Gazzetta n. 121 del 24 maggio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 28 marzo 2008
Misure di prevenzione e di gestione delle crisi previste nei programmi operativi delle organizzazioni e associazioni dei produttori e del settore ortofrutticolo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, e le successive modifiche, relativo all'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;
Visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2002/96, ed in particolare l'art. 12 che prevede che gli Stati membri elaborano una Strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo;
Visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione del 21 dicembre 2007, recante modalita' di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli, ed in particolare l'art. 57 relativo alla Strategia nazionale e gli articoli 74 e seguenti relativi alle misure di prevenzione e gestione delle crisi;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed in particolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;
Visto il decreto ministeriale del 28 dicembre 2007 e relativi allegati, recante la conferma del Piano assicurativo 2007, per la copertura dei rischi agricoli del 2008;
Considerato che il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, all'art. 74, da' facolta' allo Stato membro di decidere quali misure di prevenzione e gestione delle crisi applicare sul proprio territorio;
Considerato che la nuova OCM di settore e' applicata dal 1° gennaio 2008;
Ritenuto prioritario elaborare una Strategia nazionale, relativa, in particolare, alle misure di prevenzione e gestione delle crisi eleggibili ed alle condizioni e procedure per l'applicazione delle stesse, con riferimento all'anno 2008, al fine di consentire alle organizzazioni dei produttori di modificare in tempi brevi i programmi operativi, approvati ai sensi del regolamento 2200/96, per includervi gli strumenti per la gestione e prevenzione delle crisi;
Tenuto conto che le misure di prevenzione e gestione delle crisi, da applicare sul territorio, dovranno essere efficaci, controllabili da parte degli organismi competenti e di facile applicazione ed appare quindi necessario selezionare solo le misure rispondenti a tali finalita';
Ritenuto necessario assicurare un'adeguata attuazione nazionale delle nuove disposizioni comunitarie;
Ritenuto necessario attuare i controlli previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e dal presente decreto, anche tramite l'utilizzo del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC);
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 marzo 2008;
Decreta:
Art. 1.
Misure di prevenzione e gestione delle crisi applicabili

1. I programmi operativi delle organizzazioni dei produttori e delle associazioni di OP, al fine del perseguimento dell'obiettivo di prevenzione e gestione delle crisi che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli, possono prevedere una o piu' delle seguenti misure di prevenzione e gestione delle crisi:
a) ritiro dal mercato;
b) raccolta prima della maturazione o mancata raccolta degli ortofrutticoli;
c) promozione e comunicazione;
d) assicurazione del raccolto.
 
Art. 2.
Definizioni

1. Per prodotti ritirati dal mercato, prodotti ritirati e prodotti non posti in vendita si intendono i prodotti che sono ritirati dal mercato ai sensi ed in conformita' con quanto previsto dagli articoli 76 e seguenti del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione.
2. Per raccolta prima della maturazione o raccolta verde si intende la raccolta completa di prodotti non commercializzabili eseguita su una data superficie prima dell'inizio della raccolta normale. I prodotti non devono essere gia' stati danneggiati prima della raccolta verde da avversita' atmosferiche, fitopatie o in altro modo. La raccolta verde o la mancata raccolta sono pratiche supplementari e differenti rispetto alle normali pratiche culturali.
3. Per mancata raccolta si intende la mancata effettuazione della raccolta di qualsiasi produzione commerciale su una data superficie nel corso del normale ciclo di produzione. La distruzione dei prodotti a causa di avversita' atmosferiche o fitopatie non e' tuttavia considerata mancata raccolta.
4. Per promozione e comunicazione si intendono quelle misure complementari ad eventuali altre azioni di promozione e comunicazione, qualora previste nei programmi operativi e in corso ad opera dell'organizzazione dei produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori interessata.
5. Per assicurazione del raccolto si intendono quelle misure finalizzate a contribuire a salvaguardare il reddito dei produttori e a risarcire le perdite di mercato subite dall'organizzazione dei produttori e/o dai suoi soci quando questi sono colpiti da calamita' naturali, avversita' atmosferiche o eventualmente fitopatie o infestazioni parassitarie.
 
Art. 3.
Misure di ritiro dal mercato

1. Al fine di garantire una completa informazione e conoscenza circa livelli e dinamiche dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli, le OP e AOP e le loro forme associate riconosciute possono svolgere azioni di monitoraggio del mercato in collaborazione con l'Osservatorio ortofrutta operante presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in coerenza con la rete di rilevazione di cui all'art. 127, comma 3, della legge n. 388/2000.
2. Le procedure operative relative alle operazioni di ritiro dal mercato da parte dell'organizzazione di produttori, laddove compatibili con la nuova regolamentazione comunitaria, sono le medesime previste dal regolamento (CE) n. 103/2004 della Commissione del 21 gennaio 2004 e relativi provvedimenti nazionali di attuazione.
3. L'ammontare massimo del supporto per i prodotti non indicati nell'allegato X del regolamento n. 1580/07 della Commissione, e' il seguente:
Tabella 1

=====================================================================
Prodotto | Euro/100 kg ===================================================================== Kiwi | 24,8 Carota | 8,0 Cetriolo | 16,8 Cipolla | 8,0 Fagiolini | 16,8 Kaki | 15,0 Susine | 24,8 Zucchine | 14,4 Carciofi | 26,0 Finocchi | 18,0 Peperoni | 14,4 Broccoli | 20,0 Insalate | 28,0 Spinaci | 12,0 Fragole | 140,0

4. Per altri prodotti non indicati nella tabella, l'importo del sostegno massimo sara' stabilito dalle Regioni e Province autonome competenti, sulla base dei criteri utilizzati per la redazione della Tabella 1.
5. I prodotti soggetti al ritiro dal mercato possono essere destinati, oltre che alla distribuzione gratuita, come disciplinata dalla normativa comunitaria e nazionale, anche alla realizzazione di biomasse, biodegradazione e/o compostaggio, alimentazione animale, alla distillazione in alcol e alla trasformazione industriale no food. Le modalita' applicative sono quelle riportate nell'allegato 1 al presente decreto.
 
Art. 4.
Raccolta prima della maturazione e mancata raccolta

1. L'attivazione degli interventi della raccolta prima della maturazione e della mancata raccolta e' possibile previa presentazione di una analisi della situazione e/o previsione di mercato operata dal soggetto richiedente (OP, AOP), alle Regioni e Province autonome competenti. L'analisi, al fine di evitare distorsioni della concorenza, deve essere convalidata dall'Osservatorio di cui al comma 2.
2. Al fine di garantire una completa informazione e conoscenza circa livelli e dinamiche dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli, le OP e AOP e le loro forme associate riconosciute possono svolgere interventi di monitoraggio del mercato in collaborazione con l'Osservatorio ortofrutta operante presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in coerenza con la rete di rilevazione di cui all'art. 127, comma 3, della legge n. 388/2000.
3. I predetti interventi sono applicabili alle specie frutticole ed orticole di cui alla Tabella 2.
4. L'indennita' riconoscibile e' calcolata sulla base dei massimali di sostegno per i prodotti ritirati dal mercato, fissati nell'allegato X del regolamento (CE) n. 1580/2007 e per taluni prodotti indicati nella Tabella 1 del presente decreto, applicando delle rese standard per ettaro ricavate dalla media delle statistiche agrarie ISTAT anni 2005, 2006 e 2007, al fine di consentire la quantificazione di un'indennita' riconoscibile per singola specie per ettaro, come da Tabella 2:
Tabella 2

----> Vedere a pag. 15 <----

Colonna a): sono riportate le specie per cui si intendono attivare, in via sperimentale, per l'anno 2008, le misure.
Colonna b): sono riportati i massimali di sostegno gia' fissati nell'allegato X del regolamento (CE) n. 1580/2007 e al punto 3 dell'art. 3 del presente decreto.
Colonna c): sono riportate le rese medie per ettaro ricavate dalla media risultante dalle statistiche ISTAT anni 2005, 2006 e 2007.
Colonna d): il valore di indennizzo e' aumentato del 10% in quanto si ritiene che la misura venga applicata solo in situazioni di sovrapproduzione media stimata del 10%.
Colonna e): rappresenta l'indennizzo max riconoscibile per ogni misura (regolamento CE n. 1580/07, art. 86, paragrafo 4, lettera b).
Colonna f): viene riportato il valore dell'indennizzo con un abbattimento medio del 20% per ambedue le misure.
5. I criteri di applicazione degli interventi sono i seguenti:
l'intervento puo' essere limitato a singole varieta' della stessa specie;
la dimensione minima alla quale e' applicabile l'intervento e' costituita dall'appezzamento omogeneo (deve essere distrutta tutta la produzione delle varieta' indicate dall'OP e coltivate sull'appezzamento dichiarato);
l'intervento e' applicabile se la parcella (appezzamento-varieta) presenta una produzione quali-quantitativa che puo' definirsi normale. Sono quindi da escludere i casi in cui sono riscontrabili danni riconducibili ad avversita' atmosferiche (gelate, grandine, ecc..) e a fitopatologie che comportano una riduzione della produzione superiore al 35%;
la coltura deve essere condotta nel rispetto della GAP o dei disciplinari di produzione (integrata e non), ove presenti;
l'OP deve indicare il metodo di denaturazione applicato alla singola coltura (per denaturazione si intende l'operazione che rende i frutti e gli ortaggi non piu' idonei alla commercializzazione. Ad es. interramento, mediante aratura, dell'intera coltura nel caso di ortaggi, stacco dei frutti dalla pianta con immediata frantumazione nell'interfila nel caso di piante da frutto);
le Regioni definiscono delle condizioni specifiche di denaturazione del prodotto in campo al fine di evitare problemi di ordine ambientale e fitosanitario.
6. La tempistica e gestione tecnico/amministrativa dell'intervento e' la seguente:
a) al momento della presentazione del programma operativo (o della integrazione al programma operativo, per il 2008), ai fini di una eventuale notifica di attivazione dell'intervento, devono essere indicate le probabili colture (specie e/o varieta' interessate con le rispettive superfici complessive) ed il metodo di denaturazione che si intende applicare;
b) in caso di necessita' di applicazione della misura, la notifica dell'intervento deve essere presentata alla Regione competente venti giorni prima della data del presunto raccolto per le specie orticole e trenta giorni prima della data del presunto raccolto per le specie frutticole, con allegata la seguente documentazione:
analisi della situazione di mercato a giustificazione dell'intervento sulla singola specie, di cui al comma 1;
elenco delle aziende socie interessate all'intervento con indicazione delle superfici e degli estremi catastali degli appezzamenti (parcelle) oggetto dell'intervento;
dichiarazione di impegno a mantenere la coltura in condizioni tali da non creare danno ambientale o essere fonte di infezione;
indicazione della metodologia utilizzata per la denaturazione;
indicazione dei giorni in cui si intende procedere, assicurando che le date siano precedenti alla data normale del raccolto per quella specie e varieta';
indicazione dei tecnici responsabili dell'OP/AOP per il procedimento e loro recapito telefonico;
c) comunicazione 7 giorni lavorativi prima, pena la decadenza, relativamente alle operazioni fisiche, indicando la giornata e l'orario in cui si intende operare.
7. Il controllo da parte dell'Ente pubblico competente deve essere effettuato su tutte le superfici oggetto dell'intervento, prima/durante/dopo l'effettuazione dell'intervento. Il controllo riguarda i seguenti aspetti:
identita' delle parcelle e loro estensione;
stato della coltura relativamente alle pratiche colturali;
stato fitosanitario della coltura ed eventuali danni da fattori metereologici o da selvaggina;
presenza di erbe infestanti oltre la norma;
presenza di produzione entro la media per specie e territorio;
che non siano state fatte asportazioni di prodotto non denaturato;
corretta ed efficace denaturazione;
rispondenza della tempistica delle operazioni.
 
Art. 5.
Promozione e comunicazione

1. L'attivazione degli interventi di promozione e comunicazione, nell'ambito della prevenzione e gestione delle crisi, e' possibile previa presentazione di una relazione tecnica contenente l'analisi della possibile situazione e/o previsione di mercato operata dal soggetto richiedente (OP, AOP).
2. Al fine di garantire una completa informazione e conoscenza circa livelli e dinamiche dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli, le OP e AOP e le loro forme associate riconosciute possono svolgere azioni di monitoraggio del mercato in collaborazione con l'Osservatorio ortofrutta operante presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in coerenza con la rete di rilevazione di cui all'art. 127, comma 3, della legge n. 388/2000.
3. Gli interventi di comunicazione e promozione, da attuare all'interno delle misure di prevenzione e gestione delle crisi, sono complementari ad eventuali altre azioni di promozione e comunicazione, qualora previste nei programmi operativi e in corso ad opera dell'organizzazione dei produttori interessata.
 
Art. 6.
Assicurazione del raccolto

1. Gli interventi relativi all'assicurazione del raccolto sono definiti dall'ISMEA.
 
Art. 7.
Disposizioni generali

1. Qualora l'aiuto finanziario comunitario venga utilizzato anche per il finanziamento delle misure previste nel presente decreto, sara' possibile per i programmi operativi apportare le varianti previste dal regolamento CE n. 1580/2007 della Commissione, con riferimento alle predette misure di prevenzione e gestione delle crisi.
2. Tutti i controlli previsti nel presente decreto saranno effettuati anche tramite l'accesso alla Banca Dati SIAN.
3. Il presente decreto e' applicabile con riferimento all'anno 2008. Per le successive annualita' sara' redatto un nuovo decreto.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2008
Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 400
 
Allegato 1 Approvazione della misura.
Ai fini dell'approvazione della misura nell'ambito dei programmi operativi, le Regioni verificano, per i prodotti interessati che:
a) i ritiri costituiscono uno strumento di stabilizzazione a breve termine dell'offerta sul mercato dei prodotti freschi;
b) i ritiri non devono in nessun caso costituire uno sbocco alternativo al mercato;
c) i ritiri non devono perturbare la gestione del mercato dei prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione. Rendicontazione delle operazioni di ritiro.
Per poter ricevere l'aiuto comunitario, le OP devono presentare idonei documenti giustificativi che attestano:
a) i quantitativi commercializzati di ogni prodotto dall'inizio della campagna;
b) i quantitativi di ogni prodotto ritirati dal mercato;
c) la destinazione finale di ciascun prodotto, attestata da un certificato di presa in consegna (o documento equivalente) dei prodotti ritirati da terzi per la distribuzione gratuita, la distillazione, l'alimentazione animale;
d) l'avvenuta autorizzazione delle operazioni di ritiro da parte della Regione, per i rispettivi quantitativi, alle condizioni di cui all'art. 6, paragrafo 3 del regolamento CE n. 103/2004.
Nel caso di prodotti sottoposti ad un processo di compostaggio o biodegradazione direttamente da parte dell'O.P. e/o in caso di consegna dei prodotti ad un terzo si dovra', in ogni caso, dimostrare con idonea documentazione il rispetto della disciplina nazionale sulle azioni ambientali.
All'atto dell'esame della rendicontazione del programma operativo le Regioni verificano, per l'insieme dei quantitativi non messi in vendita dall'inizio della campagna, il rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria. In caso di superamento, l'aiuto e' riconosciuto solo nel rispetto di detti limiti. Destinazione dei prodotti ritirati.
I prodotti ritirati, possono avere le seguenti destinazioni:
a) distribuzione gratuita ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4 lettere a) e b) del regolamento CE 1182/07;
b) realizzazione di biomasse;
c) alimentazione animale;
d) distillazione in alcool;
e) trasformazione industriale no food.
Solo qualora nessuna delle destinazioni sopra indicate fosse possibile viene ammessa la biodegradazione o compostaggio. Rispetto dell'ambiente.
Le operazioni di ritiro devono rispettare la disciplina nazionale per le azioni ambientali contenuta nell'ambito della strategia nazionale.
La cessione di prodotti all'industria di trasformazione e' possibile solo a condizione che cio' non comporti distorsioni di concorrenza per le industrie interessate all'interno della Comunita' o per i prodotti importati.
Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori hanno rapporti diretti con i soggetti privati, selezionati, nel caso ci sia un pagamento del prodotto, sulla base della migliore offerta, di almeno tre preventivi.
 
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