Gazzetta n. 119 del 22 maggio 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2008
Autorizzazione a bandire procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato e procedure selettive a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in favore di Ministeri ed enti pubblici non economici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che disciplina il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che, nel modificare il secondo periodo del comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, subordina l'avvio delle procedure concorsuali per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle duecento unita', all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge del 9 marzo 2006, n. 80, il quale inserisce il comma 4-bis, all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che prevede che l'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 dello stesso art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si applica anche a procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unita';
Visto l'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che disciplina le modalita' di reclutamento dei dirigenti, prevedendo che le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici debbono riservare al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione una percentuale del trenta per cento dei posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna amministrazione al 31 dicembre di ogni anno;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233 concernente «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;
Viste le richieste di autorizzazione a bandire procedure concorsuali per il reclutamento di personale a tempo indeterminato trasmesse dalle Amministrazioni, ai sensi del citato art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la nota del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del 22 febbraio 2007 n. GDAP-0055717, con la quale e' stata richiesta l'autorizzazione a bandire un concorso pubblico per centoquarantasei posti di medico incaricato per le esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati;
Visto l'art. 2, commi 283 e 284, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in materia di trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia;
Ritenuto, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, che la richiesta presentata dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - con la citata nota del 22 febbraio 2007, n. GDAP-0055717, non sia accoglibile in quanto incompatibile con il nuovo assetto normativo;
Viste le richieste di autorizzazione a bandire procedure verticali interne trasmesse dalle stesse Amministrazioni e le relative programmazioni triennali del fabbisogno che devono garantire il rispetto dell'adeguato accesso dall'esterno;
Vista la nota n. 5629 del 23 novembre 2007 con la quale l'INPDAP ha chiesto, ai sensi del citato art. 35, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; l'autorizzazione ad avviare procedure selettive a tempo determinato per cinquanta unita' di personale con il profilo di gestore di processo - posizione economica C1 - e centocinquanta unita' di personale con il profilo di operatore di processo - posizione economica B1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2007 recante autorizzazione a bandire procedure di reclutamento a tempo indeterminato e procedure selettive a tempo determinato, ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in favore di Ministeri, enti pubblici non economici ed agenzie;
Vista la nota n. 1611 del 6 dicembre 2007 con la quale l'Istituto nazionale per il commercio estero chiede, in considerazione delle carenze di organico previste per la fine dell'anno 2007, la rimodulazione del contingente di settantasei unita' autorizzato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2007;
Vista la nota n. MPIAOODGRUREG.UFF.9018 USC del 28 novembre 2007 con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca chiede l'autorizzazione ad avviare procedure concorsuali per trenta posti, di area C e B, a rettifica dei novanta posti autorizzati con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2007;
Ritenuto di dover revocare per l'Istituto nazionale per il commercio estero e per il Ministero dell'universita' e della ricerca le autorizzazioni a bandire concesse con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2007 al fine di dare corso alla richiesta di rimodulazione presentata;
Visto l'art. 11 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge del 9 marzo 2006, n. 80 recante «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione», che, nel modificare l'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha previsto che le amministrazioni, nell'individuazione delle dotazioni organiche, non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
Considerato che, ai sensi del citato art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nelle pubbliche amministrazioni l'organizzazione, la disciplina degli uffici e la distribuzione del personale deve rispondere a criteri di razionalizzazione e migliore utilizzazione del personale medesimo;
Ritenuto che in sede di assunzione le amministrazioni pubbliche devono effettuare assegnazioni che tengano conto delle effettive carenze degli uffici, in particolare di quelli situati nelle sedi del Nord;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» ed in particolare la disciplina in materia di assunzioni prevista dall'art. 1, commi 523, 526 e 527;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;
Visto l'art. 1, comma 529, della citata legge n. 296 del 2006 che prevede che per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni indicate al comma 523, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti ed alle condizioni previsti dal comma 1-bis dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota del 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o piu' contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006, attraverso i quali le medesime abbiano fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attivita' di servizi;
Visto l'art. 3, comma 106, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede che, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonche' il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtu' di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data;
Visto l'art. 3, comma 79, della legge n. 244 del 2007 che modifica l'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che reca nuove disposizioni in materia di utilizzo di contratti di lavoro flessibile;
Visto l'art. 1, comma 187, della legge n. 266 del 2005, come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 80, della legge n. 244 del 2007, che dispone che a decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le universita' e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 35 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2003;
Ritenuto di poter autorizzare l'avvio di un numero di procedure di reclutamento, in favore delle amministrazioni richiedenti di cui al comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per un numero di posti compatibili con i vincoli assunzionali previsti per gli anni 2008, 2009 e 2010;
Ritenuto, infine, di autorizzare l'INPDAP ad avviare procedure selettive a tempo determinato per cinquanta unita' di personale con il profilo di gestore di processo - p.e. C1 - e centocinquanta unita' di personale con il profilo di operatore di processo - p.e. B1;
Considerato che le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato dovranno essere realizzate nel rispetto delle disposizioni previste dai richiamati commi 79 e 80 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 che detta disposizioni in materia di mobilita' del personale e che prevede gli adempimenti da seguire prima di bandire un concorso;
Visto l'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come successivamente integrato e modificato;
Visti i CC.CC.NN.LL. del comparto Ministeri ed enti pubblici non economici, relativi al quadriennio normativo 2006-2009, con i quali e' stato previsto un nuovo ordinamento professionale che prevede, tra l'altro, che le assunzioni dall'esterno alle aree del nuovo sistema di classificazione avvengono nelle posizioni di accesso individuate per ciascun profilo o area nella fascia o livello retributivo iniziale;
Tenuto conto che le richieste pervenute dalle Amministrazioni si riferiscono all'ordinamento professionale previgente;
Ritenuto opportuno autorizzare le procedure concorsuali secondo le richieste pervenute, considerando che le Amministrazioni medesime potranno imputare le autorizzazioni concesse, non piu' compatibili con il nuovo ordinamento, alla posizione di accesso del relativo profilo o area;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 gennaio 2008, n. ACG/51/RIFPA/1063 e tenuto conto degli approfondimenti operati;
Su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme ed innovazione nelle pubbliche amministrazioni al Ministro senza portafoglio prof. Luigi Nicolais»;
Decreta:
Art. 1.

1. Le Amministrazioni di cui alla tabella allegata al presente decreto sono autorizzate, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nel rispetto delle disposizioni e degli adempimenti, in particolare in materia di organici, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad avviare, nel triennio 2008-2010, procedure di reclutamento per complessivi tremilacinquecentosettantacinque posti cosi' come suddivisi tra le amministrazioni di cui alla citata tabella.
2. Nell'ambito del contingente di posti di cui alla ripetuta tabella, le Amministrazioni sono, altresi', autorizzate ad avviare procedure selettive interne relative a progressioni verticali per un totale di duemilacentotrentacinque unita' di personale.
3. L'avvio delle procedure di reclutamento di cui al comma 1 restano, comunque, subordinate al rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, commi 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' degli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 del presente articolo possono, altresi', essere avviate tenendo conto dell'effettiva vacanza dei posti in organico relativi alle singole posizioni alla data di emanazione dei relativi bandi di concorso.
 
Art. 2.

1. Il contingente di novanta unita' autorizzato al Ministero dell'universita' e della ricerca con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2007 ed il contingente di settantasei unita' autorizzato per l'Istituto nazionale per il commercio estero con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2007 e' riformulato nei termini indicati nella tabella di cui all'art. 1.
 
Art. 3.

1. L'INPDAP e' autorizzato, ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 4-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare selezioni pubbliche a tempo determinato per complessive 200 unita' di personale, di cui alla tabella prevista dall'art. 1, nel rispetto di quanto previsto dai commi 79 e 80, dell'art. 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
 
Art. 4.

1. Le Amministrazioni di cui alla tabella allegata potranno computare le autorizzazioni concesse in posizioni economiche diverse da quelle di accesso individuate per ciascun profilo o area dal nuovo ordinamento professionale, previsto dai CC.CC.NN.LL. dei comparti interessati, per il quadriennio normativo 2006-2009, nella posizione di accesso della corrispondente area.
2. In sede di assunzione le amministrazioni assegneranno il personale tenendo conto delle effettive carenze degli uffici e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 marzo 2008
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione
Nicolais

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2008 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 277
 
Allegato

----> Vedere allegato alle pagg. 11 e 12 <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone