Gazzetta n. 122 del 26 maggio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 28 marzo 2008
Riconoscimento e controllo delle Organizzazioni dei produttori e delle associazioni dei produttori del settore ortofrutticolo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, e le successive modifiche, relativo all'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;
Visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96;
Visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione del 21 dicembre 2007, recante modalita' di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli;
Vista la legge del 20 ottobre 1978, n. 674, recante norme sull'associazionismo dei produttori agricoli;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed in particolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modifiche, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea;
Visto il decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma della legge n 57 del 5 marzo 2001, art. 7;
Visto il decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 102, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'art. 3, comma 1 relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere, ai fini del riconoscimento;
Considerato che le organizzazioni di produttori ortofrutticoli sono regolamentate con normativa comunitaria e nazionale, distinta da quella destinata alle organizzazioni di produttori degli altri settori produttivi;
Considerato che e' necessario fissare le procedure per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori per prodotto o gruppi di prodotti di cui all'art. 47 del regolamento CE n. 1182/07 del Consiglio, fissare il numero minimo di produttori e il valore minimo di produzione commercializzata, fissare la percentuale di vendita diretta della produzione da parte dei produttori aderenti all'organizzazione, fissare il termine di preavviso del recesso e la data in cui ha effetto il recesso, stabilire se membri non produttori possano aderire ad una organizzazione di produttori e se una persona fisica o giuridica che non e' riconosciuta come organizzazione di produttori possa essere membro di un'associazione di organizzazione di produttori e determinare la percentuale dei diritti di voto degli aderenti alla organizzazione di produttori.
Ritenuto necessario attuare i controlli sulle organizzazioni di produttori, previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e dal presente decreto, anche tramite l'utilizzo del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC);
Considerato che le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori, gia' riconosciute ai sensi del regolamento CE n. 2200/96 prima della data di entrata in vigore del nuovo regolamento del Consiglio, continueranno ad essere riconosciute ai sensi del citato regolamento CE n. 1182/2007 e che, se necessario, apporteranno adeguamenti ai nuovi requisiti entro il 31 dicembre 2010, come previsto all'art. 55, comma 2 del regolamento CE n. 1182/2007;
Ritenuto necessario assicurare un'adeguata attuazione nazionale delle nuove disposizioni comunitarie;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 marzo 2008;
Decreta:
Art. 1.
Riconoscimento di organizzazioni di produttori
1. E' possibile riconoscere, su specifica richiesta, organizzazioni di produttori per prodotto o gruppi di prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento 2200/96 del Consiglio come modificato dall'art. 47 del regolamento CE 1182/07 del Consiglio e/o per prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione.
 
Art. 2.
Dimensione minima delle organizzazioni di produttori
1. Ai fini del riconoscimento delle organizzazioni di produttori, da parte delle regioni e delle province autonome, il numero minimo di produttori e' fissato a cinque. Il valore minimo di produzione commercializzata per prodotto o gruppi di prodotti, di cui all'art. 47 del regolamento CE n. 1182/07 del Consiglio, e' fissato nell'allegata tabella 1.
2. Le organizzazioni di produttori possono includere il valore dei «sotto-prodotti», come definiti all'art. 21, comma 1, lettera h) del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, nel valore della produzione commercializzata;
3. Ai sensi dell'art. 52, comma 7 del regolamento CE n. 1580/2007 della Commissione, il valore della produzione commercializzata puo' essere calcolato nella fase di uscita dalla filiale, purche' almeno il 90% del capitale della filiale appartenga all'organizzazione di produttori o all'associazione di organizzazioni di produttori oppure, previo consenso della regione o provincia autonoma competente, a cooperative aderenti all'organizzazione di produttori o all'associazione di organizzazioni di produttori, sempreche' cio' contribuisca al conseguimento degli obiettivi elencati all'art. 3, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento CE n. 1182/2007 del Consiglio.
4. Le regioni e le province autonome possono stabilire il valore minimo di produzione commercializzata a livelli piu' elevati di quelli di cui al comma 1 e ne danno comunicazione al Mi.p.a.a.f.
5. Le organizzazioni dei produttori, in precedenza riconosciute sulla base di requisiti inferiori a quelli previsti nel presente decreto, devono adeguarsi ai parametri di cui ai commi 1) e 2) entro il 31 dicembre 2010. Le organizzazioni di produttori che, alla scadenza del predetto periodo non dimostreranno di possedere i requisiti minimi richiesti dal presente decreto, incorreranno nella revoca del riconoscimento.
6. I gruppi di produttori, prericonosciuti ai sensi dell'art. 14 del regolamento CE n. 2200/96 sulla base di parametri inferiori a quelli previsti dal presente decreto, possono ottenere il riconoscimento, se soddisfano i requisiti per il riconoscimento previsti dal regolamento CE n. 1182/07 del Consiglio e i parametri minimi indicati ai precedenti commi 1) e 2). In ogni caso, gli stessi gruppi di produttori potranno mantenere lo status di prericonoscimento fino alla conclusione del piano di riconoscimento approvato.
 
Art. 3.
Procedure per la verifica dei requisiti
per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori
1. La richiesta di riconoscimento, ai fini del presente decreto, e' presentata da ciascuna organizzazione di produttori, a firma del proprio legale rappresentante, alla regione o alla provincia autonoma, di seguito denominata «Regione capofila», nel cui territorio l'OP realizza la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzata, cosi' come definita all'art. 26 del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione. Alla richiesta di riconoscimento e' allegata la documentazione comprovante la presenza dei requisiti per il riconoscimento previsti dal regolamento CE n. 1182/2007 del Consiglio, il rispetto dei parametri minimi indicati ai commi 1) e 2) dell'art. 2 del presente decreto nonche' delle condizioni minime per il riconoscimento stabilite nel presente decreto.
2. In caso di organizzazioni di produttori, gia' riconosciute ai sensi del regolamento CE n. 2200/96 prima della data di entrata in vigore del regolamento CE 1182/2007, l'eventuale richiesta di adeguamento al regolamento CE 1182/2007 del Consiglio dovra' essere supportata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei nuovi requisiti previsti dal medesimo regolamento.
3. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome l'espletamento delle attivita' di controllo previste per l'adozione del provvedimento di riconoscimento, le organizzazioni di produttori debbono preventivamente inserire sul SIAN le informazioni relative all'anagrafica soci di tutti i produttori facenti parte delle rispettive compagini sociali nonche' le informazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2; i dati dell'Anagrafica Soci costituiscono l'unico riferimento ufficiale.
4. Le regioni e province autonome verificano la presenza dei requisiti, di cui al comma 1, sulla base della documentazione presentata ed attraverso accertamenti in loco. In particolare detti accertamenti riguardano:
a) il valore della produzione commercializzata, di cui al comma 1, da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento. Nel caso di prodotti trasformati, - diversi dai prodotti di prima trasformazione di cui all'art. 21, comma 1, lettera I), del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione - tale valore e' pari al 90% del fatturato per i prodotti surgelati, all'85% del fatturato per i trasformati derivati da frutta e agrumi e all'80% del fatturato per i trasformati derivati dal pomodoro ed altri ortaggi;
b) il rispetto delle condizioni previste dagli articoli 3 e 4 del regolamento CE 1182/07 del Consiglio nonche' l'assunzione della forma giuridica societaria, prevista dall'art. 3, comma 1 del decreto legislativo n. 102/2005;
c) la rispondenza delle superfici e delle relative produzioni dichiarate dalle OP e' effettuata mediante accertamenti in loco e verifiche informatiche ed amministrative nell'ambito del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e tramite verifica sul catasto presente sul portale AGEA/SIAN, che interessano un campione variabile, secondo le dimensioni dell'OP, non inferiore al 5% della superficie dichiarata, fino a 1.000 ettari, e dall'1% in caso di superfici eccedenti tale limite;
d) i risultati dei controlli svolti sul campione, di cui alla lettera c), vengono estesi, per proiezione, alla totalita' dei produttori aderenti all'OP richiedente il riconoscimento ed alle relative superfici e produzioni dichiarate, al fine di stabilire il rispetto dei requisiti prescritti.
5. Le regioni e le province autonome svolgono le attivita', di cui al comma 4, in tempo utile per poter assumere la decisione in merito al riconoscimento entro tre mesi dalla richiesta, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, lettera a) del regolamento n. 1182/07 del Consiglio. Qualora ricorrano obiettive condizioni di difficolta' operativa per l'effettuazione degli accertamenti, ovvero ricorrano le condizioni di cui al comma 6, fermo restando il rispetto del termine per il riconoscimento, gli accertamenti medesimi possono essere conclusi entro il sesto mese successivo alla data del riconoscimento; in tal caso l'OP beneficia di eventuali aiuti ad avvenuta conclusione degli accertamenti. Gli accertamenti a campione riguardano i dati anagrafici e catastali dichiarati e le superfici.
6. Qualora l'OP abbia soci in piu' regioni o province autonome, i relativi accertamenti saranno effettuati dalle regioni competenti su richiesta della regione capofila secondo il campione di cui al comma 4, lettera c); nel caso in cui la regione non corrisponda alla richiesta di accertamento entro il termine di trenta giorni, o qualora comunichi l'impossibilita' di assolvere alla richiesta entro tale termine, la regione capofila, sentita la regione competente, individua le procedure necessarie al soddisfacimento dell'istruttoria stessa, prevedendo, se del caso, di effettuare gli accertamenti ritenuti necessari.
7. Le regioni e le province autonome comunicano il riconoscimento delle OP al Ministero e all'A.G.E.A. entro trenta giorni dalla data del riconoscimento stesso.
 
Art. 4.
Periodo minimo di adesione
1. La durata minima dell'adesione di un socio nell'ambito di una organizzazione di produttori non puo' essere inferiore ad un anno. Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, nessun aderente all'O.P. puo' liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma nel corso della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'organizzazione di produttori.
2. Il recesso dell'aderente viene comunicato per iscritto all'organizzazione di produttori almeno sei mesi prima ed ha decorrenza dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
3. Il recesso del socio, quando finalizzato al conferimento di uno specifico prodotto verso un'altra O.P., deve essere espressamente autorizzato dalla O.P. di appartenenza, a norma dello statuto e/o regolamento, qualora presente.
 
Art. 5.
Vendita diretta della produzione
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a) del regolamento CE n. 1182/07 del Consiglio, i produttori aderenti all'organizzazione - previa autorizzazione dell'organizzazione dei produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite con norma statutaria o regolamento - possono vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una percentuale non superiore al 15% della loro produzione e/o dei loro prodotti.
 
Art. 6.
Riconoscimento delle associazioni
di organizzazioni di produttori
1. Per quanto attiene alle associazioni di organizzazioni di produttori, di seguito denominate «AOP», la richiesta di riconoscimento, ai sensi del presente decreto e in conformita' con l'art. 5 del regolamento CE n. 1182/07 del Consiglio, e' presentata alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio l'AOP realizza la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzata, cosi' come definita dall'art. 26 del regolamento CE n. 1580/2007 della Commissione.
2. Le AOP, la cui forma societaria e' stabilita ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo n. 102/2005, sono costituite da almeno due organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento CE n. 1182/07 del Consiglio o del regolamento CE n. 2200/96 del Consiglio e possono associare anche gruppi di produttori prericonosciuti ai sensi dell'art. 38 del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione; a tal fine il riconoscimento e il prericonoscimento delle OP aderenti nonche' la loro funzionalita' sono attestate dalla regione o provincia autonoma competente.
3. Una persona fisica o giuridica che non sia riconosciuta come organizzazione di produttori puo' essere socia di un'AOP, con i limiti di cui all'art. 36, comma 2 del regolamento CE n. 1580/2007 della Commissione. Le predette persone fisiche o giuridiche, in ogni caso, non possono detenere, complessivamente, piu' del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'AOP.
 
Art. 7. Procedure per la verifica dei requisiti per il prericonoscimento dei gruppi di produttori e accertamenti sull'esecuzione dei piani di
riconoscimento
1. Le regioni e le province autonome, all'atto della ricezione della domanda presentata dai gruppi di produttori, che intendono ottenere il prericonoscimento ai sensi dall'art. 38 e seguenti del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, accertano il possesso dei requisiti richiesti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale, ivi compresi i parametri minimi, pari al 50% di quelli indicati per il riconoscimento delle OP, unitamente alla conformita' del piano di riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 1182/07. Per gli accertamenti relativi al prericonoscimento dei gruppi di produttori, si applicano le procedure di cui all'art. 3.
2. Le regioni e le province autonome informano, entro trenta giorni, il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'A.G.E.A. dell'avvenuto prericonoscimento dei gruppi di produttori.
3. Gli accertamenti sull'esecuzione dei piani di riconoscimento verificano il rispetto del programma di progressivo adeguamento ai parametri necessari al riconoscimento di cui al regolamento CE n. 1182/07 del Consiglio; qualora i risultati di un gruppo di produttori al termine della prima, seconda, terza e quarta annualita' di riferimento evidenzino uno scostamento rispettivamente del 30%, 20%, 10% e 10% inferiore agli obiettivi, stabiliti in termini di soci e valore della produzione commercializzata, le regioni e le province autonome, fatte salve le cause di forza maggiore o condizioni eccezionali, procedono alla revoca del prericonoscimento.
 
Art. 8.
Membri non produttori
1. Una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall'art. 21, comma 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, puo' essere accolta come aderente ad una organizzazione di produttori, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 32, comma 3 del regolamento n. 1580/2007.
2. I soci non produttori non possono possedere, complessivamente, piu' del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP. Tale previsione deve essere statutariamente prevista.
3. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attivita' concorrenziali con quelle dell'O.P.
 
Art. 9.
Controllo democratico delle organizzazioni di produttori
1. Ferma restando la necessita' che l'organizzazione dei produttori assicuri ai soci produttori il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento della organizzazione di produttori ed in conformita' con la legislazione societaria vigente, un unico socio non puo' detenere piu' del 35% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP e/o dei diritti di voto dell'O.P.
 
Art. 10. Verifica del funzionamento delle organizzazioni di produttori e delle
associazioni di organizzazioni di produttori
1. Ai fini del presente decreto ed ai sensi dell'art. 145 del regolamento CE n. 1580/2007 della Commissione, le regioni e le province autonome verificano il funzionamento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni, che hanno presentato domande di aiuto per i programmi operativi, in conformita' con quanto previsto dall'art. 108 del regolamento CE n. 1580/2007 della Commissione. In caso di O.P. o A.O.P. che non hanno presentato domande di aiuto, le stesse saranno oggetto di controllo almeno una volta ogni tre anni.
I predetti controlli saranno, tra l'altro, effettuati anche attraverso l'esame di documentazione amministrativa e contabile, in particolare relativa a:
a) libro soci;
b) bilanci redatti conformemente al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
c) catastini;
d) principali deliberazioni degli organi sociali;
e) resoconti sull'attivita' svolta.
Tale documentazione e' fornita dalle OP e dalle AOP, anche su base informatica, secondo i criteri temporali stabiliti dalle regioni e dalle province autonome competenti, di concerto con AGEA.
2. Le OP, oltre alla documentazione di cui al comma 1, al fine della verifica del corretto funzionamento, mettono a disposizione delle autorita' nazionali competenti i documenti relativi alla produzione prevista e conferita da ciascun singolo produttore oltre che acquistata, sia direttamente dall'OP che dai soci produttori, distinta per tipologia e quantita', e alla produzione commercializzata, distinta per tipologia, quantita', valore e destinazione, comunicando alle regioni e alle province autonome competenti, con cadenza almeno annuale, le variazioni intervenute nella compagine sociale e nelle superfici produttive.
3. Le verifiche sulla documentazione di cui ai commi 1 e 2, hanno in particolare lo scopo di accertare:
a) la permanenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento;
b) l'esatta osservanza delle norme comunitarie, nazionali e regionali che regolano l'attivita' delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli;
c) l'utilizzo dei finanziamenti pubblici, di cui al regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione;
d) la validita' dell'azione svolta ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
e) la regolare tenuta della documentazione relativa alla produzione conferita, acquistata e a quella commercializzata.
f) che lo Statuto assicuri il controllo democratico della O.P. ed eviti abusi di potere o di influenza di uno o piu' produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione.
4. Nell'ambito della verifica, di cui alla lettera a) del comma 3, il valore della produzione da prendere in considerazione e' quello ottenuto dalla vendita diretta dei prodotti conferiti dai propri soci, desunta dalla fatturazione della OP e/o dei propri soci e/o filiale.
5. Gli accertamenti in loco sulla consistenza delle superfici, finalizzati, in particolare, alla verifica del valore della produzione conferita, interessano un campione non inferiore all'1% del valore della produzione. La percentuale dei produttori interessati ai controlli e' stabilita dalle regioni e dalle province autonome, tenuto conto delle situazioni locali.
6. Le regioni pongono in essere anche gli accertamenti relativi all'anagrafe dei produttori, ai riferimenti catastali dei terreni ed alle eventuali adesioni di produttori a due o piu' OP per lo stesso prodotto, utilizzando la procedura anagrafica soci di cui all'art. 3, comma 3.
7. Le verifiche in loco, su aziende o strutture situate in regioni diverse da quella dove ha sede l'OP, sono svolte dalle regioni competenti per territorio, su richiesta della regione capofila, secondo la procedura di cui all'art. 3, comma 5.
8. Le regioni e le province autonome verificano il corretto utilizzo dei finanziamenti pubblici, erogati ai sensi del regolamento CE n. 1182/2007 e del regolamento CE n. 1580/2007, da parte delle OP, anche ai fini di una eventuale revoca o sospensione del riconoscimento, comunicando l'esito dei controlli e gli eventuali provvedimenti adottati al Ministero.
9. Le AOP sono soggette alle verifiche, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, in relazione all'attivita' svolta ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE n. 1182/07 del Consiglio e dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione.
 
Art. 11.
Fatturazione delegata ai soci
1. Le regioni e le province autonome possono, fino al 31 dicembre 2010, autorizzare le OP a consentire, nell'ambito della commercializzazione diretta, la fatturazione ai propri soci; dal 1° gennaio 2011, la delega alla fatturazione non potra' superare il 40% del valore della produzione commercializzata dell'O.P. In ogni caso la fatturazione delegata e' ammessa quando ricorre una documentata azione di concentrazione dell'offerta e di politica unitaria di vendita e purche' sia rispettata la fatturazione diretta del parametro minimo di commercializzazione necessario per il riconoscimento.
2. In caso di fatturazione delegata, di cui al comma 1, sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) gli associati alle OP sono organizzati in forme societarie che gia' esercitano un'efficace concentrazione di prodotto e di valorizzazione dell'offerta;
b) e' costituito un ufficio commerciale presso la struttura principale della OP;
c) qualora l'attivita' di commercializzazione viene svolta presso le sedi degli associati, il personale eventualmente non dipendente dall'OP, per agire in nome e per conto della OP medesima, e' da questa appositamente delegato;
d) ogni operazione di vendita e' acquisita agli atti dell'ufficio commerciale dell'organizzazione dei produttori;
e) le transazioni risultano da ogni singola conferma di vendita;
f) le fatture di vendita sono registrate ed il loro importo iscritto nel volume di affari del bilancio ufficiale delle OP, tra i conti d'ordine;
g) la contrattazione e le condizioni di vendita sono definite dall'ufficio commerciale delle organizzazioni dei produttori.
3. Le fasi della programmazione della produzione e delle vendite sono di esclusiva competenza delle organizzazioni dei produttori che, in caso promuovano la costituzione di societa' di commercializzazione e trasformazione, ne sono soci di maggioranza.
 
Art. 12.
Disposizioni generali e transitorie
1. Al fine di espletare le proprie funzioni di autorita' responsabile dei controlli, il Ministero puo' effettuare, previo accordo con le regioni e le province autonome interessate e in collaborazione con le medesime, gli accertamenti, ritenuti necessari per la verifica della corretta applicazione della normativa comunitaria e nazionale e delle modalita' di controllo.
2. Per l'espletamento dei controlli richiamati nel presente provvedimento, le regioni e le province autonome si attengono a specifiche procedure nazionali e regionali.
3. Salvo il verificarsi di eventi eccezionali, in caso di OP con soci in piu' regioni o province, la realizzazione, per due anni consecutivi della produzione che concorre a formare il maggiore valore di produzione commercializzata in una regione diversa dalla capofila che ha operato il riconoscimento, comporta il passaggio delle specifiche competenze; la regione che subentra in tali competenze, accertata la regolarita' delle procedure, iscrive l'OP nel proprio elenco regionale.
4. Entro sessanta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 3, la regione capofila che ha operato il riconoscimento e' tenuta a darne comunicazione alla regione interessata, al Mi.P.A.A.F. ed all'AGEA;
5. Il Ministero provvede all'istituzione di un elenco nazionale delle OP, delle AOP e dei GP.
6. Tutti i controlli previsti nel presente decreto saranno effettuati anche tramite l'accesso alla Banca dati SIAN.
7. Le disposizioni relative all'inosservanza dei criteri di riconoscimento e alle relative sanzioni sono previste dagli articoli 116 e 117 del regolamento CE n. 1580/2007, fatte salve le sanzioni nazionali da irrogare ai sensi dell'art. 146 del regolamento CE n. 1580/2007 della Commissione.
8. E' abrogato il decreto ministeriale prot. n. 923 del 31 luglio 2004, recante disposizioni per il riconoscimento ed il controllo delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli previste dal regolamento CE 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2008
Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 2
 
Tabella 1

----> Vedere tabella a pag. 25 <----

Prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione: stesso parametro previsto per il prodotto o i gruppi di prodotto. 1. In caso di richiesta di riconoscimento per piu' prodotti appartenenti alla categoria CN Code 7 (ortaggi) si applica il parametro complessivo di euro 2.000.000,00.
2. In caso di richiesta di riconoscimento per piu' prodotti appartenenti alla categoria CN Code 8 (frutta) si applica il parametro complessivo di euro 2.000.000,00.
3. In caso di richiesta di riconoscimento per piu' prodotti appartenenti alla categoria CN Code 091 e 121 si applica il parametro complessivo di euro 250.000,00.
4. In caso di richiesta di riconoscimento per piu' prodotti appartenenti alle diverse categorie CN Code 07, CN Code 08, CN Code 091 e Code 121, si applica il parametro complessivo di euro 3.000.000,00.
 
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