IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo agroalimentare, qualita' e tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto direttoriale 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2007, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003, recante modalita' e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento, in particolare l'art. 2 del decreto ministeriale stesso laddove consente la possibilita', nei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine, di prevedere che la zona di imbottigliamento sia coincidente con quella di produzione delle uve e di vinificazione delle stesse; Vista la nota n. 57527/24 del 16 aprile 2008 della regione Lazio con la quale si chiede l'integrazione all'art. 5, comma 2 del disciplinare di produzione sopra citato al fine di prevedere che le deroghe per la vinificazione siano associate anche alle operazioni di imbottigliamento; Visto il parere positivo dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, in merito alla richiesta di cui sopra, espresso nella riunione del 14 e 15 maggio 2008; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla rettifica dell'art. 5, comma 2 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» al fine di prevedere l'integrazione sopra specificata: Decreta:
Articolo unico
Il testo dell'art. 5, comma 2 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina», allegato al decreto ministeriale 25 maggio 2007, richiamato in premessa, e' sostituito dal seguente testo: «In deroga a quanto sopra e' consentito che le operazioni di vinflcazione, ivi compreso l'appassimento delle uve e la spumantizzazione, nonche' le operazioni di imbottigliamento siano effettuate in cantine situate fuori della zona di produzione di cui all'art. 3, purche' in provincia di Latina e a condizione che le ditte interessate abbiano prodotto vini con uve della zona di produzione cinque anni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 maggio 2008 Il direttore generale: Deserti |