, autorizzando altresi' il finanziamento
definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare
e' in ogni caso svolta, ai sensi dell'art. 26 della legge
31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del
mare dagli inquinamenti.».
- Il comma 1, dell'art. 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante:
«Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 settembre 2003, n. 215., e' il seguente:
«Art. 2 (Direzione generale per la protezione della
natura). 1. La Direzione svolge le seguenti funzioni:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione
delle aree naturali protette;
b) predisposizione della Carta della natura, ai sensi
dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
c) individuazione delle linee fondamentali di assetto
del territorio, di intesa, per le parti competenza, con la
direzione per la difesa del suolo, al fine della tutela
degli ecosistemi terrestri e marini;
d) conoscenza e monitoraggio dello stato della
biodiversita', terrestre e marina, con la definizione di
linee-guida di indirizzo e la predisposizione del piano
nazionale per la biodiversita', nonche' istruttorie
relative alla istituzione dei parchi nazionali e delle
riserve naturali dello Stato;
e) adempimenti relativi all'immissione deliberata
nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati;
f) iniziative volte alla salvaguardia delle specie di
flora e fauna terrestri e marine;
g) attuazione e gestione della Convenzione sul
commercio internazionale di specie di fauna e di flora
selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a
Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge
19 dicembre 1975, n. 874, e dei relativi regolamenti
comunitari;
h) monitoraggio dello stato dell'ambiente marino;
i) promozione della sicurezza in mare con riferimento
al rischio di incidenti marini;
l) pianificazione e coordinamento degli interventi in
caso di inquinamento marino;
m) autorizzazioni agli scarichi in mare da nave o da
piattaforma;
n) difesa e gestione integrata della fascia costiera
marina;
o) predisposizione della relazione al Parlamento
sullo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n.
394, e sul funzionamento e i risultati della gestione dei
parchi nazionali;
p) divulgazione della conoscenza del patrimonio
naturale ed ambientale della relativa tutela e possibilita'
di sviluppo compatibile, presso gli operatori e i
cittadini.».
- Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
recante: «Codice della nautica da diporto ed attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge
8 luglio 2003, n. 172», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202, S.O.



 
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