Gazzetta n. 119 del 22 maggio 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2008, n. 89
Regolamento recante modifiche all'appendice XI del regolamento di esecuzione del codice della strada, in materia di individuazione delle sigle di immatricolazione di veicoli per nuove province.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 256 e l'appendice XI;
Visto l'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come modificato dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Vista la legge della regione Sardegna 2 gennaio 1997, n. 4, e successive modificazioni;
Vista la legge della regione Sardegna 12 luglio 2001, n. 9;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2007;
Vista la nota n. 6477 in data 29 agosto 2007 del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali;
Udito in proposito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2008;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2008;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.

1. Al comma 1-bis dell'appendice XI - articoli 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "Campobasso CB" sono inserite le seguenti: "Carbonia-Iglesias CI";
b) dopo le parole: "Matera MT" sono inserite le seguenti: "Medio Campidano VS";
c) dopo le parole: "Nuoro NU" sono inserite le seguenti:
"Ogliastra OG;
Olbia-Tempio OT".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 aprile 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bianchi, Ministro dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Scotti

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 131



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- L'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;".
- L'art. 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 recante "Nuovo codice della strada", pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio
1992, n. 114, cosi' recita:
"Art. 100 (Targhe di immatricolazione degli
autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi). - 1. Gli
autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e
posteriormente, di una targa contenente i dati di
immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di
una targa contenente i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa
posteriore contenente i dati di immatricolazione.
4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono
agganciati ad una motrice, devono essere muniti
posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di
immatricolazione della motrice stessa.
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere
caratteristiche rifrangenti.
6. [I veicoli in circolazione di prova devono essere
muniti posteriormente di una targa che e' trasferibile da
veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o autoarticolati
la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo
rimorchiato].
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di
definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e
di riconoscimento.
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal
regolamento, l'intestatario della carta di circolazione puo
chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi
fissati con il decreto di cui all'art. 101, comma 1, e con
le modalita' stabilite dal Dipartimento per i trasporti
terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri, dopo avere verificato che la combinazione
richiesta non sia stata gia' utilizzata, immatricola il
veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna
delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico
dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della
carta di circolazione. Durante tale periodo e' consentita
la circolazione ai sensi dell'art. 102, comma 3.
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al
presente articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di
immatricolazione;
b) la collocazione e le modalita' di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali,
fotometriche, cromatiche e di leggibilita', nonche' i
requisiti di idoneita' per l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e'
vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano
creare equivoco nella identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4
e 9, lettera b) e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non
propria o contraffatta e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.754 a
euro 7.018.
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 22 a euro 88.
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe
automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o
alterate e' punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle
violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso
di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria
della confisca amministrativa del veicolo. La durata del
fermo amministrativo e' di tre mesi, salvo nei casi in cui
tale sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro
della targa. Si osservano le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.".
- L'art. 256 e l'appendice XI, come modificato dal
presente regolamento, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante: "Regolamento
di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, cosi' recitano:
"Art. 256 (Art. 100 Cod. Str.) (Definizione delle
targhe di immatricolazione, ripetitrici, e di
riconoscimento). - 1. Agli effetti del presente
regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione:
a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli,
di cui all'art. 100, comma 1, del codice;
b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'art.
100, comma 3, del codice;
c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'art.
100, comma 2, del codice;
d) quelle posteriori delle macchine agricole
semoventi, di cui all'art. 113, comma 1, del codice;
e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui
all'art. 113, comma 3, del codice;
f) quelle posteriori delle macchine operatrici
semoventi, di cui all'art. 114, comma 4, del codice;
g) quelle posteriori delle macchine operatrici
trainate, di cui all'art. 114, comma 4, del codice.
2. Si definiscono targhe ripetitrici:
a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei
veicoli trainanti, di cui devono essere muniti
posteriormente i rimorchi ed i carrelli appendice durante
la circolazione, di cui all'art. 100, comma 4, del codice;
b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei
veicoli trainanti, di cui devono essere muniti
posteriormente [i rimorchi agricoli e] le macchine agricole
trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'art.
113, comma 2, del codice;
c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei
veicoli trainanti, di cui devono essere munite
posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui
all'art. 114, comma 4, del codice.
3.
4. Si definiscono targhe di riconoscimento:
a) quelle di cui devono essere munite le autovetture
e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'art. 131,
comma 2, del codice;
b) quelle di cui devono essere muniti gli
autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi di cui all'art.
134, comma 1, del codice;
c) i contrassegni di identificazione, di cui devono
essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art. 97, comma 1,
del codice.
4-bis. Fermo restando che anche ai fini
dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 100,
commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli
stabiliti nell'appendice XII, alle targhe e' aggiunta la
sigla di identificazione della provincia, come riportata
nell'appendice XI al presente titolo.".
"Appendice XI - Articoli 255 e 256
(Sigle di individuazione degli uffici provinciali della
M.C.T.C. e sigle di individuazione delle province

1. Le sigle di individuazione degli uffici provinciali
della Direzione generale della M.C.T.C. sono le seguenti:
A Piemonte e Valle d'Aosta
A1 Alessandria
A2 Aosta
A3 Asti
A4 Cuneo
A5 Novara
A6 Torino
A7 Vercelli
A8 Biella
A9 Verbania

B Lombardia
B1 Bergamo
B2 Brescia
B3 Como
B4 Cremona
B5 Mantova
B6 Milano
B7 Pavia
B8 Sondrio
B9 Varese
B10 Lecco
B11 Lodi
B12 Monza-Brianza

C Trentino-Alto Adige
C1 Bolzano
C2 Trento

D Veneto
D1 Belluno
D2 Padova
D3 Rovigo
D4 Treviso
D5 Venezia
D6 Verona
D7 Vicenza

E Friuli-Venezia Giulia
E1 Gorizia
E2 Udine
E3 Pordenone
E4 Trieste

H Liguria
H1 Genova
H2 Imperia
H3 La Spezia
H4 Savona

L Emilia-Romagna
L1 Bologna
L2 Ferrara
L3 Forli'
L4 Modena
L5 Parma
L6 Piacenza
L7 Ravenna
L8 Reggio Emilia
L9 Rimini

M Toscana
M1 Arezzo
M2 Firenze
M3 Grosseto
M4 Livorno
M5 Lucca
M6 Massa Carrara
M7 Pisa
M8 Pistoia
M9 Siena
M10 Prato

N Umbria
N1 Perugia
N2 Terni

O Marche
O1 Ancona
O2 Ascoli Piceno
O3 Macerata
O4 Pesaro
O5 Fermo
P Lazio

P1 Frosinone
P2 Latina
P3 Rieti
P4 Roma
P5 Viterbo

R Abruzzo e Molise
R1 Campobasso
R2 Chieti
R3 L'Aquila
R4 Pescara
R5 Teramo
R6 Isernia

S Campania e Basilicata
S1 Avellino
S2 Benevento
S3 Caserta
S4 Matera
S5 Napoli
S6 Potenza
S7 Salerno

T Puglia
T1 Bari
T2 Brindisi
T3 Foggia
T4 Lecce
T5 Taranto
T6 Barletta-Andria-Trani

V Calabria
V1 Catanzaro
V2 Cosenza
V3 Reggio Calabria
V4 Crotone
V5 Vibo Valentia

W Sicilia
W1 Agrigento
W2 Caltanissetta
W3 Catania
W4 Enna
W5 Messina
W6 Palermo
W7 Ragusa
W8 Siracusa
W9 Trapani

X Sardegna
X1 Cagliari
X2 Nuoro
X3 Sassari
X4 Oristano

1-bis. Le sigle di individuazione delle province sono
le seguenti:
Agrigento AG
Alessandria AL
Ancona AN
Aosta AO La O e' sormontata dallo stemmo
Arezzo AR
Ascoli Piceno AP
Asti AT
Avellino AV
Bari BA
Barletta - Andria - Trani BT
Belluno BL
Benevento BN
Bergamo BG
Biella BI
Bologna BO
Bolzano BZ La Z e' sormontata dallo stemma
Brescia BS
Brindisi BR
Cagliari CA
Caltanissetta CL
Campobasso CB
Carbonia - Iglesia CI
Caserta CE
Catania CT
Catanzaro CZ
Chieti CH
Como CO
Cosenza CS
Cremona CR
Crotone KR
Cuneo CN
Enna EN
Fermo FM
Ferrara FE
Firenze FI
Foggia FG
Forli' - Cesena FC
Frosinone FR
Genova GE
Gorizia GO
Grosseto GR
Imperia IM
Isernia IS
L'Aquila AQ
La Spezia SP
Latina LT
Lecce LE
Lecco LC
Livorno LI
Lodi LO
Lucca LU
Macerata MC
Mantova MN
Massa Carrara MS
Matera MT
Medio Campidano VS
Messina ME
Milano MI
Modena MO
Monza-Brianza MB
Napoli NA
Novara NO
Nuoro NU
Ogliastra OG
Olbia - Tempio OT
Oristano OR
Padova PD
Palermo PA
Parma PR
Pavia PV
Perugia PG
Pesaro e Urbino PU
Pescara PE
Piacenza PC
Pisa PI
Pistoia PT
Pordenone PN
Potenza PZ
Prato PO
Ragusa RG
Ravenna RA
Reggio Calabria RC
Reggio Emilia RE
Rieti RI
Rimini MN
Roma ROMA
Rovigo RO
Salerno SA
Sassari SS
Savona SV
Siena SI
Siracusa SR
Sondrio SO
Taranto TA
Teramo TE
Terni TR
Torino TO
Trapani TP
Trento TN La N e' sormontata dallo stemma
Treviso TV
Trieste TS
Udine UD
Varese VA
Venezia VE
Verbano Cusio Ossola VB
Vercelli VC
Verona VR
Vibo Valenzia VV
Vicenza VI
Viterbo VT".
- L'art. 3, primo comma, lettera b), della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante: "Statuto
speciale per la Sardegna" pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58, come modificato dalla legge
costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 recante: "Modifiche
ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta,
per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il
Trentino-Alto Adige", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
25 settembre 1993, n. 226, cosi' recita:
"Art. 3. - In armonia con la Costituzione e i principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto
degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali,
nonche' delle norme fondamentali delle riforme
economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potesta'
legislativa nelle seguenti materie:
a) (omissis);
b) ordinamento degli enti locali e delle relative
circoscrizioni;".
- La legge della regione Sardegna, 2 gennaio 1997, n.
4, recante: "Riassetto generale delle province e procedure
ordinarie per l'istituzione di nuove province e la
modificazione delle circoscrizioni provinciali" e'
pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna
3 gennaio 1997, n. 1.
- La legge della regione Sardegna 12 luglio 2001, n. 9
recante: "Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias,
del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio" e'
pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna
16 luglio 2001, n. 21.
Nota all'art. 1:
- Per l'appendice XI, articoli 255 e 256 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 495/1992, si veda nelle
note alle premesse.



 
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