Gazzetta n. 132 del 7 giugno 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 20 maggio 2008 |
Aggiornamento delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Parma. |
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Il DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Parma
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 del T.U.L.P.S. adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955 n. 407; Vista la circolare del Ministero del lavoro e della P.S. Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - 25157/70 - inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe; Visto l'accordo sindacale sul trattamento minimo dei soci lavoratori delle cooperative di facchinaggio, validi per la provincia di Parma, siglato il 5 maggio 1998 fra organizzazioni sindacali dei lavoratori e Associazioni cooperative; Visto l'accordo sindacale nazionale del 4 luglio 2002 relativo alle modalita' applicative del CCNL Trasporti e logistica ai soci lavoratori delle cooperative di facchinaggio e del successivo accordo economico biennale di applicazione del 14 gennaio 2008 che prevede due trances di aumenti contrattuali al 1° gennaio 2008 e al 1° settembre 2008; Visto il precedente decreto in materia, n. 27/2005, emanato dalla D.P.L. di Parma; Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo; Considerato che gli effetti dell'applicazione della legge n. 142/2001 (soci lavoratori di cooperative) relativamente ai costi previdenziali hanno determinato il superamento del regime previdenziale «convenzionale» ed il passaggio al regime «previdenziale pieno» a partire dal 1° gennaio 2007; Ritenuto pertanto di dover procedere all'adeguamento delle tariffe in economia ed a misura attualmente vigenti; Decreta:
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, i compensi minimi, nel territorio della provincia di Parma, per le operazioni di facchinaggio sono i seguenti: a decorrere dal 20 maggio 2008: operazioni di facchinaggio eseguite in economia Euro 18,48/ ora (come da tabella A allegata); operazioni di facchinaggio eseguite in economia per servizi e movimentazioni complessi Euro 19,39/ora (come da tabella A allegata); operazioni di facchinaggio specializzate eseguite in economia con l'impiego di carrello (portata massima 30 quintali) Euro 23,20/ora; anche i compensi a peso e a misura, le operazioni particolari, le maggiorazioni, sono stati definiti previo parere delle parti sociali interessate (come da tabella B allegata). a decorrere dal 1° settembre 2008: operazioni di facchinaggio eseguite in economia Euro 19,38/ ora (come da tabella C allegata); operazioni di facchinaggio eseguite in economia per servizi e movimentazioni complessi Euro 20,27/ora (come da tabella C allegata); operazioni di facchinaggio specializzate eseguite in economia con l'impiego di carrello (portata massima 30 quintali) Euro 24,08/ora; anche i compensi a peso, a misura, le operazioni particolari, le maggiorazioni sono stati definiti previo parere delle parti sociali interessate (come da tabella D allegata). Sono parte integrante del presente decreto le tabelle A, B, C, D allegate e le Note integrative. Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 20 maggio 2008 Il direttore provinciale: Baldini |
| Allegato
----> Vedere da pag. 27 a pag. 37 <---- |
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