IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA e IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo il quale nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili sono rideterminati secondo criteri analoghi a quelli indicati all'art. 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 244 del 2007; Considerata la necessita' di rivedere le tabelle relative all'assegno per i nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore o con un solo genitore e almeno un figlio minore, in cui sia presente almeno un componente inabile, nonche' le tabelle relative all'assegno per i nuclei familiari, con entrambi i genitori o con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile; Considerata inoltre la necessita' di rivedere le tabelle relative agli assegni per i nuclei familiari orfanili e le tabelle degli assegni per i nuclei familiari senza figli e con almeno un componente inabile; Viste le tabelle relative all'assegno per il nucleo familiare elaborate a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; Decretano:
Articolo unico
1. Sono approvate le tabelle A e B allegate al presente decreto. Le predette tabelle hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2008. Sulla base degli importi annuali indicati nelle predette tabelle, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) elabora le tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2008 cessano di avere effetto le tabelle 14 e 15 allegate alla circolare dell'I.N.P.S. n. 88 del 18 maggio 2007 e le tabelle 17 e 18 allegate alle circolari dell'I.N.P.S. n. 13 del 12 gennaio 2007 e n. 26 del 26 gennaio 2007. 3. Gli importi delle tabelle 13, 16 e 19 allegate alle circolari dell'I.N.P.S. n. 13 del 12 gennaio 2007 e n. 26 del 26 gennaio 2007 riguardanti i nuclei orfanili, nonche' quelli delle tabelle 20A, 20B, 21C e 21D allegate alla circolare dell'I.N.P.S. n. 83 del 16 giugno 2006 riguardanti i nuclei senza figli e con componenti inabili, sono aumentati del 10%. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 25 marzo 2008 Il Ministro delle politiche per la famiglia Bindi
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano
Il Ministro della solidarieta' sociale Ferrero
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2008 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 400 |