Gazzetta n. 119 del 22 maggio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 2 gennaio 2008
Adeguamento delle disposizioni del decreto 8 agosto 2000, n. 593, alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione, di cui alla comunicazione 2006/C 323/01.

IL MINISTRO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» (istitutivo tra l'altro del Ministero dell'universita' e della ricerca - MUR), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2006);
Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori», ed istituente il Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR);
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», approvato con la nota della Commissione europea del 26 luglio 2000, n. D 430165, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2000, registro n. 1 URST, foglio n. 1661 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, emanato d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca, recante: «Criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2003, n. 274;
Vista la Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione n. 2006/C 323/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 30 dicembre 2006, n. C323/l;
Vista la Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla formazione, n. 98/C 343/07, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee dell'11 novembre 1998, n. C 343/10;
Visto il Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti destinati alla formazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 13 gennaio 2001, n. L10/20;
Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 28 dicembre 2006, n. L379/5;
Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2005, recante: «Modifica al decreto 8 agosto 2000. Nuova definizione comunitaria di piccola e media impresa», registrato alla Corte dei conti in data 20 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2007;
Ravvisata la necessita' di conformare, ai sensi del punto 10.2 della Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione 2006/C 323/01, le disposizioni del decreto ministeriale n. 593/2000 alla intervenuta predetta Disciplina comunitaria;
Ritenuta, altresi', l'opportunita' di apportare specifiche modificazioni alle disposizioni di cui all'art. 14 del richiamato decreto ministeriale n. 593/2000 cosi' come modificato dal decreto ministeriale 25 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2004, con particolare riferimento ai termini di presentazione delle domande al fine di migliorare l'efficacia dei relativi interventi agevolativi;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Con il presente decreto si adeguano le disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 (di seguito denominato: decreto ministeriale n. 593/2000), attuativo del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, alla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2006/C 323/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2006.
 
Art. 2.
Modifiche al Titolo I

1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 593/2000 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 1999, il MUR interviene a sostegno dell'attivita' di ricerca industriale definita come ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessari per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche».
2. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 593/2000 e' sostituito dal seguente:
«2. L'intervento di sostegno puo' estendersi anche a non preponderanti attivita' di sviluppo sperimentale, consistenti nell'acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Puo' trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione concettuale, pianificazione e documentazione di nuovi prodotti, processi e servizi. Tale attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano destinati a uso commerciale.
Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cosi' generati dai costi ammissibili.
Possono, altresi', ricomprendersi attivita' di produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalita' commerciali. Non si ricomprendono le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.».
3. Il comma 3 dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2000 e' sostituito dal seguente:
«3. I soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1 possono presentare una domanda di agevolazione anche congiuntamente con universita', enti di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, Enea, Asi ed altri organismi di ricerca, ai fini della stipula di un contratto cointestato. In tal caso la partecipazione finanziaria nel progetto da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) deve essere superiore al 50% del costo complessivo del progetto stesso, pena l'inammissibilita' della domanda. Per organismi di ricerca, ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, si intendono soggetti senza scopo di lucro, indipendentemente dal proprio status giuridico o fonte di finanziamento e che rispondono a tutti i seguenti requisiti:
la principale finalita' statutaria consiste nello svolgimento di attivita' di ricerca scientifica e/o tecnologica e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;
tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attivita' di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento;
le imprese in grado di esercitare un'influenza su tali soggetti, ad esempio in qualita' di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacita' di ricerca del soggetto medesimo ne' ai risultati prodotti».
4. Il comma 21 dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2000 e' sostituito dal seguente:
«21. Per ciascuna delle tipologie delle attivita' di cui al precedente comma 19, possono essere concesse le seguenti ulteriori agevolazioni, nella forma del contributo nella spesa, secondo le sottoelencate percentuali sui costi ammissibili:
a) per i progetti presentati da PMI, l'intensita' e' aumentata del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese; a tal fine, per i progetti proposti congiuntamente da piu' imprese, tutte devono possedere i parametri dimensionali di cui alle norme predette;
b) a concorrenza di un'intensita' massima dell'80% in ESL, e' aumentata del 15%
se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due dei soggetti di cui al precedente art. 5, comma 1, lettere da a) a d) indipendenti l'una dall'altra. Sussiste tale collaborazione quando:
nessuno dei soggetti indicati sostiene da solo piu' del 70% dei costi ammissibili del progetto;
il progetto prevede la collaborazione di almeno una PMI, ovvero le attivita' di ricerca sono effettuate in almeno due Stati membri diversi
oppure
se il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra uno dei soggetti di cui al precedente art. 5, comma 1, e uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 3, e sussistano le seguenti condizioni:
l'universita', l'ente, o l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili al progetto e
l'universita', l'ente o l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati della attivita' di ricerca da esso svolta.
Ai fini di cui alla lettera b) del presente comma, il subappalto non e' considerato come collaborazione effettiva».
5. Il comma 24 dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2000 e' sostituito dal seguente:
«24. Sono considerati ammissibili i seguenti costi:
a) spese di personale (ricercatori, tecnici, ed altro personale ausiliario adibito all'attivita' di ricerca, che risulti, il rapporto col soggetto beneficiario dei contributi, dipendente a tempo indeterminato o determinato e/o lavoratore parasubordinato, e/o titolare di borsa di dottorato, o di assegno di ricerca, o di borsa di studio che preveda attivita' di formazione attraverso la partecipazione al progetto);
b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
c) costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
d) costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attivita' di ricerca;
e) spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca, anche nella misura forfettizzata del 60% delle spese di personale;
f) altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attivita' di ricerca».
6. Dopo il comma 24 dell'art. 5 e' inserito il seguente comma 24-bis:
«24-bis. I costi afferenti le diverse tipologie di spesa sono al netto di I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile».
7. Al comma 31 dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2000, dopo la parola "Asi" sono aggiunte le seguenti parole: "organismi di ricerca".».
 
Art. 3.

Modifiche al Titolo IV

1. A decorrere dall'anno 2008 le domande per l'ottenimento delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000 dovranno essere presentate dalle ore 10,00 del 15 settembre alle ore 24,00 del 30 settembre di ciascun anno. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel decreto ministeriale 25 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2004.
2. Per tutti gli aiuti di importanza minore («de minimis») disciplinati dal decreto ministeriale n. 593/2000 si applicano gia' a decorrere dal 1° gennaio 2007 le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006.
 
Art. 4. Modalita' di valutazione dell'effetto di incentivazione dell'aiuto
pubblico

1. Con riferimento all'ambito di applicazione delle disposizioni del decreto ministeriale n. 593/2000, per tutte le tipologie di progetti in cui, tra i soggetti proponenti, sia presente un soggetto non rientrante nei parametri dimensionali di PMI ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2005, la concessione delle agevolazioni e' subordinata all'accertamento della sussistenza dell'effetto di incentivazione ai sensi del punto 6 della nuova Disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione n. 2006/C 323/01.
2. In particolare, l'accertamento e' svolto nell'ambito delle fasi di preselezione delle proposte progettuali ed e' finalizzato a verificare che l'aiuto di Stato sia idoneo a determinare un cambiamento di comportamento da parte del soggetto beneficiario, inducendolo ad accrescere il suo livello di attivita' di ricerca e sviluppo.
3. Ai fini di cui al precedente comma 2, saranno utilizzati i seguenti elementi di valutazione:
a) aumento delle dimensioni del progetto: aumento dei costi totali del progetto (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficiario rispetto ad una situazione senza aiuti); aumento del numero di persone impiegate in attivita' di ricerca e sviluppo;
b) aumento della portata: aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi dal progetto; un progetto piu' ambizioso, caratterizzato da una probabilita' maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso piu' elevato (in particolare a causa del rischio piu' elevato inerente al progetto di ricerca, alla lunga durata del progetto e all'incertezza dei risultati);
c) aumento del ritmo: tempi piu' ridotti per il completamento del progetto rispetto alla realizzazione del medesimo senza aiuti;
d) aumento dell'importo totale della spesa in ricerca e sviluppo: aumento della spesa totale in ricerca e sviluppo da parte del beneficiario dell'aiuto; modifiche dello stanziamento impegnato per il progetto (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri progetti); aumento delle spese di ricerca e sviluppo del beneficiario dell'aiuto in rapporto al fatturato totale.
4. Qualora si possa dimostrare un effetto significativo su almeno uno degli elementi di cui al precedente comma 3, tenuto conto del comportamento normale di un'impresa nel settore interessato, si puo' concludere che l'aiuto ha un effetto incentivante.
5. Per tutti i progetti proposti nei quali tutte le imprese proponenti rientrino nei parametri dimensionali di PMI, ai sensi del successivo art. 21 del presente decreto, e l'importo previsto dell'agevolazione sia inferiore ai 7,5 milioni di euro, l'effetto di incentivazione si ritiene automaticamente presente.
6. Il MUR fornisce alla Commissione europea relazioni annuali sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento.
7. Ai sensi della richiamata Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato in favore di ricerca, sviluppo e innovazione n. 2006/C 323/01, i progetti per i quali l'importo previsto della agevolazione supera i seguenti limiti sono notificati, prima dell'avvio delle previste attivita' di valutazione, alla Commissione europea per gli adempimenti previsti al punto 7 della Disciplina stessa:
per i progetti di ricerca fondamentale: 20 milioni di euro per impresa;
per i progetti di prevalente ricerca industriale: 10 milioni di euro per impresa.
8. I massimali di cui al precedente comma 7 sono stabiliti in una misura pari al doppio nei casi di progetti rientranti nell'iniziativa Eureka.
 
Art. 5.
Decorrenza dei termini di presentazione
e abrogazione di disposizioni precedenti

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai progetti presentati a partire dal 1° gennaio 2008.
2. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore al trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 gennaio 2008
Il Ministro: Mussi Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 388
 
Allegato
NOTA ESPLICATIVA

Con il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab./4 si e' provveduto ad adeguare le disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 («Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297») alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01.
Il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, relativo alle agevolazioni alla ricerca industriale e sviluppo precompetitivo a favore delle imprese, disciplina il regime di aiuti di Stato in materia, attribuiti alla competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca.
Tale decreto e' attuativo delle disposizioni del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, che ha provveduto al «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori».
L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della nuova Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione (RSI), di cui alla Comunicazione della Commissione europea n. 2006/C 323/01, ha determinato la necessita' del conseguente adeguamento del decreto ministeriale n. 593/2000.
Tale adeguamento e' stato operato con il decreto ministeriale n. 4 del 2 gennaio 2008, con effetto per i progetti di ricerca presentati a partire dal 1° gennaio 2008.
Il decreto ministeriale n. 4/2008 non costituisce introduzione di un nuovo regime di aiuti, pertanto non appare soggetto a specifica notifica, ma alla opportuna comunicazione alle Autorita' competenti affinche' ne abbiano notizia.
A cio' si e' provveduto con la nota del 29 gennaio 2008 prot. 660, indirizzata alla Commissione europea, alla Rappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea, e per conoscenza anche al Ministero dell'economia e delle finanze, al Dipartimento politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio, al Ministero degli affari esteri. La Commissione europea ha fornito il proprio riscontro con nota della Direzione generale concorrenza datata 12 febbraio 2008, prot. Comp./Info-A-2611.
In data 16 aprile 2008 il decreto n. 4/2008 e' stato registrato dalla Corte dei conti (registro n. 1, foglio n. 388).
Qui di seguito si evidenziano gli elementi oggetto dell'adeguamento, con la precisazione che per ogni altro aspetto restano vigenti le disposizioni del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 e i relativi allegati.
Nel dettaglio, l'adeguamento ha riguardato gli aspetti di seguito evidenziati. Attivita' agevolabili.
Ai sensi della Disciplina, le attivita' di ricerca, sviluppo ed innovazione ora agevolabili sono:
ricerca industriale la cui definizione e' stata integrata con il riferimento alla «(...) creazione di componenti di sistemi complessi necessari per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche»;
sviluppo sperimentale che ha sostituito il precedente sviluppo precompetitivo e cosi' definito: «acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Puo' trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione concettuale, pianificazione e documentazione di nuovi prodotti, processi e servizi.
Tali attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano destinati a uso commerciale.
Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cosi' generati dai costi ammissibili.
Possono, altresi', ricomprendersi attivita' di produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalita' commerciali. Non si ricomprendono le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.». Soggetti ammissibili.
Fra i soggetti ammissibili a presentare, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale n. 593/2000, richieste di agevolazione, e' stata inserita la figura degli «organismi di ricerca» la cui definizione viene di seguito riportata:
«soggetti senza scopo di lucro, indipendentemente dal proprio status giuridico o fonte di finanziamento e che rispondono a tutti i seguenti requisiti:
la principale finalita' statutaria consiste nello svolgimento di attivita' di ricerca scientifica e/o tecnologica e nel diffondere i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;
tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attivita' di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento;
le imprese in grado di esercitare un'influenza su tali soggetti, ad esempio in qualita' di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacita' di ricerca del soggetto medesimo ne' ai risultati prodotti». Agevolazioni aggiuntive.
Una delle modifiche piu' rilevanti, conseguenti alla nuove disposizioni comunitarie, riguarda la concessione delle maggiorazioni.
In primo luogo, sono state soppresse le maggiorazioni di tipo territoriale. Sono riconoscibili, invece, due tipologie di maggiorazioni, una collegata alle dimensioni delle imprese richiedenti e l'altra collegata alla sussistenza di specifiche fattispecie di collaborazione.
In particolare, sono riconoscibili le seguenti maggiorazioni, riferite comunque ai singoli soggetti beneficiari e non all'intero progetto:
a favore dell'impresa di Media dimensione e' riconosciuta una maggiorazione del 10%;
a favore dell'impresa di Piccola dimensione e' riconosciuta una maggiorazione del 20%;
e' inoltre riconoscibile una maggiorazione del 15%, a concorrenza di una intensita' massima dell'80%, per i seguenti casi:
a) collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra. Si ritiene che esista siffatta collaborazione quando:
nessuna impresa sostiene da sola piu' del 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione:
il progetto prevede la collaborazione di almeno una PMI ovvero ha carattere transfrontaliero, ossia le attivita' di ricerca sono effettuate in almeno due Stati membri diversi;
b) collaborazione tra impresa e un organismo di ricerca:
l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto;
l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.
Ai fini dei punti a) e b), il subappalto non e' considerato una collaborazione. Sussiste, invece, collaborazione nel caso di progetti presentati da consorzi e/o societa' consortili e i cui costi sono sostenuti da soci consortili rientranti nelle suddette tipologie di soggetti.
In caso di collaborazione tra un'impresa ed un organismo di ricerca, le intensita' massime di aiuto e le maggiorazioni sopra precisate non si applicano all'organismo di ricerca.
Si ribadisce che il riconoscimento delle maggiorazioni avverra' nella forma del contributo della spesa, con contestuale diminuzione dell'eventuale agevolazione riconosciuta nella forma del credito agevolato. Costi ammissibili.
Sono state riformulate le voci specifiche dei costi ammissibili, in coerenza con le diciture previste dalla Disciplina. Si e' precisato che i costi afferenti le diverse tipologie di spesa sono al netto di I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.
Le tipologie di costi ammissibili sono le seguenti:
a) spese di personale (ricercatori, tecnici, ed altro personale ausiliario adibito all'attivita' di ricerca, che risulti, in rapporto col soggetto beneficiario dei contributi, dipendente a tempo indeterminato o determinato e/o lavoratore parasubordinato, e/o titolare di borsa di dottorato, o di assegno di ricerca, o di borsa di studio che preveda attivita' di formazione attraverso la partecipazione al progetto);
b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
c) costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
d) costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attivita' di ricerca;
e) spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca;
f) altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attivita' di ricerca.
Per quanto riguarda il riconoscimento delle spese generali, appare necessario sottolineare come sia stata eliminata la possibilita' di un riconoscimento forfettario delle stesse, e cio' anche al fine di rendere coerente la normativa nazionale con le disposizioni comunitarie relative all'utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali della UE.
In considerazione di cio', le modalita' di riconoscimento delle spese generali dovranno osservare le seguenti indicazioni.
Le spese generali sono considerate ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione e che vengano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.
A tal fine, le spese generali debbono essere valorizzate in una percentuale del costo del personale che sia adeguatamente supportata dalla contabilita' (generale ed analitica) aziendale e comunque non eccedente il 50% del costo del personale.
Tale percentuale sara' determinata in base al rapporto tra le spese generali aziendali (riconducibili ad attivita' di ricerca e sviluppo) e il costo del personale (dipendente e non dipendente), sulla base dei dati contabili relativi all'esercizio di riferimento durante il quale e' stato svolto il progetto di ricerca.
Nel caso in cui i dati contabili non siano immediatamente rilevabili dai bilanci certificati dovra' essere predisposta una nota esplicativa sui criteri di imputazione dei costi che sia autocertificata dal presidente del Collegio sindacale e, per le societa' che non dispongono di tale organo, dal responsabile legale.
Tali spese sono riferite ai seguenti costi necessari per l'attivita' di ricerca e/o sviluppo:
personale indiretto (fattorini magazzinieri, segretarie, ecc.);
funzionalita' ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari, ecc.);
funzionalita' operativa (posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca, ecc.);
assistenza al personale (infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa, ecc.);
funzionalita' organizzativa (attivita' di presidenza, direzione generale e consiglio di amministrazione; contabilita' generale e industriale; acquisti; ecc.);
spese per trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione;
costo del personale per l'esecuzione di attivita' non classificabili come ricerca e/o sviluppo in senso stretto quali, ad esempio, incontri con clienti, fornitori, enti di normalizzazione;
corsi, congressi, mostre, fiere (costo del personale partecipante, costi per iscrizione e partecipazione, materiale didattico, ecc.);
spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria assicurazioni, ecc.), con esclusione della voce investimenti - nonche' alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e/o sviluppo.
Infine, sempre ai fini predetti, nella determinazione del costo del personale non dovra' operarsi, dal computo delle ore lavorate, la deduzione del 5% per assenze dovute a cause varie. Resta ferma la necessita' che la verifica delle ore lavorate venga effettuata esclusivamente su base giornaliera.
Appare inoltre importante sottolineare come le nuove disposizioni comunitarie relative all'utilizzo delle risorse del Fondi strutturali dell'Unione europea prevedano che le categorie delle spese ammissibili sono definite a livello nazionale, salve le eccezioni previsti nell'ambito dei regolamenti dei singoli Fondi.
In tale quadro, si precisa che il costo relativo all'acquisto dei terreni non potra' superare il 10% del totale degli altri costi del progetto, fermi restando, nel caso di investimenti, gli altri vincoli gia' posti dal decreto ministeriale n. 593/2000. De minimis.
E' stato precisato che per tutti gli aiuti di importanza minore («de minimis») si applicano gia' a decorrere dal 1° gennaio 2007 le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006. Effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico.
In aderenza al punto 6 della Disciplina, sono state aggiornate le modalita' di valutazione dell'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico, per tutte le tipologie di progetti in cui, tra i soggetti proponenti, sia presente un soggetto non rientrante nei parametri dimensionali di PMI.
Con riferimento all'ambito di applicazione delle disposizioni del decreto ministeriale n. 593/2000, per tutte le tipologie di progetti in cui, tra i soggetti proponenti, sia presente un soggetto non rientrante nei parametri dimensionali di PMI ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2005, la concessione delle agevolazioni e' subordinata all'accertamento della sussistenza dell'effetto di incentivazione ai sensi del punto 6 della nuova Disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione n. 2006/C 323/01.
In particolare, l'accertamento e' svolto nell'ambito delle fasi di preselezione delle proposte progettuali ed e' finalizzato a verificare che l'aiuto di Stato sia idoneo a determinare un cambiamento di comportamento da parte del soggetto beneficiario, inducendolo ad accrescere il suo livello di attivita' di ricerca e sviluppo.
Ai fini di cui al precedente comma 2, saranno utilizzati i seguenti elementi di valutazione:
a) aumento delle dimensioni del progetto: aumento dei costi totali del progetto (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficiario rispetto ad una situazione senza aiuti); aumento del numero di persone impiegate in attivita' di ricerca e sviluppo;
b) aumento della portata: aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi dal progetto; un progetto piu' ambizioso, caratterizzato da una probabilita' maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso piu' elevato (in particolare a causa del rischio piu' elevato inerente al progetto di ricerca, alla lunga durata del progetto e all'incertezza dei risultati);
c) aumento del ritmo: tempi piu' ridotti per il completamento del progetto rispetto alla realizzazione del medesimo senza aiuti;
d) aumento dell'importo totale della spesa in ricerca e sviluppo: aumento della spesa totale in ricerca e sviluppo da parte del beneficiario dell'aiuto; modifiche dello stanziamento impegnato per il progetto (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri progetti); aumento delle spese di ricerca e sviluppo del beneficiario dell'aiuto in rapporto al fatturato totale.
Qualora si possa dimostrare un effetto significativo su almeno uno degli elementi di cui al precedente comma 3, tenuto conto del comportamento normale di un'impresa nel settore interessato, si puo' concludere che l'aiuto ha un effetto incentivante.
Per tutti i progetti proposti nei quali tutte le imprese proponenti rientrino nei parametri dimensionali di PMI, e l'importo previsto dell'agevolazione sia inferiore ai 7,5 milioni di euro, l'effetto di incentivazione si ritiene automaticamente presente. Definizione PMI.
Ai fini della determinazione dei parametri dimensionali si applicano le disposizioni del decreto ministeriale del 6 dicembre 2005, adottato ai sensi della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE. Notifica degli aiuti di rilevante importo.
Devono essere notificati alla Commissione europea, prima del-l'inizio delle attivita' di valutazione:
i progetti di ricerca fondamentale: 20 milioni di euro per impresa, (per progetto/studi di fattibilita);
i progetti di prevalente ricerca industriale: 10 milioni di euro per impresa, (per progetto/studi di fattibilita).
I massimali sopra riportati sono stabiliti in una misura pari al doppio nei casi di progetti rientranti nell'iniziativa Eureka.
Roma, 15 maggio 2008
Il direttore generale: Criscuoli
 
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