Gazzetta n. 125 del 29 maggio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 3 aprile 2008
Procedura per una corretta applicazione della normativa relativa alla corresponsione di benefici economici a soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 29 ottobre 2005, n. 229, che riconosce ulteriori benefici ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210;
Visto il decreto ministeriale del 6 ottobre 2006 pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11novembre 2006 tendente a definire, in via ricognitiva, le diverse fasi procedimentali finalizzate alla corretta applicazione della legge 29 ottobre 2005, n. 229;
Considerate le risultanze dei lavori della commissione istituita ai sensi dell'art. 2 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, per la definizione degli importi da erogare di cui agli articoli 1 e 4 della legge medesima, con decreto del Ministro della salute del 19 gennaio 2006;
Considerato che la commissione istituita ai sensi dell'art. 2 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, ha cessato la sua attivita' a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e del correlato decreto del Presidente della Repubblica applicativo del 14 maggio 2007, n. 86;
Visto l'art. 33, comma 4, della legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»;
Ravvisata la necessita' di definire in via ricognitiva le ulteriori modalita' procedurali di applicazione della legge 29 ottobre 2005, n. 229, con particolare riferimento all'art. 4 della legge;
Considerato che sono state avviate le opportune iniziative presso il Ministero dell'economia e delle finanze per ottenere un'adeguata integrazion allo stanziamento disponibile sul capitolo 2400, piano gestionale 02;
Considerato che nelle more del completamento di dette iniziative si rende opportuno procedere alla erogazione in favore dei soggetti interessati delle prime tre rate sulle complessive cinque previste dall'art. 4, comma 3, della legge 29 ottobre 2005, n. 229;
Decreta:
Art. 1.
Finalita' e aspetti generali
1. Con il presente decreto si provvede a definire, in via ricognitiva, le diverse fasi procedimentali finalizzate alla corretta applicazione dell'art. 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, che riconosce un «assegno una tantum aggiuntivo» ai soggetti in favore dei quali sia stato gia' erogato il vitalizio di cui all'art. 1, comma 1, della stessa legge.
 
Art. 2.
Quota spettante a congiunti e familiari
1. In caso di dichiarazione positiva di assistenza assicurata da congiunti in maniera prevalente e continuativa, l'«assegno una tantum aggiuntivo» e' corrisposto per la meta' al soggetto danneggiato e per l'altra meta' ai congiunti che prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.
2. Qualora, nel periodo intercorrente tra la data di manifestazione del danno da vaccinazione obbligatoria e la data di decorrenza del vitalizio di cui all'art. 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, l'assistenza prevalente e continuativa sia stata prestata da piu' congiunti, il soggetto danneggiato ne indica i nominativi precisando, altresi', il valore percentuale da corrispondere a ciascuno di essi, commisurato alla durata dell'assistenza.
3. In caso di dichiarazione negativa di assistenza da parte di congiunti in maniera prevalente e continuativa, l'«assegno una tantum aggiuntivo» e' interamente corrisposto al soggetto danneggiato, se maggiorenne.
 
Art. 3.
Corresponsione dei benefici economici
1. Il Ministero della salute procede alla liquidazione, ad ognuno dei soggetti interessati, di un unico importo corrispondente alle prime tre rate delle cinque di cui all'art. 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229. Detto importo si determina, in riferimento al periodo intercorrente tra la data di manifestazione del danno da vaccinazione e la data di decorrenza dell'indennizzo aggiuntivo e avuto riguardo alla misura massima delle dieci annualita' previste dalla legge, applicando una percentuale, identica per tutti i soggetti, dell'annualita' corrisposta ai sensi dell'art. 1 della legge n. 229/2005. La percentuale verra' fissata con successivo decreto dirigenziale in base alla disponibilita' del capitolo di bilancio 2400, piano gestionale 02, per gli anni 2006, 2007 e 2008.
2. Con successivo decreto ministeriale si provvedera' alla determinazione dell'importo a conguaglio delle prime tre rate di cui al presente provvedimento.
Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 3 aprile 2008
Il Ministro: Turco Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 97
 
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