Gazzetta n. 133 del 9 giugno 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 7 maggio 2008
Aggiornamento delle frasi cautelative riportate nelle etichette di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive chlotianidin, thiametoxam e imidacloprid.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Vista la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991 relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Vista la direttiva 2006/41/CE del 7 luglio 2006, recepita con decreto ministeriale 10 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 32 dell'8 agosto 2007, che ha iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991 alcune sostanze attive tra cui il clothianidin;
Vista la direttiva 2007/6/CE del 14 febbraio 2007, recepita con decreto ministeriale 29 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 202 del 31 agosto 2007, che ha iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991 alcune sostanze attive tra cui il thiametoxam;
Vista la direttiva 2007/52/CE del 16 agosto 2007, recepita con decreto ministeriale 20 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 4 del 5 gennaio 2008, che ha iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991 alcune sostanze attive tra cui il fipronil;
Considerato che per la sostanza attiva imidacloprid e' tuttora in corso la revisione comunitaria prevista dall'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE ai fini della sua eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva;
Visti i ripetuti episodi di moria di api e di spopolamento di alveari riferiti da vari soggetti ed enti interessati che ne hanno segnalato l'andamento stagionale, con picchi di incidenza nel periodo di semina di sementi di mais conciate con prodotti fitosanitari specificamente autorizzati contenenti le sostanze attive chlotianidin, thiametoxam fipronil e imidacloprid;
Considerate le valutazioni dei fenomeni sopra esposti, portati all'esame della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari sulla base delle documentazioni relative alle sostanze attive sopraindicate attualmente disponibili e dei risultati del monitoraggio di detti fenomeni condotto dal Centro Regionale per l'Apicoltura, dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, e dal CRA - Istituto Nazionale di Apicoltura in collaborazione con l'Universita' di Bologna negli anni 2005 e 2006 in zone a diversa destinazione agricola in Veneto e in Emilia Romagna;
Considerato che, nell'esprimere le proprie valutazioni, la Commissione Consultiva ha tenuto conto anche delle valutazioni tecniche espresse a livello comunitario che hanno portato all'iscrizione, nell'Allegato I della direttiva 91/414/CEE, delle sostanze attive fipronil, thiametoxam, chlotianidin per l'impiego nella concia delle sementi;
Visto il parere espresso in merito dalla Commissione Consultiva stessa in data 12 luglio 2007, dal quale in particolare e' emerso che, al momento, non esiste evidenza scientifica di una relazione di causa effetto tra l'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione e gli episodi sopra segnalati;
Considerato che nel medesimo parere del 12 luglio 2007, la Commissione Consultiva ha ritenuto opportuno provvedere a una serie di approfondimenti e di interventi a carattere precauzionale tra i quali l'aggiornamento e la razionalizzazione delle frasi cautelative volte alla mitigazione del rischio per le api e per gli artropodi utili nelle etichette dei prodotti fitosanitari attualmente autorizzati, contenenti le sostanze attive di cui trattasi;
Visto il parere espresso dalla Commissione Consultiva in data 18 dicembre 2007, che ha definito gli specifici aggiornamenti da apportare nelle etichette di ciascuno dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto;
Considerato che per la sostanza attiva fipronil l'aggiornamento di tali frasi e' stato effettuato contestualmente al recente adeguamento dei relativi prodotti alle condizioni di impiego stabilite dalla Direttiva 2007/52/CE per l'iscrizione della sostanza attiva in allegato I;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica delle frasi cautelative relative alla mitigazione del rischio per api ed artropodi utili dei prodotti fitosanitari autorizzati contenenti le sostanze attive chlotianidin, thiametoxam e imidacloprid come riportato nelle etichette allegate al presente decreto;
Viste le note dell'Ufficio, con le quali alle Imprese titolari della registrazione sono stati richiesti gli atti definitivi;
Viste le note con le quali le Imprese titolari della registrazione dei prodotti fitosanitari elencati in allegato hanno trasmesso gli atti definitivi richiesti dall'Ufficio;
Decreta:
E' autorizzata, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive chlotianidin, thiametoxam e imidacloprid, riportati in allegato al presente decreto, la modifica del testo delle etichette con l'aggiornamento e la razionalizzazione delle frasi relative alla mitigazione del rischio per le api e per gli artropodi utili.
Sono approvate, quale parte integrante del presente decreto, le etichette allegate conformi alle nuove disposizioni, con le quali i prodotti fitosanitari devono essere posti in commercio.
Le Imprese, titolari delle autorizzazioni sopra indicate, sono tenute a rietichettare o a fornire un fac-simile di etichetta per le confezioni di prodotto eventualmente giacenti sia presso i magazzini di deposito sia presso gli esercizi di vendita e ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego in conformita' alle nuove disposizioni.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 7 maggio 2008
Il direttore generale: Borrello
 
Allegati

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