Gazzetta n. 119 del 22 maggio 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2008, n. 89 |
Regolamento recante modifiche all'appendice XI del regolamento di esecuzione del codice della strada, in materia di individuazione delle sigle di immatricolazione di veicoli per nuove province. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 256 e l'appendice XI; Visto l'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come modificato dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2; Vista la legge della regione Sardegna 2 gennaio 1997, n. 4, e successive modificazioni; Vista la legge della regione Sardegna 12 luglio 2001, n. 9; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2007; Vista la nota n. 6477 in data 29 agosto 2007 del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali; Udito in proposito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2008; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2008; Sulla proposta del Ministro dei trasporti; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.
1. Al comma 1-bis dell'appendice XI - articoli 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole: "Campobasso CB" sono inserite le seguenti: "Carbonia-Iglesias CI"; b) dopo le parole: "Matera MT" sono inserite le seguenti: "Medio Campidano VS"; c) dopo le parole: "Nuoro NU" sono inserite le seguenti: "Ogliastra OG; Olbia-Tempio OT". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 aprile 2008 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bianchi, Ministro dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Scotti
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 131
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - L'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;". - L'art. 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante "Nuovo codice della strada", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, cosi' recita: "Art. 100 (Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi). - 1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione. 2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione. 3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione. 4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa. 5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti. 6. [I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti posteriormente di una targa che e' trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o autoarticolati la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo rimorchiato]. 7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento. 8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione puo chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'art. 101, comma 1, e con le modalita' stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata gia' utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo e' consentita la circolazione ai sensi dell'art. 102, comma 3. 9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo: a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione; b) la collocazione e le modalita' di installazione; c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilita', nonche' i requisiti di idoneita' per l'accettazione. 10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e' vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo. 11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. 12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.754 a euro 7.018. 13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88. 14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate e' punito ai sensi del codice penale. 15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo e' di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.". - L'art. 256 e l'appendice XI, come modificato dal presente regolamento, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, cosi' recitano: "Art. 256 (Art. 100 Cod. Str.) (Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, e di riconoscimento). - 1. Agli effetti del presente regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione: a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui all'art. 100, comma 1, del codice; b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'art. 100, comma 3, del codice; c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'art. 100, comma 2, del codice; d) quelle posteriori delle macchine agricole semoventi, di cui all'art. 113, comma 1, del codice; e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui all'art. 113, comma 3, del codice; f) quelle posteriori delle macchine operatrici semoventi, di cui all'art. 114, comma 4, del codice; g) quelle posteriori delle macchine operatrici trainate, di cui all'art. 114, comma 4, del codice. 2. Si definiscono targhe ripetitrici: a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente i rimorchi ed i carrelli appendice durante la circolazione, di cui all'art. 100, comma 4, del codice; b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente [i rimorchi agricoli e] le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 113, comma 2, del codice; c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all'art. 114, comma 4, del codice. 3. 4. Si definiscono targhe di riconoscimento: a) quelle di cui devono essere munite le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'art. 131, comma 2, del codice; b) quelle di cui devono essere muniti gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi di cui all'art. 134, comma 1, del codice; c) i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art. 97, comma 1, del codice. 4-bis. Fermo restando che anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'appendice XII, alle targhe e' aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell'appendice XI al presente titolo.". "Appendice XI - Articoli 255 e 256 (Sigle di individuazione degli uffici provinciali della M.C.T.C. e sigle di individuazione delle province
1. Le sigle di individuazione degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. sono le seguenti: A Piemonte e Valle d'Aosta A1 Alessandria A2 Aosta A3 Asti A4 Cuneo A5 Novara A6 Torino A7 Vercelli A8 Biella A9 Verbania
B Lombardia B1 Bergamo B2 Brescia B3 Como B4 Cremona B5 Mantova B6 Milano B7 Pavia B8 Sondrio B9 Varese B10 Lecco B11 Lodi B12 Monza-Brianza
C Trentino-Alto Adige C1 Bolzano C2 Trento
D Veneto D1 Belluno D2 Padova D3 Rovigo D4 Treviso D5 Venezia D6 Verona D7 Vicenza
E Friuli-Venezia Giulia E1 Gorizia E2 Udine E3 Pordenone E4 Trieste
H Liguria H1 Genova H2 Imperia H3 La Spezia H4 Savona
L Emilia-Romagna L1 Bologna L2 Ferrara L3 Forli' L4 Modena L5 Parma L6 Piacenza L7 Ravenna L8 Reggio Emilia L9 Rimini
M Toscana M1 Arezzo M2 Firenze M3 Grosseto M4 Livorno M5 Lucca M6 Massa Carrara M7 Pisa M8 Pistoia M9 Siena M10 Prato
N Umbria N1 Perugia N2 Terni
O Marche O1 Ancona O2 Ascoli Piceno O3 Macerata O4 Pesaro O5 Fermo P Lazio
P1 Frosinone P2 Latina P3 Rieti P4 Roma P5 Viterbo
R Abruzzo e Molise R1 Campobasso R2 Chieti R3 L'Aquila R4 Pescara R5 Teramo R6 Isernia
S Campania e Basilicata S1 Avellino S2 Benevento S3 Caserta S4 Matera S5 Napoli S6 Potenza S7 Salerno
T Puglia T1 Bari T2 Brindisi T3 Foggia T4 Lecce T5 Taranto T6 Barletta-Andria-Trani
V Calabria V1 Catanzaro V2 Cosenza V3 Reggio Calabria V4 Crotone V5 Vibo Valentia
W Sicilia W1 Agrigento W2 Caltanissetta W3 Catania W4 Enna W5 Messina W6 Palermo W7 Ragusa W8 Siracusa W9 Trapani
X Sardegna X1 Cagliari X2 Nuoro X3 Sassari X4 Oristano
1-bis. Le sigle di individuazione delle province sono le seguenti: Agrigento AG Alessandria AL Ancona AN Aosta AO La O e' sormontata dallo stemmo Arezzo AR Ascoli Piceno AP Asti AT Avellino AV Bari BA Barletta - Andria - Trani BT Belluno BL Benevento BN Bergamo BG Biella BI Bologna BO Bolzano BZ La Z e' sormontata dallo stemma Brescia BS Brindisi BR Cagliari CA Caltanissetta CL Campobasso CB Carbonia - Iglesia CI Caserta CE Catania CT Catanzaro CZ Chieti CH Como CO Cosenza CS Cremona CR Crotone KR Cuneo CN Enna EN Fermo FM Ferrara FE Firenze FI Foggia FG Forli' - Cesena FC Frosinone FR Genova GE Gorizia GO Grosseto GR Imperia IM Isernia IS L'Aquila AQ La Spezia SP Latina LT Lecce LE Lecco LC Livorno LI Lodi LO Lucca LU Macerata MC Mantova MN Massa Carrara MS Matera MT Medio Campidano VS Messina ME Milano MI Modena MO Monza-Brianza MB Napoli NA Novara NO Nuoro NU Ogliastra OG Olbia - Tempio OT Oristano OR Padova PD Palermo PA Parma PR Pavia PV Perugia PG Pesaro e Urbino PU Pescara PE Piacenza PC Pisa PI Pistoia PT Pordenone PN Potenza PZ Prato PO Ragusa RG Ravenna RA Reggio Calabria RC Reggio Emilia RE Rieti RI Rimini MN Roma ROMA Rovigo RO Salerno SA Sassari SS Savona SV Siena SI Siracusa SR Sondrio SO Taranto TA Teramo TE Terni TR Torino TO Trapani TP Trento TN La N e' sormontata dallo stemma Treviso TV Trieste TS Udine UD Varese VA Venezia VE Verbano Cusio Ossola VB Vercelli VC Verona VR Vibo Valenzia VV Vicenza VI Viterbo VT". - L'art. 3, primo comma, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante: "Statuto speciale per la Sardegna" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58, come modificato dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 recante: "Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1993, n. 226, cosi' recita: "Art. 3. - In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie: a) (omissis); b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;". - La legge della regione Sardegna, 2 gennaio 1997, n. 4, recante: "Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali" e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna 3 gennaio 1997, n. 1. - La legge della regione Sardegna 12 luglio 2001, n. 9 recante: "Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio" e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna 16 luglio 2001, n. 21. Nota all'art. 1: - Per l'appendice XI, articoli 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, si veda nelle note alle premesse.
|
|
|
|