Gazzetta n. 127 del 31 maggio 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2008
Approvazione dello statuto dell'Ente italiano montagna (EIM).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, concernente le disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», che istituisce, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ente italiano montagna (EIM) finalizzato al supporto delle politiche ed allo sviluppo socio-economico e culturale dei territori montani;
Visto l'art. 1, commi 1280 e 1281, della richiamata legge finanziaria;
Considerato che l'art. 1, comma 1283, della medesima legge prevede la nomina di un commissario per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'effettivo avvio dell'EIM;
Visti i propri decreti in data 7 marzo 2007 e 21 dicembre 2007, rispettivamente, di nomina e proroga dell'on. Luigi Olivieri a commissario per l'avvio delle attivita' istituzionali dell'EIM;
Vista la relazione con la quale il commissario riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attivita' svolta e formula indicazioni sulla configurazione statutaria del nuovo Ente;
Rilevata la necessita' di adottare il nuovo statuto dell'Ente italiano montagna;
Sentito il Ministro per gli affari regionali;
Decreta:
Art. 1.
1. E' approvato il testo di statuto dell'Ente italiano montagna (EIM), allegato al presente decreto e del quale e' parte integrante.
Roma, 20 marzo 2008
p. Il Presidente: Letta
 
Allegato
STATUTO DELL'ENTE ITALIANO MONTAGNA - EIM
Art. 1.
Denominazione, natura giuridica e finalita'
1. L'Ente Italiano Montagna (di seguito EIM), con sede in Roma, e' ente pubblico di ricerca finalizzato al supporto delle politiche e allo sviluppo socioeconomico e culturale dei territori montani, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e punto di riferimento delle amministrazioni pubbliche per il territorio montano.
2. L'EIM opera secondo le disposizioni previste dal presente statuto, sulla base degli indirizzi generali definiti dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro delegato ad esercitare le funzioni governative in materia di salvaguardia e valorizzazione delle zone montane (di seguito, Ministro delegato).
Art. 2.
Funzioni e compiti
1. L'EIM:
a) promuove, nel campo della scienza e della tecnologia, l'attivita' di ricerca, quale fattore strategico per la realizzazione di politiche pubbliche nazionali, regionali e locali di promozione dei territori montani;
b) promuove la cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi al fine di contribuire alla realizzazione di una dimensione europea e internazionale per le politiche della montagna;
c) promuove, coordina e realizza progetti di ricerca nazionali e internazionali relativi alle tematiche della pianificazione territoriale, della programmazione economica e della gestione dei processi di trasformazione e sviluppo dei territori montani, anche con riferimento agli aspetti economici e finanziari;
d) promuove e realizza progetti multidisciplinari di ricerca nei diversi settori economici di interesse per la montagna, anche in riferimento alle tecnologie innovative della comunicazione e dell'informazione, in grado di ridurre il divario strutturale con il resto del territorio;
e) promuove, coordina e svolge attivita' di ricerca sulla specifica disciplina giuridica dei territori montani, delle proprieta' collettive e di ogni altra materia ad esse connessa;
f) promuove, coordina e svolge attivita' di ricerca in relazione alla valorizzazione, alla conservazione e alla diffusione del patrimonio storico, scientifico, ambientale, antropologico, artistico, archeologico, documentario e librario, della montagna italiana;
g) promuove e realizza, in collaborazione con gli enti preposti, studi diretti a proteggere, conservare e migliorare il territorio montano, anche attraverso l'aggiornamento e la certificazione della banca dati territoriale, economica, sociale e culturale dei territori montani;
h) realizza e diffonde modelli di valutazione delle ricadute territoriali delle programmazioni strategiche e settoriali a valenza territoriale sia in termini aggregati, sia considerando la distribuzione degli effetti sul territorio;
i) elabora e propone, con cadenza triennale e in collaborazione con tutti i soggetti interessati, un piano d'azione nazionale per lo sviluppo dei territori montani;
j) svolge, su richiesta delle amministrazioni statali e degli enti locali e territoriali, attivita' di valutazione dei progetti d'investimento promossi da soggetti pubblici e privati, in forma singola o associata, aventi la finalita' di promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale dei territori montani;
k) promuove e certifica i processi dello sviluppo sostenibile e dei singoli piani d'investimento promossi dagli Enti territoriali e locali;
l) svolge attivita' di assistenza tecnica agli enti locali necessaria alla preparazione di progetti e programmi nazionali e internazionali di sviluppo attraverso azioni formative connesse allo sviluppo e alla promozione della competitivita' dei territori montani;
m) stipula convenzioni e contratti di collaborazione, di studio e di ricerca con enti pubblici o soggetti privati altamente qualificati;
n) puo', per il raggiungimento degli scopi istitutivi, conservare le partecipazioni attualmente esistenti, anche di minoranza, in apposite societa', enti, consorzi aventi scopi analoghi o affini ai propri, riferendo annualmente al Ministro per gli affari regionali sulla consistenza e sull'utilita' del loro mantenimento nel patrimonio dell'ente.
Art. 3.
Organizzazione
1. L'EIM e' dotato di autonomia scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile.
2. L'organizzazione e il funzionamento dell'EIM sono definiti con regolamento, nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo, programmazione e controllo e funzioni di gestione.
3. Il rapporto di lavoro del personale dell'ente e' disciplinato dal contratto collettivo nazionale concernente il personale degli enti di ricerca.
4. In relazione a particolari esigenze per l'esecuzione di specifici programmi di ricerca e di altre attivita' di cui all'art. 2 del presente Statuto, l'ente puo' ricorrere a personale esterno, anche di cittadinanza straniera, con le modalita' stabilite nel regolamento di cui al comma 2.
Art. 4.
O r g a n i
1. Sono organi dell'EIM:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) il comitato scientifico;
d) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente, il consiglio direttivo e il collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con lo stesso decreto sono definiti, tenuto conto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001, i compensi spettanti ai componenti dei medesimi organi.
Art. 5.
Il presidente
1. Il presidente e' nominato, su proposta del Ministro delegato, tra esperti delle discipline giuridiche e della realta' socio-economica dei territori montani, in possesso di alta, riconosciuta e documentata professionalita'.
2. Il presidente rimane in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta.
3. Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio direttivo, stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori;
b) sovrintende all'andamento dell'ente e vigila sul corretto funzionamento delle strutture, assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo;
c) definisce gli obiettivi programmatici da inserire nei piani triennali di cui all'art. 10 e nei relativi aggiornamenti annuali e verifica la rispondenza dei risultati conseguiti agli indirizzi impartiti. Presenta annualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato ed alla Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, una relazione sull'attivita' svolta;
d) cura i rapporti istituzionali e la comunicazione esterna dell'ente;
e) nomina, su indicazione del consiglio direttivo, il direttore generale e ne determina il trattamento economico commisurato alla specifica qualificazione professionale, tenuto conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato riferite alle specifiche competenze professionali e delle normative vigenti.
Art. 6.
Il consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo e' composto di tre membri, compreso il presidente dell'ente che lo presiede. I componenti del consiglio direttivo, diversi dal presidente dell'ente, sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra soggetti dotati di elevata qualificazione professionale, culturale e manageriale nei settori d'interesse, in possesso di requisiti scientifici e culturali di livello accademico. Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni e ciascun componente puo' essere confermato una sola volta. Qualora un componente sia nominato ad integrazione del consiglio o in sostituzione di altro componente, scade insieme agli altri componenti gia' in carica.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parita', prevale il voto del presidente. Alle riunioni puo' partecipare, senza diritto di voto ma con facolta' di proposta, il direttore generale.
3. Il consiglio direttivo:
a) delibera i piani di programmazione triennale di cui all'art. 10, nonche' i relativi aggiornamenti annuali, riguardanti le attivita' istituzionali dell'ente, sulla base degli indirizzi definiti dal presidente;
b) delibera il bilancio di previsione e le eventuali variazioni, nonche' il conto consuntivo;
c) delibera, su proposta del direttore generale, i regolamenti interni dell'ente;
d) delibera, a maggioranza assoluta, le modifiche allo statuto dell'ente, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
e) esprime parere sulle relazioni periodiche del direttore generale concernenti l'attivita' scientifica, tecnica e amministrativa dell'ente;
f) esprime la valutazione sull'attivita' svolta dal direttore generale, anche ai fini dell'eventuale rinnovo del contratto.
Art. 7.
Il comitato scientifico
1. Il comitato scientifico e' composto di tre membri, nominati uno, con funzioni di presidente, dal Ministro per gli affari regionali e due dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta, rispettivamente, del Ministro medesimo e dell'Unione nazionale comuni, Comunita', Enti montani (UNCEM). I membri del Comitato scientifico sono scelti tra soggetti dotati di elevata qualificazione professionale in possesso di requisiti scientifici e culturali di livello accademico in discipline inerenti la montagna. Ai membri del comitato scientifico e' corrisposto un compenso definito tenuto conto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001. Il comitato scientifico resta in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta.
2. Il comitato scientifico svolge funzioni consultive con particolare riguardo all'attivita' di programmazione e scientifica dell'EIM.
3. Il comitato scientifico si pronuncia in tutti i casi previsti dallo statuto e su iniziativa del direttore generale. Valuta, al fine di garantirne l'adeguatezza scientifica, tutti gli atti programmatori dell'EIM.
Art. 8.
Il collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri di cui uno, con funzioni di presidente.
2. Il presidente e' designato dal presidente dell'EIM tra i magistrati della Corte dei conti o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche, ovvero fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia. Gli altri due componenti sono designati dal consiglio direttivo tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
3. I membri del collegio dei revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
4. Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione e della loro regolarita' e conformita' alle norme di leggi e regolamenti, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le variazioni ed il conto consuntivo, effettua le verifiche di cassa e compie ogni altro atto inteso ad accertare la regolarita' dell'attivita' dell'ente. A tali fini i componenti del collegio partecipano, ove necessario e senza diritto di voto, alle sedute del consiglio direttivo.
Art. 9.
Il direttore generale
1. Il direttore generale e' nominato dal presidente dell'ente, su indicazione del consiglio direttivo, ed e' scelto tra persone di comprovata capacita' gestionale e competenza professionale e culturale nei settori di interesse dell'EIM. Il suo rapporto di lavoro e' regolato con contratto di diritto privato di durata quadriennale rinnovabile alla scadenza.
2. Il direttore generale:
a) cura l'attuazione dei programmi di cui all'art. 10, nonche' di ogni provvedimento o atto adottato dagli organi di indirizzo dell'ente e organizza e promuove le attivita' scientifiche, tecniche e amministrative dell'ente;
b) cura la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, sulla base degli indirizzi e delle linee guida fornite dal presidente e dal consiglio direttivo;
c) adotta gli atti relativi alla gestione dell'ente;
d) esercita autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e adotta gli atti e i provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
e) conferisce, sentito il presidente, gli incarichi dirigenziali e ogni altro incarico di responsabilita' degli uffici e servizi dell'ente;
f) assegna ai dirigenti le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie per ogni intervento e finalita' dell'ente e ne sovrintende e coordina l'attivita';
g) adotta i provvedimenti inerenti la gestione del personale, in applicazione delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di pertinenza;
h) riferisce periodicamente al presidente ed al consiglio direttivo sullo stato dell'attivita' scientifica, tecnica e amministrativa dell'ente, in relazione agli indirizzi e obiettivi programmati;
i) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio direttivo;
l) e' «datore di lavoro» ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 s.m.i.
Art. 10.
Programmazione
1. L'EIM, in coerenza con gli indirizzi di cui all'art. 1, comma 2, predispone i piani di programmazione triennale dell'attivita' istituzionale dell'Ente ed il relativo aggiornamento annuale.
2. I piani di programmazione triennale ed il loro aggiornamento sono trasmessi per l'approvazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorsi sessanta giorni, senza osservazioni, il piano deve intendersi approvato.
Art. 11.
Risorse finanziarie
1. L'EIM provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento utilizzando le seguenti entrate:
a) il contributo statale di cui all'art. 1, comma 1282 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;
b) contributi di enti pubblici o privati;
c) proventi derivanti da contratti di ricerca stipulati con istituzioni pubbliche o private, nazionali o internazionali;
d) proventi derivanti da prestazioni a pagamento per conto di soggetti o enti pubblici e privati per lo svolgimento di attivita' rientranti nell'ambito dei propri compiti istituzionali o dalla vendita di prodotti editoriali;
e) assegnazioni e contributi da parte di pubbliche amministrazioni per l'esecuzione di progetti o accordi di programma;
f) finanziamenti dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
g) donazioni, lasciti, legati e liberalita' debitamente sottoscritti.
2. Le modalita' di esercizio della gestione finanziaria e contabile sono determinate con il regolamento di amministrazione, finanza e contabilita', adottato dal consiglio direttivo e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 12.
Bilanci e controlli
1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale sull'attivita' dell'EIM, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. L'EIM e' sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
Art. 13.
Commissariamento
1. In caso di impossibilita' di funzionamento dell'ente o di gravi irregolarita' nella gestione, e' nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un commissario straordinario che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. Il commissario puo' rimanere in carica per non piu' di dodici mesi, entro i quali sono ricostituiti gli organi statutari.
Art. 14.
Disposizioni finali
1. L'EIM si avvale del patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato.
 
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