Gazzetta n. 130 del 5 giugno 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 14 dicembre 2007
Adozione di misure per la sicurezza del sistema nazionale del gas e ulteriori disposizioni per il contenimento dei consumi.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) ed in particolare l'art. 18, che stabilisce che le imprese di vendita del gas hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria;
Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito: il Ministero) provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas;
Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita' puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2007 recante l'obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas;
Visti i contenuti delle relazioni tecniche, inviate dalle imprese di vendita entro il 30 novembre 2007 alla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico ed all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorita), che hanno descritto le azioni predisposte e i risultati raggiunti per far fronte, con riferimento all'anno termico in corso, agli obblighi riguardanti il contenimento dei consumi di gas su richiesta conseguente all'applicazione di procedure di emergenza;
Considerato che i risultati esposti nelle relazioni tecniche pervenute dalle imprese di vendita che, pur se rinviano il completamento delle informazioni in esito del differimento al 15 dicembre 2007 del termine del 30 ottobre 2007 di cui agli articoli 7, comma 1, ed 8, comma 4, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, non risultano coerenti con l'attesa adesione volontaria al contenimento dei consumi di gas per il corrente ciclo termico invernale 2007/2008, evidenziando in particolare la sostanziale mancanza di aggregazione di utenti industriali;
Ritenuto necessario ed urgente emanare ulteriori disposizioni per estendere la possibilita' di partecipazione al contenimento dei consumi di gas, da parte delle imprese industriali ed anche in forma aggregata, al fine di assicurare la tempestiva attuazione, secondo necessita', di un contenimento dei consumi per ristabilire il necessario equilibrio tra fabbisogno e disponibilita' del sistema nazionale del gas in caso dovessero presentarsi condizioni critiche di esercizio;
Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni previste dal decreto ministeriale 11 settembre 2007 relativamente alle imprese di vendita, quale soggetto che puo' procedere ad aggregare i clienti finali soggetti all'obbligo, o clienti volontari, che aderiscono al contenimento dei consumi con modalita' non individuale, sono estese, per il periodo dal 14 gennaio 2008 al 6 aprile 2008, a raggruppamenti volontari e temporanei di clienti finali, e di loro consorzi, che abbiano i requisiti previsti dal medesimo decreto, al fine di totalizzare i contributi di clienti diversi sia nello stesso intervallo temporale, sia su periodi temporali differenti.
2. Un raggruppamento volontario e temporaneo, per essere riconosciuto ai fini del contenimento dei consumi di gas, e' tenuto ad essere rappresentato da un soggetto, con mandato irrevocabile, che sia responsabile dei rapporti con il Ministero e con l'Autorita', nonche' dell'obbligo di trasmettere, entro 1'8 gennaio 2008, all'impresa maggiore di trasporto ed agli altri soggetti indicati dal decreto ministeriale 11 settembre 2007, secondo modalita' e contenuti dalla stessa precisate, la lista contenente i codici dei punti di riconsegna che alimentano totalmente o parzialmente i clienti rappresentati ai fini dell'adesione volontaria al contenimento del consumo di gas ed il quantitativo globale di gas per il quale viene manifestata l'adesione che non potra' essere inferiore a 200.000 Smc/giorno.
3. Il soggetto mandatario di cui al comma 2 assume ogni responsabilita' del risultato globale del contenimento dei consumi dei clienti aggregati, anche ai fini dei relativi premi per ottemperanza e penali per inadempienza conseguenti al risultato complessivo. A tal fine lo stesso mandatario concorda, a mezzo di specifici accordi, sia le modalita' di partecipazione dei singoli clienti al contenimento dei consumi, sia la conseguente distribuzione tra gli stessi clienti finali dei premi e delle penali conseguenti ad ottemperanze od inadempienze.
4. Nel caso in cui a consuntivo l'adesione volontaria complessiva di contenimento dei consumi, con riferimento sia a quella derivante dall'applicazione del decreto 11 settembre 2007 sia a quella conseguente al presente decreto, superi quella necessaria a far fronte al terzo livello di gravita', pari a 10 milioni di mc/giorno, di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 11 settembre 2007, l'individuazione del comportamento ottemperante od omissivo rispetto alla richiesta di contenimento di cui all'art. 5, comma 4, lettera a) del decreto 11 settembre 2007 sara' eseguita con riferimento ai prelievi dei trenta giorni precedenti contabilizzati come precisato nello stesso decreto, ed ai prelievi medi dei giorni feriali ricadenti in ciascuna settimana di contenimento effettivo.
5. I valori delle penali per inadempienza, dei premi per ottemperanza e degli incentivi per il soggetto mandatario sono stabiliti con delibera dell'Autorita'. La stessa Autorita' stabilisce altresi' le possibilita' e le modalita' di recesso dall'adesione al contenimento dei consumi di gas assunta, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, da parte di clienti finali ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a), del citato decreto ministeriale 11 settembre 2007.
6. Entro il termine di cui al comma 2 le imprese di vendita trasmettono, secondo le modalita' di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, all'impresa maggiore di trasporto ed agli altri soggetti indicati dallo stesso decreto, le liste di cui al medesimo art. 7, comma 1, eventualmente aggiornate per tener conto delle eventuali variazioni intervenute in esito al presente decreto anche in relazione delle modifiche concordate con i propri clienti finali degli impegni assunti ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b) del decreto ministeriale 11 settembre 2007.
7. Per quanto non in contrasto con il presente decreto si fa rinvio alle disposizioni di cui nel decreto ministeriale 11 settembre 2007.
 
Art. 2.

1. Al fine di semplificare gli adempimenti in materia di verifica di ottemperanza di cui all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, nel caso di clienti finali soggetti all'obbligo che aderiscono individualmente e di clienti finali che non aderiscono al contenimento dei consumi, i premi e le penali individuati a carico di ciascuno sono applicati dall'impresa di vendita fornitrice al momento della verifica.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
Roma, 14 dicembre 2007
Il Ministro: Bersani
 
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