Gazzetta n. 123 del 27 maggio 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2007
Approvazione della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., per l'offerta televisiva e radiofonica in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto l'art. 6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche;
Visto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonche' le norme di attuazione approvate con i decreti del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973 e 1° novembre 1973, n. 691, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevedono che la concessionaria del servizio pubblico effettui, sulla base di una apposita convenzione aggiuntiva stipulata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina nella provincia autonoma di Bolzano;
Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206 «Disposizioni sulla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo»;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione Italiana, nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 «Testo unico della radiotelevisione» con particolare riguardo all'art. 11 con il quale vengono confermate le competenze attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti, altresi' gli articoli 45 e 49 del medesimo testo unico della radiotelevisione che affida alla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo fino al 6 maggio 2016;
Visto l'art. 31 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 1, comma 131, il quale dispone che le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, siano approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui al terzo comma della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri e che il pagamento dei corrispettivi sia effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), con particolare riguardo al comma 1248 che proroga fino al 31 dicembre 2006 le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1997 recante l'approvazione della convenzione stipulata in data 11 giugno 1997 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a., per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Ricardo Franco Levi sono delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria, ivi compresa l'attuazione delle relative politiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2006, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2006, registro n. 9, Presidenza, foglio n. 382, con il quale il cons. Paolo Peluffo e' nominato Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e titolare del centro di responsabilita' amministrativa n. 9 - «informazione ed editoria» - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2007, registrato dall'ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 12 luglio 2007 al n. 2112 con il quale il Capo del Dipartimento cons. Paolo Peluffo assegna al Capo dell'Ufficio per le politiche multimediali di comunicazione istituzionale e di sviluppo dell'emittenza radio-televisiva - cons. Maria Contento - la gestione dei capitoli indicati nel decreto stesso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2006 che approva il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2007;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 6 aprile 2007 che approva il contratto nazionale di servizio pubblico stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione Italiana per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 123 del 29 maggio 2007;
Considerato che il corrispettivo annuale oggetto della convenzione ammonta a euro 15.560.734,52 comprensivo di IVA di legge;
Visto che i servizi da parte della RAI sono di natura obbligatoria e continuativa e finalizzati alla trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
Ritenuta la necessita' di stipulare a decorrere dal 1° gennaio 2007, con durata pari a quella prevista dall'art. 49 del testo unico della Radiotelevisione, l'annessa convenzione, le cui condizioni e modalita' sono comunque rinegoziate ogni triennio;
Accertata la necessaria disponibilita' finanziaria sull'apposito capitolo del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2007;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni in premessa, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, e' approvata l'annessa convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a., per la predisposizione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano.
 
Art. 2.
1. E' autorizzato sul capitolo 475, anno finanziario 2007, del Centro di responsabilita' amministrativa «Informazione ed editoria» 9.1.2.1. l'impegno di spesa di euro 15.560.734,51 a favore della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a - Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma.
2. E' autorizzata l'allegata clausola di ordinazione della spesa.
3. Ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'anno 2008 e successivi, i relativi impegni di spesa sono assunti con decreti dirigenziali.
Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto previa registrazione da parte della Corte dei conti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2007
p. Il Presidente
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Levi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa
Il Ministro delle comunicazioni
Gentiloni Silveri Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2008 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 139
 
Allegato CONVENZIONE TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -
DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA E LA RAI -
RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. PER LE TRASMISSIONI DI PROGRAMMI
RADIOFONICI E TELEVISIVI IN LINGUA TEDESCA E LADINA NELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Visto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni e integrazioni, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a. quale societa' concessionaria dello Stato per l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano attraverso una apposita convenzione aggiuntiva;
Visto che la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. in quanto societa' concessionaria dello Stato del servizio pubblico radiotelevisivo, ai sensi della predetta normativa, e' tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione;
Visto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle norme di attuazione approvate con i decreti del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, e 1° novembre 1973, n. 691 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della Radiotelevisione;
Visto l'art. 45 del medesimo testo unico che prevede che il servizio pubblico generale radiotelevisivo sia svolto dalla societa' concessionaria sulla base di un Contratto nazionale di servizio di durata triennale, stipulato con il Ministero delle comunicazioni;
Visto l'art. 49 del testo unico della radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che affida alla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo fino al 6 maggio 2016;
Visto l'art. 31 del decreto-legge 3 ottobre 2006, recante «disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 1, comma 131, il quale dispone che le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni, siano approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui al terzo comma della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri e che il pagamento dei corrispettivi sia effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 6 aprile 2007 che approva il contratto nazionale di servizio pubblico stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione Italiana per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 123 del 29 maggio 2007;
Vista la natura obbligatoria e continuativa dei servizi da parte della RAI e finalizzati alla trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella provincia autonoma di Bolzano, ai sensi degli articoli 19 e 20 della richiamata legge 14 aprile 1975, n. 103;
Considerata la necessita' di stipulare la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione Italiana, per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella provincia autonoma di Bolzano;
Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria (codice fiscale n. 80407020587), di seguito indicata anche come committente, e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a. (codice fiscale n. 06382641006), di seguito indicata anche come RAI o commissionaria, societa' con sede sociale in Roma, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1.
Oggetto
La RAI si impegna a continuare, per l'anno 2007, la produzione e la diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano nella misura di:
n. 4716 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca;
n. 550 ore di trasmissioni televisive in lingua tedesca;
n. 352 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua ladina;
n. 39 ore di trasmissioni televisive in lingua ladina.
Le trasmissioni in lingua ladina continuano ad essere diffuse anche nella Val di Fassa.
I programmi devono avere contenuto informativo, artistico, culturale, educativo e ricreativo, in osservanza della vigente normativa in materia, ai sensi dell'art. 8, punto 4) dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonche' delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2.
Varianti
Salvo quanto previsto nell'art. 1 e fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 4 e 6, eventuali variazioni nel numero delle ore di trasmissione, nonche' nella distribuzione giornaliera dei programmi, devono essere preventivamente concordate tra le parti, tenendo conto della vigente normativa in materia, nonche' dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691 e successive modificazioni ed integrazioni.
La RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a. si impegna ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria al termine di ogni trimestre una relazione in forma sintetica sul contenuto dei programmi trasmessi nel trimestre che si e' chiuso, con la ripartizione delle ore di trasmissione tra programmi originali, programmi d'acquisto e repliche, nonche', su richiesta della committente, le registrazioni dei programmi mandati in onda nel trimestre di riferimento.
Art. 3.
Impianti
I programmi oggetto della presente convenzione sono diffusi attraverso gli impianti esistenti e quelli che in base alla vigente normativa dovranno successivamente essere attivati, fermo quanto previsto al successivo art. 4.
Art. 4.
Modalita' di esecuzione
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, entro l'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalla presente convenzione, corrisponde alla RAI un corrispettivo non superiore a euro 15.393.135,46 comprensivo di IVA di legge.
Oltre alla somma citata la RAI percepisce, a titolo di rimborso dei maggiori costi relativi agli impianti ripetitori da realizzare nel tempo, allo scopo di consentire alle trasmissioni regionali in lingua tedesca e ladina di essere fruite parallelamente alla ricezione dei programmi in lingua italiana, la somma di euro 83.799,53 comprensiva di IVA di legge per ciascun impianto di cui all'allegato A, che e' parte integrante e sostanziale della presente convenzione da realizzare, per l'anno 2007, nel numero non superiore a due.
Detta attivazione e' subordinata all'approvazione dei piani esecutivi dei singoli impianti da parte del Ministero delle comunicazioni.
L'onere complessivo della convenzione non puo' essere superiore a euro 15.560.734,52 comprensivo di IVA di legge.
Il competente Ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni fa pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e per conoscenza all'ufficio territoriale di Governo, una dichiarazione attestante l'effettivita' delle trasmissioni di cui alla presente convenzione.
La RAI rimette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, una fattura posticipata, con l'indicazione delle ore trasmesse e corredata di una relazione sull'attuazione delle trasmissioni stesse, nonche' di una relazione tecnica contenente l'indicazione degli impianti attivati nell'anno 2007.
La fattura deve contenere, in detrazione dal corrispettivo globale previsto dal presente articolo, primo comma, il valore dell'eventuale diminuzione del numero di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore indicate dall'art. 1, comma 1, della presente convenzione secondo i seguenti parametri:
euro 942,02 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua tedesca;
euro 16.245,15 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua tedesca;
euro 1.812,76 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua ladina;
euro 20.143,88 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua ladina.
Superato il 10% delle ore non trasmesse si applica anche la penalita' prevista nel successivo art. 6.
Art. 5.
Deposito cauzionale
A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la RAI mantiene, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso l'Istituto Bancario San Paolo IMI di Torino, un deposito cauzionale di euro 774.685,35 in numerario o in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.
Qualora il deposito risulti diminuito in conseguenza di prelievi effettuati a titolo di penalita' o per qualsiasi altra ragione, la societa' concessionaria deve reintegrarlo entro un mese dalla data della notificazione del prelievo.
Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.
Art. 6.
Penalita'
In caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi previsti, non dovuta a cause di forza maggiore, vengono applicate le seguenti penali, salvo maggior danno:
a) euro 516,46 per ciascun giorno di ritardo oltre il mese successivo al trimestre di riferimento nella consegna della relazione di cui al secondo comma dell'art. 2;
b) euro 516,46 per ciascuna ora non trasmessa dei programmi radiofonici in lingua tedesca e ladina da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 10% del numero delle ore complessive;
c) euro 5.164,57 per ciascuna ora di riduzione dei programmi televisivi in lingua tedesca e ladina da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 10% del numero delle ore complessive.
Tale ridotto adempimento non genera responsabilita', ma soltanto riduzione del corrispettivo, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica del palinsesto.
Il pagamento della suddetta penalita' non esonera la RAI da eventuale responsabilita' verso i terzi.
Il pagamento della penalita' suindicata deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta della committente.
Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale e ai sensi dell'art. 5, che deve essere reintegrato nei termini previsti dallo stesso articolo.
A seguito di ripetute inadempienze la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, dopo averlo notificato puo', a suo insindacabile giudizio, disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.
Art. 7.
Arbitrato
Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.
In caso di mancato accordo, la controversia e' deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati, rispettivamente, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, uno dalla RAI ed, infine, un terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato. Il collegio arbitrale decide ritualmente.
Art. 8.
R i n v i o
Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia radiotelevisiva, al testo unico della radiotelevisione, nonche' alla normativa sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 9.
S p e s e
Tutte le spese concernenti la corrente convenzione, comprese quelle di registrazione, ove una delle parti la richieda, sono a carico della RAI.
Art. 10.
Durata
La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2007, con durata pari a quella prevista dall'art. 49 del testo unico della radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
Le condizioni e le modalita' delle prestazioni previste nella presente convenzione sono comunque rinegoziate ogni triennio.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione Italiana si impegnano ad adeguare la presente convenzione alla normativa sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza ed in rapporto agli adeguamenti del contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI.
Entro i tre mesi precedenti alla scadenza di ogni esercizio finanziario, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria comunica alla RAI le condizioni economiche alle quali intende continuare a fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione per l'anno successivo in relazione alla disponibilita' di bilancio sull'apposito capitolo di spesa.
Qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle prestazioni previste nella presente convezione, a richiesta di una delle parti puo' procedersi alla revisione degli obblighi contrattuali.
Art. 11.
Esecutivita'
La presente convenzione, viene approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, mentre impegna la RAI per il periodo della durata della convenzione, diventa esecutiva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.
 
Allegato A
ELENCO DEGLI IMPIANTI DA REALIZZARE
AI SENSI DELL'Art. 3 DELLA PRESENTE CONVENZIONE
1) Anterselva di Mezzo;
2) Bolzano;
3) Caminata;
4) Castelrotto;
5) Certosa;
6) Marca di Pusteria;
7) Predoi;
8) Proves;
9) Racines;
10) Renon;
11) Rina in Badia;
12) Riobianco;
13) S. Costantino di Fie';
14) S. Nicolo' di Luson;
15) S. Vigilio;
16) Selva dei Molini;
17) Solda;
18) Sonvigo;
19) Trafo;
20) Valgiovo;
21) Val di Vizze;
22) Valle di Casies;
23) Chienes;
24) Corno di Trodena;
25) Flanes;
26) Fundres;
27) Martello;
28) Plan;
29) Scaleres;
30) Vallarga.
 
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