Gazzetta n. 132 del 7 giugno 2008 (vai al sommario) |
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |
DELIBERAZIONE 15 novembre 2007 |
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di deroghe relative alla produzione di lagomorfi e volatili parzialmente eviscerati. |
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LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nell'odierna seduta del 15 novembre 2007; Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale; Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano; Visto il regolamento (CEE) n. 1538/1991 della Commissione del 5 giugno 1999 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/1990 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame ed in particolare l'art. 2 e l'art. 6; Visto l'allegato I, sezione I, capo II, lettera D, punto 1 del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004; Visto l'allegato I, sezione II, capo V, punto 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004; Visto l'art. 10, commi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 con il quale e' stato previsto che gli Stati membri, senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi del regolamento stesso, possono adottare misure nazionali per adattare i requisiti specifici di cui all'allegato III del medesimo, al fine di consentire l'utilizzazione ininterrotta dei metodi tradizionali; Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di conferenza Stato-regioni, il Governo puo' promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; Considerato che la tecnologia di macellazione per alcune tipi di pollame, cosi' come definito nell'allegato I punto 1.3 del regolamento (CE) n. 853/2004, non permette attualmente la produzione di carcasse completamente eviscerate; Considerata la necessita' di tutelare la tipicita' delle produzioni; Vista la proposta di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di deroghe relative alla produzione di lagomorfi e volatili parzialmente eviscerati, pervenuta a questa conferenza dal Ministero della salute con nota in data 3 ottobre 2007; Vista la nota del 29 ottobre 2007, con la quale la regione Toscana, coordinatrice interregionale in sanita', ha comunicato il parere tecnico favorevole sulla proposta di intesa in oggetto; Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; Sancisce intesa
tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati: Art. 1. Deroga per la completa eviscerazione di pollame e lagomorfi
1. In deroga all'allegato III, sezione II, capitolo IV, punto 7 lettera c) del regolamento n. 853/2004 dopo l'ispezione post-mortem le carcasse di pollame possono contenere visceri diversi dall'intestino. 2. Le carcasse dei lagomorfi potranno contenere visceri diversi dallo stomaco e dall'intestino a condizione che i visceri che rimangono in connessione anatomica con la carcassa siano oggetto della prevista ispezione post-mortem. |
| Art. 2. Deroga per l'ispezione a campione del pollame e dei lagomorfi
1. In deroga all'allegato I, sezione I, capo II, lettera D, punto 1 del regolamento (CE) n. 854/2004 e l'allegato I, sezione II, capo V, punto 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 854/2004 le carcasse di pollame o lagomorfi che verranno commercializzate parzialmente eviscerate («sfilate» o «tradizionali») devono essere sottoposte a un'ispezione a campione da parte di un veterinario ufficiale. 2. La percentuale di animali sui quali e' necessario esaminare i visceri e la cavita' della carcassa dopo l'eviscerazione viene valutata di volta in volta dal veterinario ufficiale dello stabilimento in base alle informazioni sulla catena alimentare, alla visita ante-mortem e ad ogni altra valutazione pertinente. In ogni caso tale ispezione, svolta alle condizioni sopraesposte, non deve essere inferiore al 5% dei capi macellati di ciascuna partita. 3. Qualora durante l'esame ispettivo a campione dovesse essere constatata la presenza di alterazioni su varie carcasse, tutte le carcasse della partita devono essere ispezionate. Al fine di consentire un piu' accurato controllo ispettivo delle carcasse dell'intera partita il veterinario ufficiale potra' opportunamente rallentare la velocita' della catena. |
| Art. 3. Deroga per il sezionamento di pollame e lagomorfi parzialmente eviscerati
1. In deroga all'allegato III, sezione II, capitolo III, punto 2 del regolamento (CE) n. 853/2004 i laboratori potranno procedere al sezionamento di carni di pollame e lagomorfi parzialmente eviscerati a condizione che l'operatore del settore alimentare, adottando le precauzioni necessarie ad evitare contaminazioni incrociate, provveda a separare nel tempo o nello spazio tali operazioni dal sezionamento di carcasse completamente eviscerate. |
| Art. 4. Commercializzazione di pollame parzialmente eviscerato
1. La commercializzazione delle carni di pollame parzialmente eviscerato deve essere conforme a quanto previsto dal regolamento CE n. 1906/1990 e successive modifiche e dal regolamento n. 1538/1991, art. 2 e art. 6. Roma, 15 novembre 2007 Il presidente: Lanzillotta Il segretario: Busia |
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