Gazzetta n. 132 del 7 giugno 2008 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 aprile 2008, n. 60 |
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 60 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 9 aprile 2008), convertito, senza modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 102 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 13), recante: «Disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali», corredato delle relative note. |
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Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Art. 1.
1. Al fine di garantire la prosecuzione degli attuali servizi, nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio, previa definizione del fabbisogno effettivo per la realizzazione dei servizi di trasporto regionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e della rideterminazione dei criteri di ripartizione di cui all'articolo 20, comma 7, dello stesso decreto legislativo, e' autorizzata nell'anno 2008 la spesa di 80 milioni di euro da corrispondere direttamente alla societa' Trenitalia S.p.A. 2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente: «Art. 9 (Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.A.). - 1. Con decorrenza 1° giugno 1999 sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.A. di interesse regionale e locale. 2. Per i servizi di cui al comma 1, che ricomprendono comunque i servizi interregionali di interesse locale, le regioni subentrano allo Stato nel rapporto con le Ferrovie dello Stato S.p.A. e stipulano, entro il 30 settembre 1999, i relativi contratti di servizio ai sensi dell'art. 19. Detti contratti di servizio entrano in vigore il 1° ottobre 1999. Trascorso il periodo transitorio di cui all'art. 18, comma 4, le regioni affidano i predetti servizi con le procedure di cui al medesimo art. 18, comma 2, lettera a). 3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di regolare i rapporti con le Ferrovie dello Stato S.p.A., fino alla data di attuazione delle deleghe alle regioni, provvede: a) a rinnovare fino al 30 settembre 1999 il contratto di servizio tra la societa' stessa ed il Ministero dei trasporti e della navigazione; b) ad acquisire, sui contenuti di tale rinnovo, l'intesa delle regioni, che possono integrare il predetto contratto di servizio pubblico con contratti regionali senza ulteriori oneri per lo Stato; c) a stipulare con le regioni gli accordi di programma di cui all'art. 12.». - Il testo del comma 7 dell'art. 20 del citato decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e' il seguente: «7. Entro il 31 dicembre 2004 i criteri di ripartizione dei fondi sono rideterminati, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 9 della legge n. 59.». - Il testo del comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), e' il seguente: «5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
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| Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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