Gazzetta n. 120 del 23 maggio 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2008, n. 91
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, in materia di documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottoufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, recante: "Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza", e, in particolare l'articolo 5, il quale prevede che il modello dei documenti caratteristici, gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorita' competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi, nonche' quant'altro occorra per l'esecuzione della predetta legge sono stabiliti, per la Guardia di finanza, da un apposito regolamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, e successive modificazioni, recante: "Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, recante: "Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza";
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni, recante: "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali";
Considerata la necessita' di razionalizzare e snellire le procedure di redazione dei documenti caratteristici del personale del Corpo della Guardia di finanza, attraverso la rideterminazione dei relativi termini e delle autorita' competenti alla revisione dei documenti caratteristici dei militari appartenenti ai ruoli non direttivi e non dirigenti; Acquisito il parere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, espresso, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, in data 10 gennaio 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'11 febbraio 2008;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2008;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5 le parole: "120 giorni" e: "30 giorni" ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "150 giorni" e: "40 giorni";
b) all'articolo 13 le parole: "30 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "40 giorni";
c) all'articolo 17 e' soppresso il secondo comma;
d) all'articolo 19 la lettera b) del terzo comma e' sostituita dalla seguente:
"b) essere compilato dall'autorita' da cui il militare dipende in linea diretta di servizio e revisionato da quella sovraordinata posta nella stessa linea di servizio. Autorita' competente alla compilazione e' l'ufficiale o il sottufficiale comandante del reparto o capo del servizio nell'ambito del quale il giudicando esplica la sua attivita'.";
e) all'articolo 20 le parole: "120 giorni" e: "30 giorni" ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti: "150 giorni" e: "40 giorni".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 aprile 2008
NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Scotti Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2008 Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 363



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1967, n. 429, concernente regolamento in
materia di documenti caratteristici degli ufficiali, dei
sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di
finanza, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1967, n. 153.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge".
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
5 novembre 1962, n. 1695 (Documenti caratteristici degli
ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della
Guardia di finanza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 dicembre 1962, n. 329.
"Art. 5. - Il modello dei documenti caratteristici, gli
elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e
gli altri casi in cui vanno compilati, le autorita'
competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi
nonche' quant'altro occorra per la esecuzione della
presente legge, sono stabiliti da due distinti regolamenti,
dei quali uno per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica e
l'altro per la Guardia di finanza".
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1967, n. 429, vedi nota al titolo.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,
recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122.
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante
"Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di
finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
78", e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 59/L alla
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71.
- Si riporta il testo dell'art. 154, comma 4 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in
materia di protezione dei dati personali), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2003, n. 174:
"4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e ciascun
Ministro consultano il Garante all'atto della
predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie
disciplinate dal presente codice".
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente degli articoli 5, 13, 17, 19 e 20
del citato decreto n. 429 del 1967, come modificati dal
presente regolamento e' il seguente:
"Art. 5. - Il periodo minimo per la compilazione della
scheda valutativa e' di 150 giorni.
Per periodi inferiori a quello sopra detto e comunque
non inferiori a 40 giorni, e' compilato il rapporto
informativo.
Per periodi inferiori a 40 giorni non si compilano
documenti caratteristici, salvo quanto disposto dal quinto
comma del precedente art. 3 e dal successivo art. 13, ma si
redige una dichiarazione di mancata valutazione contenente
le indicazioni del periodo di tempo e dell'incarico
assolto.
I documenti caratteristici debbono essere compilati,
sempreche' siano trascorsi i periodi di tempo stabiliti ai
commi primo e secondo, al sorgere di una delle seguenti
circostanze:
a) variazione del rapporto di dipendenza, fine del
servizio, trasferimento o cambiamento di incarico o di
destinazione del giudicando; trasferimento o cambio di
incarico o cessazione dal servizio del compilatore;
b) inclusione nelle aliquote di ruolo per la
formazione dei quadri di avanzamento;
c) al termine di un corso di istruzione o di
eventuali periodi di esperimento;
d) sospensione precauzionale dall'impiego del
giudicando;
e) compimento del periodo massimo di dodici mesi di
servizio non documentato;
f) partecipazione a concorsi, ove espressamente
richiesto dai relativi bandi.
Per l'ufficiale che eserciti comando valido ai fini
dell'avanzamento, il trasferimento o la cessazione dal
servizio del primo revisore danno luogo alla formazione
della documentazione caratteristica quando quest'ultima
autorita' abbia avuto alle proprie dipendenze l'ufficiale
per un periodo di almeno 150 giorni senza averlo valutato.
Ogni documento caratteristico deve contenere precisa
indicazione del periodo di tempo cui e' riferito il
giudizio.".
"Art. 13. - Le disposizioni contenute nel presente
regolamento si applicano anche in tempo di guerra, salvo
quanto appresso stabilito:
il rapporto informativo e' compilato anche per i
servizi di durata inferiore a 40 giorni;
la conservazione dei documenti caratteristici e'
disciplinata da disposizioni particolari emanate dal
Comando Generale.".
"Art. 17. - I documenti caratteristici sono compilati
dalla autorita' dalla quale il sottufficiale dipende per il
servizio e sono sottoposti alla revisione di non piu' di
due autorita' gerarchiche superiori nella stessa linea di
servizio. L'autorita' competente alla compilazione e'
l'ufficiale, il funzionario civile o il sottufficiale
comandante del reparto o capo del servizio nell'ambito del
quale il giudicando esplica la sua attivita'.
Non si fa luogo a revisione o a seconda revisione nei
casi in cui il compilatore o il primo revisore siano il
comandante di corpo o, comunque, ufficiali che rivestano il
grado di colonnello o generale, ovvero autorita' civili che
rivestano qualifica di direttore di divisione o qualifiche
superiori.".
"Art. 19. - Per i militari di truppa sono compilati:
specchio valutativo, modello H;
rapporto informativo, modello I.
I modelli dello specchio valutativo e del rapporto
informativo di cui al comma precedente sono conformi a
quelli annessi al presente regolamento.
Lo specchio valutativo deve:
a) registrare i servizi prestati ed il giudizio dei
superiori su tali servizi e sulle qualita' del militare. Il
giudizio si conclude con una delle qualifiche previste
dall'art. 2 della legge 5 novembre 1962, n. 1695;
b) essere compilato dall'autorita' da cui il militare
dipende in linea diretta di servizio e revisionato da
quella sovraordinata posta nella stessa linea di servizio.
Autorita' competente alla compilazione e' l'ufficiale o il
sottufficiale comandante del reparto o capo del servizio
nell'ambito del quale il giudicando esplica la sua
attivita'.
Non sono soggetti a revisione i documenti
caratteristici compilati sul conto dei militari di truppa
dagli ufficiali superiori.
Il rapporto informativo e' formato per impieghi di
servizio a carattere speciale od occasionale ed al termine
di corsi di istruzione con le stesse modalita' prescritte
alla precedente lettera b).
I documenti caratteristici dei militari di truppa sono
redatti in duplice copia e custoditi in conformita' di
quanto prescritto dall'art. 16 per quelli dei
sottufficiali.
La qualifica finale espressa nello specchio valutativo
ed il giudizio finale espresso nel rapporto informativo
sono comunicati all'interessato che deve firmare, per presa
conoscenza, il documento che lo riguarda.".
"Art. 20. - Il periodo minimo per la compilazione dello
specchio valutativo e' di 150 giorni.
Per i periodi inferiori a quello sopradetto e comunque
non inferiori a giorni 40 e' compilato il rapporto
informativo.
In tempo di guerra il rapporto informativo e' compilato
anche per i periodi di tempo inferiori a 40 giorni.
I documenti caratteristici per i militari di truppa
debbono essere compilati, sempre che siano trascorsi i
periodi di tempo stabiliti ai commi primo e secondo, al
sorgere di una delle seguenti circostanze:
a) cambio di compilatore o cambio di destinazione;
b) avanzamento;
c) nomina a sottufficiale;
d) fine servizio;
e) termine della ferma o della rafferma per coloro
che chiedono la rafferma o l'ammissione in servizio
continuativo;
f) sospensione precauzionale dal servizio del
giudicando;
g) compimento del periodo massimo di dodici mesi di
servizio non documentato;
h) collocamento in congedo.
Valgono, per quanto applicabili, le disposizioni di cui
agli articoli 8 e 18 del presente regolamento".



 
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