Gazzetta n. 129 del 4 giugno 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 2008
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3675)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008, con il quale e' stato prorogato, fino al 30 giugno 2008, lo stato di emergenza in relazione al grave inquinamento della laguna di Orbetello;
Viste le ordinanze di protezione civile emanate per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello, la nota del Commissario delegato del 9 maggio 2008, la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 maggio 2008, nonche' quella della regione Toscana del 15 maggio 2008;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3385 del 10 dicembre 2004, n. 3413 del 21 marzo 2005, n. 3469 del 13 ottobre 2005, n. 3520 del 2 maggio 2006, n. 3534 del 25 luglio 2006, n. 3536 del 28 luglio 2006, n. 3591 del 24 maggio 2007 e n. 3599 del 30 giugno 2007, adottate per fronteggiare la situazione di criticita' conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004;
Vista la nota del 15 maggio 2008 del presidente della regione Lombardia;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in parte del territorio della regione Veneto colpito da eventi alluvionali, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, la nota n. 143095 del 14 marzo 2008 del Commissario delegato, nonche' la nota del presidente della regione Veneto del 24 aprile 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2004, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Puglia nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3401 del 18 febbraio 2005, e n. 3448 del 14 luglio 2005, nonche' la nota del 28 gennaio 2008 del presidente della regione Puglia;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427 del 29 aprile 2005, n. 3485 del 22 dicembre 2005 e n. 3642 del 16 gennaio 2008, adottate a seguito dell'emergenza verificatasi, a causa di un dissesto idrogeologico, nel comune di Cerzeto;
Vista la nota n. 0009728/GAB/S.A. del 3 marzo 2008 del Soggetto attuatore, Prefetto di Cosenza, concernente la richiesta di modifica dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2008, n. 3642;
Vista la nota prot. n. 977 del 10 marzo 2008 con la quale il sindaco di Cerzeto ha chiesto di potersi avvalere, con invarianza di spesa, di due unita' di personale invece che di una;
Vista la nota in data 10 aprile 2008 dell'Ufficio territoriale del Governo di Terni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2007, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini e la successiva ordinanza di protezione civile n. 3634 del 21 dicembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni; le note in data 18 febbraio 2008 del Commissario delegato e del 28 aprile 2008 del presidente della regione Campania;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 ottobre 2007, con il quale e' stato prorogato fino al 30 ottobre 2008, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto;
Vista la nota del 24 aprile 2008 del Ministro delle infrastrutture;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3573 del 16 marzo 2007 relativa al movimento franoso nel territorio del comune di Mussomeli (Caltanissetta), nonche' la nota del 18 marzo 2008 del Commissario delegato - Prefetto di Caltanissetta;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3592 del 29 maggio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 ottobre 2007, con il quale e' stato prorogato fino al 30 ottobre 2008, lo stato di emergenza in argomento;
Visto l'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3564 del 9 febbraio 2007 e l'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3591 del 24 maggio 2007;
Vista la nota del presidente della regione Campania - Commissario delegato del 21 dicembre 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2006, con il quale e' stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio della citta' di Napoli;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2509 del 22 febbraio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, n. 3566 del 5 marzo 2007, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' la nota del sindaco del comune di Napoli del 24 aprile 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2008, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati nel litorale Domitio-Flegreo ed Agro Aversano della regione Campania, con limitazione degli ambiti derogatori alla sola normativa in materia ambientale;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3654 del 1° febbraio 2008 e la nota del 2 maggio 2008 del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque nella regione Campania;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3511 del 2006 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare l'emergenza venutasi a creare nel territorio del comune di Niscemi (Caltanissetta) in relazione all'aggravamento della situazione di rischio di uno dei versanti su cui insiste il centro abitato, nonche' le note del 22 aprile e 6 maggio 2008 della regione Siciliana;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2008 recante la proroga, fino al 31 dicembre 2008, dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria), Muro Lucano (Basilicata), Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana), l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3437 del 1° giugno 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' la nota del 31 marzo 2008 della regione Liguria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2007 recante la proroga, fino al 31 agosto 2008, degli stati di emergenza inerenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2002 nel territorio della regione Emilia Romagna, nonche' la successiva ordinanza di protezione civile n. 3258 del 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli esiti della riunione tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri tenutasi in data 29 aprile 2008 a cui hanno partecipato i sindaci dei comuni di Broni e di Casteggio in provincia di Pavia che hanno rappresentato la grave situazione determinatasi nei predetti comuni in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nei giorni 30 e 31 agosto 2007 consegnando la documentazione descrittiva dei danni occorsi;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 dell'11 settembre 2003, n. 3405 del 25 febbraio 2005, n. 3495 dell'11 febbraio 2006 e n. 3610 del 30 agosto 2007, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' la nota dell'assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 19 maggio 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2008;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' la nota del presidente della regione Molise del 12 maggio 2008;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:

Art. 1.

1. Per la prosecuzione delle interventi necessari al completamento delle attivita' finalizzate al risanamento della laguna di Orbetello, il sig. Rolando Di Vincenzo subentra nell'incarico di Commissario delegato, al sindaco di Orbetello, nominato ai sensi dell'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007 e successive modifiche ed integrazioni, e si avvale delle ulteriori risorse finanziarie pari a euro 6.800.000,00 - capitolo 7509 - anno finanziario 2008 - a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 
Art. 2.

1. Allo scopo di consentire il completamento delle attivita' in corso di ultimazione finalizzate al definitivo superamento del contesto di criticita' conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia il 24 novembre 2004, le residue disponibilita' finanziarie giacenti sulla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato sono trasferite al bilancio della regione Lombardia in un apposito capitolo di spesa da istituire per la chiusura degli interventi.
2. In ragione del notevole contributo offerto per il definitivo superamento del contesto di criticita' di cui al comma 1, il Commissario delegato e' autorizzato, con proprio provvedimento e nel limite delle risorse ancora disponibili sulla propria contabilita' speciale, a riconoscere al personale della struttura commissariale un compenso parametrato all'importo della retribuzione di risultato od incentivo previsto per i dipendenti della regione Lombardia alla data del 31 dicembre 2007, tenuto conto delle qualifiche di appartenenza, dell'attivita' effettivamente svolta e degli obiettivi raggiunti.
 
Art. 3.

1. Al fine di assicurare una gestione omogenea e coordinata degli interventi previsti per fare fronte alle situazioni emergenziali verificatisi nel territorio della regione Veneto dal 14 al 17 settembre 2006 ed il giorno 26 settembre 2007, di cui ai decreti citati in premessa, il Commissario delegato, di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3592 del 2007, e' autorizzato a trasferire la somma di 5.400.000,00 euro alla contabilita' speciale del Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3621 del 2007, in deroga alle norme in materia di contabilita' speciale.
 
Art. 4.

1. Il comma 4 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2008, n. 3642, e' cosi' sostituito: «In ragione del protrarsi dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° febbraio 2008, il sindaco del comune di Cerzeto e' autorizzato a prorogare, fino al 31 gennaio 2009, due contratti di collaborazione stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3427 del 2005, per un importo non superiore alla meta' di quello ivi previsto».
2. Al comma 3 dell'art. 19 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2005, n. 3485, come modificato dall'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2008, n. 3642, il periodo da «nonche' da una unita' estranea alla pubblica amministrazione» fino a «soggetto attuatore» e' cosi' sostituito «nonche' di un avvocato dello Stato al quale verra' corrisposto un compenso su base annua pari al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, con oneri a carico del Fondo di protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita».
 
Art. 5.

1. Al fine di accelerare il completamento delle opere gia' previste nel piano degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza, il personale della regione Puglia appartenente alla struttura di supporto del Commissario delegato - presidente della medesima regione e di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3448 del 14 luglio 2005, nel limite massimo di quattro unita', e' autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario sino ad un massimo di 40 ore mensili, con oneri a carico delle risorse finanziare disponibili nella contabilita' speciale del Commissario delegato.
 
Art. 6.

1. L'articolo 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3661 del 19 marzo 2008 le parole «a tempo determinato» sono sostituite dalle parole « di collaborazione coordinata e continuativa».
 
Art. 7.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3563 del 1° febbraio 2007 e' incrementata di euro 400.000,00. Al relativo onere si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3562 del 25 gennaio 2007 e del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
 
Art. 8.

1. Per fronteggiare le straordinarie esigenze di salvaguardia della incolumita' pubblica e privata in relazione alle operazioni di disinnesco di ordigni bellici presenti nel territorio del comune di Amelia, e' assegnata al sindaco del medesimo comune la somma di euro 4.200,00 oltre all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi della normativa vigente.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede a carico del Fondo di protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
 
Art. 9.

1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634 del 21 dicembre 2007 e' aggiunto il seguente alinea:
dalla giunta e dal consiglio regionale della Campania.
2. All'art. 3, comma 1, lettera b), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007, l'ultimo periodo e' soppresso.
 
Art. 10.

1. Nell'ambito della situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006 per il proseguimento delle iniziative da porre in essere per il superamento del contesto critico inerente alle condizioni di deflusso delle acque del Torrente Bisagno, il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per la Lombardia e la Liguria, provvede in sostituzione del soggetto attuatore di cui all'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3506/2006, avvalendosi delle ulteriori risorse finanziarie pari a euro 7.287.417,10 stanziate dal Ministero delle infrastrutture.
 
Art. 11.

1. Allo scopo di consentire il completamento delle attivita' in corso di ultimazione finalizzate al definitivo superamento del contesto di criticita' di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3432 del 13 maggio 2005, le disponibilita' finanziarie inerenti ai pagamenti dei lavori per la messa in sicurezza del tratto in frana della strada provinciale n. 23, giacenti sulla contabilita' speciale n. 2999 intestata al Commissario delegato - Prefetto di Caltanissetta, sono trasferite al bilancio della provincia regionale di Caltanissetta in un apposito capitolo di spesa da istituire per le specifiche finalita' in questione.
2. Alla conclusione degli interventi di cui al comma 1, la provincia regionale di Caltanissetta oltre agli adempimenti di natura contabile, da espletare ai sensi della normativa vigente in materia, trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri un'apposita rendicontazione delle spese effettuate.
 
Art. 12.

1. Allo scopo di consentire il completamento delle attivita' ancora in corso di ultimazione finalizzate al definitivo superamento dei contesti di criticita' in atto nella regione Campania di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3564/2007, le residue disponibilita' finanziarie giacenti sulla contabilita' speciale n. 3006 intestata al Commissario delegato - presidente della regione Campania ai sensi dell'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3591/2007 sono trasferite al bilancio della predetta regione in un apposito capitolo di spesa da istituire per le specifiche finalita' in questione.
 
Art. 13.

1. Il sindaco di Napoli, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3566/2007 e successive modifiche ed integrazioni, provvede al completamento delle opere e degli interventi previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2509/1997 e successive modifiche ed integrazioni, funzionali al superamento dell'emergenza nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio della citta' di Napoli, avvalendosi delle pertinenti risorse finanziarie ancora disponibili.
2. Il Commissario delegato provvede al successivo trasferimento, entro e non oltre il 31 dicembre 2008, delle opere e degli interventi di cui al comma 1, unitamente alla relativa documentazione amministrativa e contabile agli enti ed alle amministrazioni ordinariamente competenti.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, il Commissario delegato e' autorizzato ad unificare, con proprio provvedimento, le strutture commissariali costituite ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 2509/2007, e successive modifiche ed integrazioni, e n. 3566/2007, e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 14.

1. Al fine di consentire il rapido espletamento delle iniziative necessarie al superamento della situazione di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2008 citato in premessa, il prof. Massimo Menegozzo, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3654/2007, e' autorizzato a derogare, ove ritenuto necessario e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni:
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 105, 182, 208 212, 269, 242, 244, 248 e 250.
2. Ove per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 sia richiesta la valutazione di impatto ambientale, quest'ultima e' acquisita sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti alla meta'. Detti termini, in relazione alla somma urgenza che rivestono le opere e gli interventi, hanno carattere essenziale e perentorio, in deroga ai termini di cui al titolo III del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, cosi come modificato ed integrato dal decreto legislativo del 16 gennaio 2008, n. 4.
 
Art. 15.

1. Per consentire il completamento delle attivita' ancora in corso nel territorio del comune di Niscemi (Caltanissetta), in relazione all'aggravamento della situazione di rischio di uno dei versanti su cui insiste il centro abitato e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3511 del 2006, le disponibilita' finanziarie giacenti sulla contabilita' speciale n. 3212 intestata al Commissario delegato, sono trasferite alla regione Siciliana - Dipartimento regionale della protezione civile su un apposito capitolo di spesa per le specifiche finalita' in questione.
2. Alla conclusione degli interventi di cui al comma 1, il Dipartimento regionale della protezione civile oltre agli adempimenti di natura contabile, da espletare ai sensi della normativa vigente in materia, provvede a trasmettere al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva dell'attivita' svolta.
 
Art. 16.

1. Per la prosecuzione delle iniziative connesse alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria), il prof. Renzo Russo subentra, nell'incarico di Commissario delegato, all'ing. Walter Lupi, nominato ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3437 del 1° giugno 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 17.

1. Nell'ambito del contesto emergenziale inerente gli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2002 nel territorio della regione Emilia Romagna per il completamento degli interventi di messa in sicurezza del nodo di Cervia e Cesenatico, e' stanziata la somma di euro 2.000.000,00 da trasferire nella contabilita' speciale n. 3020 intestata al presidente della regione Emilia Romagna di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3258 del 20 dicembre 2002.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 la regione Emilia Romagna predispone un apposito Piano da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una dettagliata relazione corredata della rendicontazione delle somme di cui al comma 1.
4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
 
Art. 18.

1. Al fine di consentire la realizzazione delle iniziative di carattere straordinario ed urgente necessarie a fronteggiare il contesto di criticita' conseguente agli eventi calamitosi verificatesi nei giorni 30 e 31 agosto 2007 nel territorio di alcuni comuni della provincia di Pavia e' assegnata la somma di euro 1.000.000,00 al comune di Casteggio e di euro 800.000,00 al comune di Broni.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 i sopra citati comuni predispongono un apposito Piano da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. A conclusione degli interventi i predetti comuni trasmettono al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una dettagliata relazione corredata della rendicontazione delle spese di cui al comma 1.
4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
 
Art. 19.

1. Per la prosecuzione delle iniziative necessarie al superamento dei contesti emergenziali di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3309/2003, n. 3405/2005, n. 3495/2006 e n. 3610/2007, e successive modifiche ed integrazioni, l'assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia Vanni Lenna subentra nell'incarico di Commissario delegato all'assessore Gianfranco Moretton.
2. All'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, n. 3610, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente ordinanza di protezione civile e per il monitoraggio, la sorveglianza e la gestione del rischio idrogeologico, il Commissario delegato ovvero la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sono autorizzati altresi' ad assumere con contratto a tempo determinato venti unita' di personale utilmente posto in graduatorie a seguito dell'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale, fino al completamento delle opere atte alla messa in sicurezza del territorio regionale e alla prevenzione del rischio idrogeologico, anche in deroga alla normativa vigente ed in particolare in deroga a quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 3, comma 79 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
3. Al comma 2 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, n. 3610, dopo le parole: «31 dicembre 1986, n. 64» sono aggiunte le seguenti: «nonche' a carico di ulteriori risorse del bilancio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia».
 
Art. 20.

1. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative necessarie al definitivo superamento dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 31 ottobre 2002, e' autorizzata la corresponsione fino al termine dello stato d'emergenza di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 30 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, al personale dei comuni di cui all'art. 9, comma 6, dell'ordinanza di protezione civile n. 3253/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 maggio 2008
Il Presidente: Berlusconi
 
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