Gazzetta n. 130 del 5 giugno 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 28 maggio 2008 |
Individuazione del perimetro afferente 10 immobili, gia' di proprieta' del «Fondo immobiliare patrimonio uno» posti in vendita a terzi acquirenti. |
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IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare; Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come l'«Articolo 4») in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; Visto il comma 2 dell'Articolo 4 ai sensi del quale le disposizioni degli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 351 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1 dell'Articolo 4; Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di attuazione dell'Articolo 4 ai sensi dei quali sono stati conferiti e trasferiti al fondo immobiliare denominato «Fondo immobiliare patrimonio uno» (il «Fondo») i beni immobili indicati negli allegati a tali decreti e sono state emanate disposizioni volte a regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo e previsioni concernenti il contratto di locazione di tali immobili con l'Agenzia del demanio (i «Decreti Attuativi»); Visto l'accordo di indennizzo stipulato il 30 dicembre 2005 ai sensi dei Decreti Attuativi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e, tra gli altri, il Fondo (l'«Accordo di Indennizzo»); Visto il decreto emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze emanato il 26 aprile 2007 mediante il quale, in virtu' del citato Accordo di indennizzo, si e' provveduto alla sostituzione di immobili e di porzioni di immobili gia' trasferiti dallo Stato al Fondo («Decreto di indennizzo») come descritto negli allegati al medesimo decreto; Attesa la necessita' di individuare in modo dettagliato all'interno dell'intera proprieta' trasferita con i Decreti Attuativi al Fondo, un portafoglio costituito da 10 immobili per i quali il Fondo ha avviato le procedure di vendita, mediante pubblicazione di apposita offerta; Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze ha avviato, per taluni dei beni di cui alla premessa che precede, l'apposita procedura, volta ad ottenere la regolarizzazione edilizia e l'accertamento di conformita' di taluni immobili trasferiti al Fondo, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 29, comma 1-bis, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003 e del rinvio all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 383/1994, in osservanza dell'impegno di cui alla lettera (i) descritta nell'Allegato 3 al decreto 23 dicembre 2005 (c.detto «Decreto Operazione»), e dell'Accordo di Indennizzo, stipulato con il Fondo; Tenuto conto di quanto disciplinato dall'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 dicembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2006, n. 28) che prevede, ove si renda necessario, l'adozione di decreti dirigenziali emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della migliore identificazione delle unita', escluse quelle ad uso residenziali, facenti parte dei beni, gia' individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio, e trasferiti per effetto dei «Decreti Attuativi » al Fondo; Preso atto delle certificazioni redatte dall'Agenzia del demanio in accordo con il Fondo, tenendo conto delle valutazioni di congruita' degli immobili in sede di apporto o trasferimento; Attesa l'opportunita' di individuare in modo inequivocabile i predetti immobili ricadenti nella proprieta' del Fondo, anche oggetto di alienazione a terzi acquirenti, con l'esigenza, fra l'altro, di quantificare correttamente l'importo del canone di locazione che l'Agenzia del demanio, in virtu' di quanto previsto dal contratto di locazione stipulato con il Fondo, sara' tenuta a corrispondere agli acquirenti di tali immobili; Decreta:
Gli immobili citati in premessa di proprieta' del Fondo e trasferiti al medesimo in forza dell'Articolo 4 e dei Decreti Attuativi sono individuati e descritti nell'allegato al presente decreto. Il canone di locazione da corrispondersi da parte dell'Agenzia del demanio agli acquirenti degli immobili alienati dal Fondo, individuati nell'allegato al presente decreto, e disciplinato dall'art. 5 del contratto di locazione stipulato tra il Fondo e l'Agenzia del demanio sara' oggetto di successivo decreto di accertamento. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 maggio 2008 Il direttore generale del Tesoro: Grilli |
| Allegato
----> Vedere da pag. 25 a pag. 26 <---- |
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