Gazzetta n. 125 del 29 maggio 2008 (vai al sommario)
UNIVERSITA' «MEDITERRANEA» DI REGGIO CALABRIA
DECRETO RETTORALE 14 maggio 2008
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Visto lo Statuto di autonomia dell'Universita' degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, emanato con decreto rettorale 29 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 luglio 1995, n. 169, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 6 che disciplina il controllo di legittimita' e di merito sugli statuti di autonomia delle universita' e successive modifiche da parte del Ministro competente;
Considerato che il Senato Accademico ha proposto la modifica degli articoli 23, 24, 26, 32, 35, 64 e 73 dello Statuto di autonomia;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 73 dello Statuto di autonomia, le modifiche dello Statuto devono essere deliberate con la maggioranza dei 2/3 dal Senato Accademico Integrato;
Vista la delibera del Senato Accademico Integrato del 15 gennaio 2008 che approva all'unanimita' le citate modifiche allo Statuto di autonomia;
Vista la nota rettorale - prot. n. 992/MCA 3 del 1° febbraio 2008 - di trasmissione delle proposte di modifica allo Statuto di autonomia al Ministero competente per il prescritto controllo di legittimita' e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della citata legge n. 168/1989;
Considerato che non sono pervenuti, entro il termine di sessanta giorni, rilievi da parte del MIUR;
Ritenuto utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'approvazione delle citate modifiche allo Statuto di autonomia;
Decreta:
Articolo unico
Lo Statuto di autonomia dell'Universita' degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, emanato con decreto rettorale 29 giugno 1995 e successive modificazioni e integrazioni, e' modificato come segue:
L'art. 23 comma 5 secondo periodo e' modificato come segue: «... I rappresentanti elettivi di cui alla lettera e) durano in carica tre anni accademici.».
L'art. 24 comma 7 secondo periodo e' modificato come segue: «... I membri eletti durano in carica tre anni ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica un triennio accademico.».
L'art. 26 comma 9 e' soppresso e sostituito dal seguente: «9. Il mandato del Consiglio degli Studenti e' di un triennio accademico e coincide con quello conferito alle rappresentanze studentesche.».
L'art. 32 comma 9 secondo periodo e' soppresso e sostituito dal seguente: «9. Il numero dei rappresentanti degli studenti e' in numero di 5, 7 e 9 rispettivamente per facolta' con non piu' di 1000, da 1001 a 3000 e oltre 3000 iscritti.».
L'art. 32 comma 10 e' modificato come segue: «10. I rappresentanti dei ricercatori durano in carica tre anni solari e quelli degli studenti durano in carica un triennio accademico.».
L'art. 35 comma 7 e' modificato come segue: «7. I rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli dei corsi di studio sono nominati con decreto del rettore e durano in carica un triennio accademico.».
L'art. 64 comma 11 e' soppresso e sostituito dal seguente: «11. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze studentesche negli organi previsti dal presente statuto, l'elettorato passivo e' limitato agli studenti in corso e ai fuori corso non oltre il secondo anno. Nel momento in cui perdono lo status di studente, i rappresentanti decadono dalla carica nei Consigli di studio di cui all'art. 35 del presente Statuto di autonomia. Decadono altresi' dalla carica negli altri Organi, fatta salva la contestuale iscrizione in prosecuzione ai corsi di laurea magistrale della medesima Facolta'.».
L'art. 73 primo comma e' modificato come segue: «1. Ai fini delle sole modifiche di statuto, la composizione del Senato Accademico, di cui all'art. 23 del presente statuto, viene modificata con l'integrazione dei seguenti rappresentanti eletti dalle categorie interessate e nominati con decreto del rettore:
a) due dei professori di ruolo di seconda fascia;
b) un ricercatore;
c) una unita' del personale tecnico-amministrativo.
L'art. 73 e' ulteriormente modificato con l'integrazione, dopo il primo comma, di un nuovo comma con conseguente scorrimento della numerazione dei commi successivi: «2. I rappresentanti restano in carica tre anni e decadono se non permangono nella categoria da cui sono stati eletti. In quest'ultimo caso, ad essi subentrano i primi dei non eletti, fino al rinnovo dell'intera rappresentanza.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Reggio Calabria, 14 maggio 2008
Il rettore: Giovannini
 
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