Gazzetta n. 134 del 10 giugno 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2008, n. 105 |
Recepimento dell'accordo sindacale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, riguardante il personale della carriera prefettizia. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266; Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che disciplina il procedimento negoziale per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica; Viste le disposizioni di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che dispongono che la procedura negoziale intercorra tra una delegazione di parte pubblica ed una delegazione sindacale rappresentativa del personale della carriera prefettizia; Atteso che, secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia devono essere individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego; Visto il decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione in data 13 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2006, con il quale e' stata individuata la delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al quadriennio 2006-2009 per gli aspetti giuridici e al biennio 2006-2007 per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera prefettizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, di recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera prefettizia, relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e al biennio economico 2002-2003; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293, di recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera prefettizia, relativo al biennio economico 2004-2005; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 179, di recepimento dell'accordo sindacale integrativo relativo al biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera prefettizia; Visti i decreti del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, 27 marzo 2006 e 28 marzo 2007, adottati in attuazione degli articoli 10 e 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139; Vista l'«ipotesi di accordo» relativa al quadriennio 2006-2009 per gli aspetti giuridici e al biennio 2006- 2007 per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera prefettizia, sottoscritta, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in data 18 marzo 2008 dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera prefettizia SI.N.PRE.F. (Sindacato Nazionale dei Funzionari Prefettizi), S.N.A.DI.P. - CISAL (Sindacato Nazionale Autonomo Dirigenti Prefettizi), CISL - FPS e AP - ASSOCIAZIONE PREFETTIZI; Visto l'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Visto l'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto l'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2008, con la quale e' stata approvata, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al citato articolo 29, comma 3, la predetta ipotesi di accordo; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta:
Art. 1. Campo di applicazione
1. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera prefettizia.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riportano gli articoli 26, 27 e 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266): «Art. 26 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente capo disciplina il procedimento per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia oggetto di negoziazione. 2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 29, comma 5. 3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per gli aspetti economici a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo. 4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei ministeri alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'art. 28 e non disciplinate per il personale della carriera prefettizia da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.». «Art. 27 (Delegazioni negoziali). - 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego.». «Art. 29 (Procedura di negoziazione). - 1. La procedura negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'art. 26, comma 3. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'art. 27 e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo. 2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della rappresentativita' sindacale ai sensi dell'art. 27, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino almeno il cinquantuno per cento del dato associativo complessivo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate. 3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possano trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. 4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonche' nel bilancio. 5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti. 6. Nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 e per le materie specificamente ivi indicate, possono essere conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico che, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano esclusivamente criteri applicativi delle previsioni del predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli uffici centrali e periferici individuati dall'amministrazione dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 ed una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui al comma 1. In caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta impregiudicato il potere di autonoma determinazione dell'amministrazione.». - Il decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione 13 luglio 2006 reca l'«individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al quadriennio 2006-2009 per gli aspetti giuridici ed al biennio 2006-2007 per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139». - Il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, reca il «recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera prefettizia, relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139». - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293, reca il «recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera prefettizia, relativo al biennio economico 2004-2005, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139». - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 179, reca il «recepimento dell'accordo sindacale integrativo relativo al biennio economico 2004 - 2005, riguardante il personale della carriera prefettizia». - Si riporta il comma 184 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»: «184. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 108 milioni di euro per l'anno 2006 e in 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.». - Si riporta il comma 549 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»: «549. Le risorse previste dall'art. 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2007 di 374 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 1.032 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro e di 805 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo e' stanziata, per l'anno 2007, la somma di 40 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 la somma di 80 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in relazione alle speciali esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati, nonche' alle speciali esigenze della difesa nazionale, anche in relazione agli accresciuti impegni in campo internazionale.». - Si riporta il comma 133 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»: «133. Per le finalita' indicate al comma 131, le risorse previste dall'art. 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2008 di 338 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009 di 105 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 181 milioni di euro e di 80 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.». Nota all'art. 1: - L'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e' riportato nelle note alle premesse.
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| Art. 2. Decorrenza e durata
1. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per gli aspetti giuridici ed e' valido dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per gli aspetti economici. 2. Gli effetti della disciplina degli aspetti giuridici decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto in esso diversamente disposto. |
| Art. 3. Vacanza contrattuale
1. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale della carriera prefettizia e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato calcolato sugli stipendi tabellari di cui all'articolo 20, comma 4. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, il relativo importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto emanato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. 2. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 1 si applica la procedura di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. La procedura deve essere attivata entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta prodotta anche da una sola organizzazione sindacale rappresentativa.
Nota all'art. 3: - Gli articoli 26 e 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono riportati nelle note alle premesse.
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| Art. 4. Tempo di lavoro
1. Nel rispetto delle peculiarita' funzionali dell'assetto organizzativo dell'amministrazione dell'interno, il funzionario della carriera prefettizia organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile ed adeguato alle esigenze della struttura presso cui presta servizio, nonche' alle responsabilita' inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire. 2. In considerazione della peculiarita' delle funzioni, al personale della carriera prefettizia non si applica il regime di lavoro a tempo parziale. 3. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale, al funzionario della carriera prefettizia deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, l'adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico corrispondente a quello sacrificato alle necessita' del servizio. In caso di prestazione lavorativa nei giorni non lavorativi, il funzionario ha diritto ad un congruo riposo compensativo. |
| Art. 5. Congedo ordinario
1. Considerato che l'orario di servizio dell'Amministrazione dell'interno si articola su cinque giorni settimanali, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie pari a ventotto giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Tale periodo e' ridotto a ventisei giorni per i primi tre anni di servizio comprendendo in essi il biennio del corso di formazione iniziale, previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per i funzionari della carriera prefettizia assunti al primo impiego. 2. Al funzionario della carriera prefettizia spettano altresi' quattro giornate di riposo da fruire nell'arco dell'anno solare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie e' determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero. 4. Il funzionario della carriera prefettizia che e' stato assente ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto conserva il diritto alle ferie. 5. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto dal comma 10, non sono monetizzabili. Il responsabile della struttura dovra' assicurare l'effettiva fruizione delle ferie da parte del funzionario interessato. 6. E' obbligo del funzionario della carriera prefettizia programmare le proprie ferie in accordo con il responsabile della struttura in cui presta servizio, in modo da garantirne la necessaria operativita'. Compatibilmente con le esigenze di servizio, l'Amministrazione assicura al funzionario della carriera prefettizia il frazionamento delle ferie in piu' periodi nel corso dell'anno. 7. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessita' di servizio, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonche' all'indennita' di missione per la durata del medesimo viaggio. Il funzionario della carriera prefettizia ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 8. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per piu' di tre giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del funzionario della carriera prefettizia informare tempestivamente l'amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria. 9. In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine puo' essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo. 10. Fermo restando il disposto di cui al comma 5, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa sara' rimborsato l'eventuale residuo di ferie non fruito dal funzionario della carriera prefettizia per esigenze di servizio. 11. I periodi di cui ai commi 1 e 2 non sono riducibili per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso il godimento di cui al comma 1 avverra' anche oltre il termine di cui al precedente comma 9. 12. Sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dalla legge a tutti gli effetti civili. 13. La ricorrenza del Santo Patrono della localita' in cui il funzionario della carriera prefettizia presta servizio e' considerata giorno festivo se ricadente in un giorno ordinariamente lavorativo. 14. I funzionari della carriera prefettizia appartenenti alle religioni ebraica ed islamica, nonche' alle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato hanno il diritto di fruire, a richiesta, di un giorno di riposo settimanale diverso da quello domenicale. In tal caso la giornata lavorativa non prestata dal funzionario della carriera prefettizia e' recuperata in altro giorno lavorativo, d'intesa con il responsabile della struttura.
Note all'art. 5: - Si riporta l'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937 (Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni): «Art. 1. Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario; b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde.». - Si riporta l'art. 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139: «Art. 5 (Formazione iniziale). - 1. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale della durata di due anni, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del primo anno del corso ai fini del superamento del periodo di prova, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneita', nonche' i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo. 2. Al termine del biennio di formazione iniziale il funzionario e' destinato, in sede di prima assegnazione, ad un ufficio territoriale del governo. Nell'ambito delle sedi di servizio indicate dall'amministrazione ai fini della copertura, l'assegnazione e' effettuata in relazione alla scelta manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine di ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non puo' essere inferiore a due anni.».
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| Art. 6. Assenze per malattia e motivi di salute
1. In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente da causa di servizio, il funzionario della carriera prefettizia che abbia superato il periodo di prova di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi durante il quale gli verra' corrisposta la retribuzione prevista al comma 6. Ai fini del computo del predetto periodo di diciotto mesi si sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi nei 3 anni precedenti l'insorgenza dell'episodio morboso. 2. Superato tale periodo, al funzionario della carriera prefettizia che ne abbia fatto richiesta puo' essere concesso, in casi particolarmente gravi, un ulteriore periodo non superiore a 18 mesi durante il quale non sara' dovuta retribuzione. In tale ipotesi, qualora l'Amministrazione ritenga di accogliere la richiesta del funzionario, prima di concedere l'ulteriore periodo, procedera' con le modalita' previste dalle disposizioni vigenti all'accertamento delle sue condizioni di salute anche al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneita' fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Tale accertamento e' effettuato mediante visita medico-collegiale durante la quale l'interessato ha diritto di farsi assistere da un medico di fiducia. 3. Superati i periodi di conservazione del posto di cui ai commi 1 e 2, nel caso in cui il funzionario della carriera prefettizia a seguito dell'accertamento previsto nello stesso comma sia dichiarato permanentemente non idoneo a svolgere alcuna delle funzioni proprie della carriera prefettizia, l'Amministrazione puo' disporre la cessazione del rapporto di lavoro. 4. I periodi di assenza di cui al comma 1, limitatamente ai primi 18 mesi, non interrompono la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti. 5. Sono fatte salve le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati di TBC. In caso di donazione di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo, ovvero in caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili, oppure terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il funzionario della carriera prefettizia ha diritto, in ogni caso, alla retribuzione di cui al comma 6, lettera a). 6. Il trattamento economico spettante al funzionario della carriera prefettizia nel periodo di conservazione del posto di cui al comma 1, e' il seguente: a) retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e dalla retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile, per i primi 9 mesi di assenza; b) 90 per cento della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 per cento della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi di assenza. 7. Nel caso in cui l'infermita' derivante da infortunio non dipendente da causa di servizio sia ascrivibile a responsabilita' di terzi, il funzionario della carriera prefettizia e' tenuto a dare comunicazione di tale circostanza all'Amministrazione, ai fini della rivalsa da parte di quest'ultima verso il terzo responsabile per la parte corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo di assenza ai sensi del precedente comma 6 ed agli oneri riflessi relativi. 8. In caso di assenza per invalidita' temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto alla conservazione del posto fino alla completa guarigione clinica. Per l'intero periodo al funzionario della carriera prefettizia spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e dalla retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile. 9. In caso di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al funzionario della carriera prefettizia spetta la retribuzione di cui al comma precedente fino alla guarigione clinica. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Nel caso in cui l'Amministrazione decida di non disporre la cessazione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al funzionario non spetta alcuna retribuzione. 10. In occasione delle assenze per malattia il funzionario della carriera prefettizia si attiene alle norme di comportamento che regolano la materia con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione dello stato di infermita' e del luogo di dimora ed alla produzione della relativa certificazione. 11. Per le assenze disciplinate dal presente articolo, la retribuzione di risultato compete nella misura in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tal fine.
Nota all'art. 6: - L'art. 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e' riportato nelle note all'art. 5.
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| Art. 7. Aspettativa per motivi personali e di famiglia
1. Al funzionario della carriera prefettizia che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita' per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. 2. Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1 si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia. 3. Il funzionario della carriera prefettizia rientrato in servizio non puo' usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per motivi diversi, se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo. 4. I periodi di aspettativa, di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste dall'articolo 6 del presente decreto. 5. L'Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il funzionario della carriera prefettizia a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il funzionario della carriera prefettizia, per le stesse motivazioni e negli stessi termini, puo' riprendere servizio di propria iniziativa. 6. E' fatta salva l'applicazione di altre fattispecie di aspettativa e di altri periodi non retribuiti comunque denominati previsti da specifiche disposizioni di legge e dai decreti previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. 7. Al funzionario di ruolo della carriera prefettizia che assume servizio presso altra pubblica amministrazione in quanto vincitore di pubblico concorso, e' concesso, a domanda, un periodo di aspettativa della durata massima di sei mesi, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita'. Qualora, alla scadenza del sopraindicato periodo, il funzionario non riassuma servizio, senza giustificato motivo, ovvero opti per il nuovo impiego, viene dichiarata la cessazione del rapporto di lavoro.
Nota all'art. 7: - L'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e' riportato nelle note alle premesse.
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| Art. 8. Congedi parentali
1. Sono operative, in quanto immediatamente applicabili, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche ed integrazioni in materia di congedi dei genitori ed a sostegno della maternita' e della paternita'. Il termine di preavviso di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per i funzionari della carriera prefettizia e' determinato in giorni cinque con comunicazione in forma scritta al responsabile della struttura presso cui prestano servizio. In presenza di comprovate eccezionali situazioni personali la domanda puo' essere presentata entro le ventiquattro ore antecedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. 2. Ai funzionari della carriera prefettizia in congedo di maternita' o di paternita' ai sensi degli articoli 16, 17, commi 1 e 2, e 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e dalla retribuzione di posizione parte fissa e parte variabile, nonche' la retribuzione di risultato nella misura in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tal fine. 3. Nell'ambito del periodo di congedo parentale di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per le madri o, in alternativa, per i padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio. Per tale assenza spetta la retribuzione di cui al comma 2. 4. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e fino al compimento del terzo anno di vita, nei casi previsti dall'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alle lavoratrici madri ed, in alternativa, ai lavoratori padri sono riconosciuti, per ciascun anno di eta' del bambino, trenta giorni di assenza retribuita secondo le modalita' indicate nel comma 2. 5. In caso di parto prematuro spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria per congedo di maternita' o paternita' non goduti prima della data presunta del parto, da certificare entro trenta giorni dall'evento. 6. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso articolo 39 possono essere utilizzate anche dal padre. 7. Le eventuali festivita' cadenti nel periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto. 8. Al funzionario della carriera prefettizia, dopo il rientro al lavoro a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'articolo 56 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Note all'art. 8: - Si riportano gli articoli 16, 17, 28, 32, 39, 47 e 56 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53): «Art. 16 (Divieto di adibire al lavoro le donne). - 1. E' vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'art. 20; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'art. 20; d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternita' dopo il parto.». «Art. 17 (Estensione del divieto). - 1. Il divieto e' anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. 2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro puo' disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 16, o fino ai periodi di astensione di cui all'art. 7, comma 6, e all'art. 12, comma 2, per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12. 3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovra' essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice. 4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 puo' essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attivita' di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima. 5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai presente articolo sono definitivi. «Art. 28 (Congedo di paternita). - 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternita' o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. 2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.». «Art. 32 (Congedo parentale). - 1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternita' di cui al capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. 2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici mesi. 3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni. 4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.». «Art. 39 (Riposi giornalieri della madre). - 1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore. 2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda. 3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unita' produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.». «Art. 47 (Congedo per la malattia del figlio). - 1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di eta' non superiore a tre anni. 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresi' diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di eta' compresa fra i tre e gli otto anni. 3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. 4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2. 5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore. 6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.». «Art. 56 (Diritto al rientro e alla conservazione del posto). - 1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unita' produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di eta' del bambino; hanno altresi' diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternita'. 3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unita' produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresi' diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. 4-bis. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 54, comma 8. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
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| Art. 9. Permessi per esigenze personali
1. Il funzionario della carriera prefettizia ha diritto di assentarsi nei seguenti casi: a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove ed al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle relative sedi di svolgimento delle stesse ovvero, previa intesa con il responsabile della struttura di appartenenza, a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativo entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno; b) decesso o documentata grave infermita' del coniuge anche legalmente separato o del convivente stabile o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un affine di primo grado o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del funzionario, in ragione di tre giorni lavorativi all'anno, anche frazionati, per evento. Tali giorni devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento della insorgenza della grave infermita' o della necessita' di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nel caso di grave infermita' dei soggetti di cui alla lettera b) del presente articolo il funzionario della carriera prefettizia, entro sette giorni dall'evento predetto, puo' concordare con il responsabile della struttura, in alternativa ai giorni di permesso, diverse modalita' di espletamento della attivita' lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni; c) in occasione del matrimonio per quindici giorni consecutivi; d) documentati motivi personali entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno. 2. Le assenze di cui al comma 1 possono cumularsi nell'anno solare, sono valutate agli effetti dell'anzianita' di servizio e non riducono il periodo di ferie disciplinato dall'articolo 5 del presente decreto. 3. I predetti periodi di assenza non producono effetti sul trattamento economico del funzionario della carriera prefettizia. 4. Le assenze previste dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie. 5. Il funzionario della carriera prefettizia ha altresi' diritto di assentarsi per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge, di regolamenti di attuazione o dei decreti previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati.
Note all'art. 9: - Si riporta l'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate): «Art. 33 (Agevolazioni). - 1. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. 3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravita', nonche' colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravita', parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravita' non sia ricoverata a tempo pieno. 4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7 della legge n. 1204 del 1971, nonche' quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. 5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuita' un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non puo' essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. 6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravita' puo' usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non puo' essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravita'.». - L'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e' riportato nelle note alle premesse.
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| Art. 10. Misure a favore della mobilita'
1. Ai funzionari della carriera prefettizia trasferiti a norma del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in una sede di servizio situata in provincia diversa da quella in cui prestano servizio, che nella sede di destinazione non siano assegnatari di alloggio da parte dell'Amministrazione dell'interno, spettano dieci giorni lavorativi di assenza retribuiti per trasferimento da fruire entro sei mesi dalla data di effettiva assunzione in servizio nella nuova sede. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modifiche ed integrazioni puo' essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilita', fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3. 2. Il periodo di assenza di cui al comma 1 e' cumulabile nell'anno solare con il congedo ordinario ed e' valutato agli effetti dell'anzianita' di servizio.
Nota all'art. 10: - Si riporta l'art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86 (Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia). «Art. 1 (Indennita' di trasferimento). - 1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorita' ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennita' mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi. 2. L'indennita' di cui al comma 1 e' ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio. 3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio puo' optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al presente comma si applica l'art. 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 4. L'indennita' di cui al comma 1 del presente articolo compete anche al personale in servizio all'estero ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, 27 luglio 1962, n. 1114, e 27 dicembre 1973, n. 838, e successive modificazioni, all'atto del rientro in Italia.».
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| Art. 11. Reperibilita'
1. In relazione alla necessita' di garantire la salvaguardia delle esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del sistema della protezione civile e della difesa civile e degli altri diritti civili e politici costituzionalmente garantiti, il funzionario della carriera prefettizia assicura la reperibilita' durante le ore eccedenti l'orario di servizio nell'ambito dei principi e dei criteri indicati nel presente articolo. 2. Gli uffici nei quali deve essere assicurata la reperibilita' sono individuati come segue: a) Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, per le esigenze di cui al comma 1; b) Uffici di diretta collaborazione con il Ministro individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, per le esigenze di: 1) Ufficio di Gabinetto; 2) Segreteria Speciale; 3) Ufficio-Stampa e Comunicazione; 4) Ufficio Affari legislativi e Relazioni parlamentari; c) Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, per le esigenze di: 1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento; d) Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per le esigenze di: 1) Segreteria del Dipartimento - Ufficio I: Ufficio Affari generali; 2) Segreteria del Dipartimento - Ufficio II: Ufficio Analisi, Programmi e Documentazione; 3) Direzione Centrale della Polizia Criminale - Ufficio II: Ufficio tecnico-giuridico e contenzioso; 4) Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia di Frontiera; 5) Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato; e) Dipartimento per le Liberta' Civili e l'Immigrazione, per le esigenze di: 1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento; 2) Direzione Centrale per i Servizi Civili, per l'Immigrazione e Asilo; f) Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, per le esigenze di: 1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento; g) Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie, per le esigenze di: 1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento. 3. Salvo che nelle situazioni di emergenza, ciascun servizio di reperibilita' e' assicurato da un funzionario della carriera prefettizia attraverso la rotazione di tutti i funzionari in servizio presso i Dipartimenti e gli Uffici di cui al comma 2. I titolari degli uffici provvedono, avvalendosi di funzionari appositamente designati, all'addestramento di tutto il personale interessato. 4. In caso di effettiva presenza in servizio durante il periodo di reperibilita' in un giorno non lavorativo, al funzionario della carriera prefettizia spetta il recupero dell'intera giornata lavorativa. Negli altri casi di effettiva presenza in servizio si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 3. 5. Con accordi decentrati a livello centrale si procede alla eventuale modifica degli uffici indicati al comma 2, nonche' alla individuazione dei criteri per l'eventuale maggiorazione della retribuzione di risultato, nell'ambito delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 21. 6. Con accordi decentrati da stipularsi a livello di uffici centrali e periferici sono individuate specifiche modalita' applicative della reperibilita'. |
| Art. 12. Distacchi sindacali
1. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti ai funzionari della carriera prefettizia e' pari al numero di cinque e costituisce il massimo dei distacchi fruibili. 2. Il contingente di cui al comma 1 e' ripartito tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale dei funzionari della carriera prefettizia, di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica, concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. La ripartizione, che ha validita' fino alla successiva, e' effettuata in rapporto al numero delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali accertate per ciascuna organizzazione sindacale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Alla ripartizione provvede il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio. 3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo, contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, il quale acquisisce per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ed emana il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, accertati i requisiti di cui al comma 4 e verificati il rispetto del contingente e relativo riparto di cui al comma 2, da' il proprio assenso. Qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta l'assenso e' considerato acquisito. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il distacco e' confermato salvo revoca. La revoca puo' essere richiesta in ogni momento. La richiesta di revoca e' comunicata al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adotta il relativo provvedimento. 4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito del contingente fissato nei commi 1 e 2, soltanto in favore dei funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi statutari delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2. 5. Fino al limite massimo del 50 per cento, con arrotondamento all'unita' del contingente assegnato a ciascuna organizzazione sindacale, i dirigenti sindacali di cui al comma 4, possono fruire dei distacchi sindacali anche frazionatamente, per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno, previo accordo dell'organizzazione sindacale con l'Amministrazione. 6. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. 7. Ai funzionari della carriera prefettizia che fruiscono del distacco per motivi sindacali compete la componente stipendiale di base e la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco. Ai predetti funzionari compete anche la retribuzione di risultato, nella misura minima prevista per la qualifica di appartenenza.
Nota all'art. 12 e 13: - L'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e' riportato nelle note alle premesse.
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| Art. 13. Permessi sindacali
1. Per l'espletamento del proprio mandato, i funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi statutari delle organizzazioni sindacali rappresentative, di cui al comma 2 dell'articolo 12, nonche' i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, possono fruire di permessi sindacali con le modalita' e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo. Il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia effettua la ripartizione annuale dei permessi tra le organizzazioni sindacali rappresentative. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente complessivo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili viene calcolato in ragione di novanta minuti annui, per ciascun funzionario della carriera prefettizia effettivamente in servizio, anche in posizione di comando o fuori ruolo alla medesima data e, per gli anni successivi, alla data del 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui avviene la ripartizione di cui al comma 4. 3. Le Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale dei funzionari della carriera prefettizia continuano, comunque, a fruire dei permessi sindacali pro-rata, fino all'entrata in vigore del nuovo decreto del Ministro per la funzione pubblica, concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. 4. Alla ripartizione del monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali, calcolato ai sensi del comma 2 tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della carriera prefettizia, provvede il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, previo accertamento del grado di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali legittimate e sentite le medesime organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore annuo dei permessi sindacali la quota pari al 10 per cento e' attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante e' attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per il versamento dei contributi sindacali e accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui si effettua la rilevazione. Nel periodo 1° gennaio - 31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'amministrazione puo' autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25 per cento del contingente annuale previsto per ciascuna organizzazione sindacale avente diritto nell'anno precedente. 5. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 4, tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e del particolare ordinamento della carriera prefettizia, in favore dei funzionari di cui al comma 1 sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai commi 2 e 4, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'amministrazione. 6. I dirigenti sindacali, che intendono fruire dei permessi sindacali di cui ai commi 2 e 4, devono darne comunicazione scritta, tre giorni prima, al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, e al funzionario responsabile della struttura in cui il dirigente sindacale presta servizio, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. Qualora sussistano motivi di urgenza segnalati dalle organizzazioni sindacali, la domanda puo' essere presentata entro le ventiquattro ore antecedenti la fruizione del permesso sindacale. Il permesso si intende concesso qualora l'amministrazione non comunichi, in forma scritta, tempestivamente, ossia prima della fruizione, che alla concessione dello stesso ostano eccezionali e motivate esigenze di funzionalita' della struttura di riferimento. 7. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto, l'organizzazione sindacale interessata provvedera' a darne comunicazione al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia e al funzionario responsabile della struttura. 8. Tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali, i permessi sindacali sono autorizzati in misura non superiore alle sei ore giornaliere per un massimo mensile, per ciascun dirigente sindacale, di 30 ore, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 5. 9. Nel limite del 50 per cento del monte ore assegnato, l'amministrazione puo' autorizzare permessi di durata superiore al limite di cui al comma 8, su richiesta nominativa delle organizzazioni sindacali aventi titolo, avanzata entro il termine di trenta giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto. 10. L'amministrazione, verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta. 11. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione e sono retribuiti.
Nota all'art. 12 e 13: - L'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e' riportato nelle note alle premesse.
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| Art. 14. Aspettative e permessi sindacali non retribuiti
1. I funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie organizzazioni sindacali rappresentative, di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica, concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, possono fruire di aspettative sindacali non retribuite. Il tempo trascorso in aspettativa non e' computato ai fini della progressione in carriera. I dirigenti sindacali che cessano da tale posizione prendono nel ruolo il posto di anzianita' che loro spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa. 2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, il quale acquisisce per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed emana il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, e' considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. 3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'organizzazione sindacale interessata comunica la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto. La revoca puo' essere richiesta in ogni momento. La richiesta di revoca e la conferma sono comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia che adotta i provvedimenti consequenziali nel solo caso di revoca. 4. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 2 per la concessione delle aspettative sindacali non retribuite, e' consentito, per motivi di urgenza segnalati dalle organizzazioni sindacali, l'utilizzo provvisorio in aspettativa dei dipendenti interessati a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima. 5. I funzionari della carriera prefettizia, di cui all'articolo 13, comma 1, del presente decreto, possono fruire, con le modalita' di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo 13, di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale, nonche' alle riunioni degli organi collegiali statutari delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre ai rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 4 del citato articolo 13. 6. Per i funzionari della carriera prefettizia, di cui al presente articolo, i contributi figurativi previsti in base all'articolo 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito.
Note all'art. 14: - L'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta l'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica). «Art. 8 (Contributi figurativi). - Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e' determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale. Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente e' determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire e' determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione. Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare e' determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta e' integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi. I periodi di sospensione, per i quali e' ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione cui e' riferita l'integrazione salariale. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di riduzione d'orario, per i quali e' ammessa l'integrazione salariale, sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il datore di lavoro e' tenuto a fornire i dati necessari per il calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti commi secondo criteri e modalita' stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa e' pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna giornata e' quella determinata ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l'anno solare in cui si collocano i periodi riconosciuti figurativamente. In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate della retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche. Restano ferme in materia le disposizioni dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per il trasferimento dei contributi figurativi ad altri enti previdenziali per richieste presentate dai lavoratori dopo l'entrata in vigore della presente legge.».
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| Art. 15. Adempimenti dell'amministrazione in materia di distacchi, permessi e aspettative sindacali
1. Il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia procede all'accertamento delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, ai fini di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 e agli articoli 12, comma 2, e 13, comma 3, del presente decreto. Il dato associativo e' espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. A tal fine rileva il numero delle trattenute per il contributo sindacale effettivamente operate tramite delega di cui e' titolare il soggetto sindacale. Per le deleghe rilasciate nel mese di dicembre dell'anno di riferimento della rilevazione, la lettura viene effettuata dalla busta paga del mese di gennaio immediatamente successivo. Il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia fornisce alle rispettive organizzazioni nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e li confronta con esse in vista della loro certificazione e della sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con il predetto Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. Il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica. 2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma a una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe, delle quali risultino titolari, purche' il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarita' delle deleghe che a esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. 3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e' tenuta a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente. 4. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 3, e' tenuto a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo della data in cui e' stato fruito il permesso e il numero delle ore utilizzate. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto. 5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre ispezioni nei confronti del Ministero dell'interno, qualora non ottemperi tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 3 e 4 e puo' fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalla stessa Amministrazione ai sensi dell'articolo 12, comma 3, e dell'articolo 14, comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dal Ministero dell'interno ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni. 6. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 3 e 4, distinti per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 7. I funzionari responsabili delle strutture che dispongono o consentono l'utilizzazione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione di quanto previsto negli articoli 12, 13 e 14 sono responsabili personalmente.
Note all'art. 15: - L'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e' riportato nelle note alle premesse. - La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, reca «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.». - Si riporta l'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge quadro sul pubblico impiego): «Art. 16 (Relazione al Parlamento). - Nella relazione al Parlamento di cui all'art. 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttivita', le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione. La relazione e' allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione previsionale e programmatica di cui al comma precedente e' accompagnata da una apposita relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di stipulazione.».
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| Art. 16. Tutela del dirigente sindacale
1. Il funzionario della carriera prefettizia, dirigente sindacale, che rientra in servizio al termine del distacco o dell'aspettativa sindacale conserva l'anzianita' maturata. In ragione della peculiarita' delle funzioni svolte e della particolarita' dell'ordinamento della carriera allo stesso funzionario e' conferito un posto di funzione corrispondente a quello ricoperto prima del distacco e dell'aspettativa, e lo stesso puo', a domanda, essere trasferito, con precedenza rispetto ad altri richiedenti in una sede della propria amministrazione quando dimostri di avervi svolto attivita' sindacale e di avervi avuto il domicilio nell'ultimo anno, ove sussista un posto in organico e un equivalente posto di funzione. 2. Fatto salvo quanto previsto nel comma 3, al dirigente sindacale che rientra in servizio al termine del distacco frazionato e' conferito il posto di funzione corrispondente a quello ricoperto prima del distacco nell'ambito della stessa sede di servizio. 3. Il trasferimento dei dirigenti sindacali indicati all'articolo 13, comma 1, in un ufficio ubicato nella stessa o in un'altra sede di servizio puo' essere disposto solo previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza. 4. La disposizione del comma 3 si applica fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale. 5. Il dirigente di cui al comma 1 non puo' essere discriminato per l'attivita' svolta in tale qualita', ne' puo' essere assegnato ad attivita' che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa. 6. La valutazione annuale del funzionario in distacco ai sensi dell'articolo 12 e' effettuata direttamente dal Consiglio di amministrazione, previa proposta per i viceprefetti aggiunti della commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sulla base del servizio prestato e delle valutazioni operate in precedenza. In caso di fruizione del distacco in forma frazionata, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, si applicano gli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. 7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche alle fattispecie previste dagli articoli 7, commi 1 e 5, e 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. 8. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.
Nota all'art. 16: - Si riportano gli articoli 7, 9, 16, 17 e 18 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139: «Art. 7 (Progressione in carriera). - 1. Il passaggio alla qualifica di viceprefetto avviene, con cadenza annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante valutazione comparativa alla quale sono ammessi i viceprefetti aggiunti con almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera che, avendo svolto il tirocinio operativo di durata di nove mesi presso le strutture centrali dell'amministrazione dell'interno nell'ambito del corso di formazione iniziale di cui all'art. 5, hanno prestato servizio presso gli uffici territoriali del governo per un periodo complessivamente non inferiore a tre anni. 2. I funzionari positivamente valutati ai sensi del comma 1 sono ammessi al corso di formazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a). Il corso di formazione si conclude con un esame finale a seguito del quale al funzionario e' attribuito un punteggio espresso in centesimi. La graduatoria, formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di valutazione comparativa per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale, determina la posizione di ruolo nella qualifica di viceprefetto. 3. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione sono stabilite dal comitato direttivo della scuola superiore dell'amministrazione dell'interno. 4. Le promozioni alla qualifica di viceprefetto decorrono agli effetti giuridici ed economici dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. 5. Con cadenza triennale il consiglio di amministrazione effettua, agli esclusivi fini dell'aggiornamento delle posizioni nei ruoli di anzianita' dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, una valutazione dei titoli di servizio di cui all'art. 8, comma 1. A tali fini vengono rispettivamente valutati i viceprefetti e i viceprefetti aggiunti con almeno tre anni di servizio nella qualifica. Il consiglio di amministrazione, per i viceprefetti, provvede su proposta di una commissione nominata con decreto del Ministro dell'interno, composta da tre prefetti, di cui uno scelto tra quelli preposti alle attivita' di valutazione e di controllo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e due scelti tra prefetti che abbiano svolto incarichi di funzione in ambito sia centrale che periferico; per i viceprefetti aggiunti, su proposta della commissione per la progressione in carriera prevista dall'art. 17.». «Art. 9 (Nomina a prefetto). - 1. La nomina a prefetto e' conferita con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle disponibilita' di organico e nel rispetto della riserva per il personale della carriera prefettizia prevista dall'art. 236 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministro dell'interno costituisce, su designazione del Consiglio di amministrazione, una commissione consultiva composta da cinque membri di cui due, oltre al capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, scelti tra i capi di dipartimento e due tra i prefetti titolari di uno degli uffici territoriali del Governo nelle sedi capoluogo di regione identificate come aree metropolitane. Con il decreto di costituzione e' individuato il componente della commissione chiamato a svolgere le funzioni di presidente e sono indicati due componenti supplenti, uno titolare dell'incarico di capo di dipartimento e l'altro titolare di un ufficio territoriale del governo nelle sedi capoluogo di regione identificate come aree metropolitane. 3. La commissione consultiva individua, sulla base delle schede valutative annuali di cui all'art. 16, comma 4, delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nella carriera, i funzionari aventi la qualifica di viceprefetto ritenuti idonei alla nomina a prefetto, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili. I funzionari selezionati sono indicati, secondo l'ordine alfabetico, in un apposito elenco all'occorrenza suscettibile di aggiornamento. 4. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione. 5. Restano ferme le disposizioni dell'art. 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Ai fini dell'applicazione della riserva nella nomina a prefetto prevista dal primo comma del suddetto articolo, la commissione consultiva di cui al comma 2 e' costituita, su proposta del consiglio di amministrazione, oltre che dal capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, dal capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da altro titolare di incarico di capo di dipartimento e da due prefetti nominati tra i dirigenti dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Sono indicati come membri supplenti il vice direttore generale vicario della pubblica sicurezza e un prefetto nominato tra i dirigenti dell'amministrazione della pubblica sicurezza.». «Art. 16 (Valutazione annuale dei funzionari). - 1. Ai fini della valutazione annuale i funzionari della carriera prefettizia con la qualifica di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto presentano entro il 31 gennaio una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. I contenuti della relazione ed i criteri per la relativa compilazione sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il consiglio di amministrazione, tenuto conto delle esigenze di valutazione dei funzionari ai fini sia della verifica dei risultati conseguiti secondo le disposizioni di cui all'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che, limitatamente ai viceprefetti aggiunti, della progressione in carriera. 2. La relazione e' presentata dai funzionari di cui al comma 1, in relazione alla struttura di rispettiva appartenenza, al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo, al capo del dipartimento o dell'ufficio di livello equivalente e al responsabile degli uffici di diretta collaborazione del Ministro. 3. Per ciascuno dei funzionari aventi la qualifica di viceprefetto aggiunto, i responsabili delle strutture di cui al comma 2 redigono una scheda di valutazione complessiva sulla base della relazione predisposta dall'interessato e degli elementi forniti dal titolare dell'ufficio presso cui il funzionario presta servizio. La scheda di valutazione, comunicata all'interessato e corredata della relazione dallo stesso presentata ai sensi del comma 1, e' inoltrata entro il 31 marzo alla commissione per la progressione in carriera, che formula al consiglio di amministrazione le proposte di attribuzione del punteggio complessivo entro il limite massimo di cento. Il consiglio di amministrazione attribuisce il punteggio complessivo, motivando le decisioni adottate in difformita' dalla proposta della commissione. Un punteggio superiore ad ottanta puo' essere attribuito nei limiti massimi di un terzo del personale con qualifica di viceprefetto aggiunto. 4. Per i funzionari con la qualifica di viceprefetto, i responsabili delle strutture di cui al comma 2 redigono una scheda valutativa, sulla base della relazione presentata dall'interessato, da comunicare al medesimo entro il 31 marzo. 5. Con lo stesso decreto ministeriale di cui al comma 1 sono determinati specifici criteri per la formulazione delle schede valutative di cui ai commi 3 e 4. 6. Le schede di cui ai commi 3 e 4 sono inserite nel fascicolo personale e vengono prese in considerazione anche ai fini dell'affidamento di ulteriori incarichi e della attribuzione annuale della retribuzione di risultato.». «Art. 17 (Commissione per la progressione in carriera). - 1. Ai fini della valutazione di cui all'art. 16 e della progressione in carriera di cui all'art. 7, comma 1, con decreto del Ministro dell'interno e' istituita una commissione presieduta da un prefetto scelto tra quelli preposti alle attivita' di controllo e valutazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e composta da tre viceprefetti, due in servizio presso gli uffici territoriali del Governo ed uno presso gli uffici centrali, scelti secondo il criterio della rotazione. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Per il biennio di operativita' della commissione, alla copertura dei posti di funzione dei viceprefetti che la compongono si provvede con le modalita' di cui all'art. 10, comma 1. Alla sostituzione del viceprefetto che al momento della nomina a componente della commissione esercita le funzioni vicarie presso un ufficio territoriale del Governo, si provvede mediante affidamento interinale dell'incarico ad altro viceprefetto. 2. Ai lavori della commissione partecipa, in qualita' di relatore senza facolta' di voto, il capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, o un suo delegato.». «Art. 18 (Consiglio di amministrazione). - 1. Per la trattazione degli affari relativi al personale della carriera prefettizia, il consiglio di amministrazione di cui all'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' integrato dai prefetti titolari pro tempore di tre uffici territoriali del Governo, rispettivamente dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale-insulare. Con decreto del Ministro dell'interno e' stabilito il criterio di rotazione biennale, nei predetti ambiti territoriali, degli uffici territoriali del Governo, i cui prefetti assumono le funzioni di componenti del consiglio di amministrazione, garantendo la presenza di due prefetti-commissari del Governo.».
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| Art. 17. Accordi decentrati
1. Gli accordi decentrati sono stipulati ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, a livello centrale e periferico. 2. L'accordo decentrato, da stipularsi a livello centrale, senza comportare alcun onere aggiuntivo, riguarda: a) individuazione di misure idonee a favorire la mobilita' di sede aggiuntive rispetto a quelle previste per i funzionari non assegnatari di alloggi da parte dell'amministrazione dell'interno; b) attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 11, comma 5, in materia di reperibilita'; c) criteri generali per l'utilizzo delle somme afferenti al fondo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, ferme restando le modifiche ed integrazioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293 e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 179, nonche' criteri generali per la verifica della sussistenza delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dello stesso; d) individuazione delle funzioni i cui titolari sono esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modifiche ed integrazioni; e) definizione della misura del trattamento accessorio, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e senza oneri aggiuntivi, entro valori annui lordi per tredici mensilita' ricompresi negli importi minimi e massimi indicati rispettivamente all'articolo 22, comma 9, e all'articolo 23, comma 1, nei casi di variazione del decreto del Ministro dell'interno con il quale sono determinate le posizioni funzionali dei funzionari della carriera prefettizia; f) definizione della misura del trattamento accessorio, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e senza oneri aggiuntivi, entro valori ricompresi negli importi minimi e massimi indicati rispettivamente all'articolo 22, comma 9, e all'articolo 23, comma 1, nelle fattispecie previste dall'articolo 22, comma 17. 3. Accordi decentrati, da stipularsi a livello di uffici centrali e periferici, senza comportare alcun onere aggiuntivo, riguardano: a) verifica dell'applicazione dei criteri di valutazione ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato; b) attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 11, comma 6, in materia di reperibilita'. 4. L'individuazione dei titolari degli uffici centrali e periferici componenti la delegazione di parte pubblica e' effettuata dall'Amministrazione dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Amministrazione dell'interno convoca le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, entro trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.
Note all'art. 17: - L'art. 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316 (Recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000-2001 per gli aspetti normativi e retributivi), come modificato dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252 (Recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005 per gli aspetti giuridici ed il biennio 2002-2003 per gli aspetti economici per il personale della carriera prefettizia ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139): «Art. 20 (Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato). - 1. A decorrere dall'anno 2001 e' istituito il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, al cui finanziamento si provvede mediante utilizzo delle seguenti risorse finanziarie: a) risorse relative alla erogazione dei compensi per lavoro straordinario nell'ammontare utilizzato nell'anno 2000 ad esclusione di quelle derivanti dall'assegnazione per consultazioni elettorali, referendarie ed eventi calamitosi; b) risparmi di gestione riferiti alla spesa del personale della carriera prefettizia, escluse le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo; c) somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; d) somme derivanti da disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi, che comportano incrementi retributivi per il personale della carriera prefettizia ad esclusione della speciale indennita' prevista dall'art. 5, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dell'indennita' di cui all'art. 43, comma 20, della stessa legge; e) a decorrere dal 1° luglio 2001 quota parte delle somme assegnate in occasione delle consultazioni elettorali per fronteggiare le maggiori attivita' rese dal personale della carriera prefettizia; tale quota va determinata in occasione di ogni consultazione con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro dell'interno; f) a decorrere dal 1° luglio 2001 quota parte delle somme assegnate a seguito di eventi calamitosi e situazioni di emergenza per fronteggiare le maggiori attivita' rese dal personale della carriera prefettizia; tale quota dovra' essere determinata in sede di ordinanza adottata dalla competente autorita'; g) retribuzione individuale di anzianita' del personale della carriera prefettizia cessato dal servizio con le modalita' indicate nell'art. 19; h) i compensi derivanti dall'espletamento di tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio, attribuite al personale della carriera prefettizia in relazione alla qualifica di appartenenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto; i) un importo pari a L. 761.000 lorde mensili pro-capite per tredici mensilita', alla cui copertura si provvede con l'utilizzo delle risorse previste per la categoria dall'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2. Le risorse di cui alla lettera i) del comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera prefettizia in servizio alla data del 31 dicembre 1999. 3. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 sono confermati gli importi di retribuzione accessoria corrisposti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto. In tale periodo i compensi per lavoro straordinario di cui al comma 1, lettera a), possono essere corrisposti nel limite complessivo del 50 per cento della spesa agli stessi scopi destinata nell'anno 2000. Dal 1° luglio 2001 sono poste a carico del fondo le somme relative alla corresponsione delle pregresse componenti di salario accessorio spettanti durante il semestre precedente, inclusi anche i compensi per lavoro straordinario di cui al comma 1, lettera a). 4. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, una quota, di regola, pari al venti per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato, ad eccezione delle somme di cui alle lettere e) ed f) che vanno ripartite, mediante decreto del Ministro dell'interno, tra il personale impegnato, rispettivamente, nelle operazioni elettorali e di protezione civile. 5. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.». - Si riporta l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252 (Recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005 per gli aspetti giuridici ed il biennio 2002-2003 per gli aspetti economici per il personale della carriera prefettizia ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139): «Art. 15 (Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato). - 1. Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie: a) Euro 139,63 pro capite per tredici mensilita' per l'anno 2002; b) Euro 249,70 pro capite per tredici mensilita' per l'anno 2003. 2. All'art. 20, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, le parole: «una quota pari al venti per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una quota, di regola, pari al venti per cento». 3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.». - Si riporta l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293 (Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera prefettizia, relativo al biennio economico 2004-2005, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139): «Art. 5 (Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato). - 1. Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, ferme restando le modifiche ed integrazioni previste dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie: a) Euro 60,22 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 per tredici mensilita'; b) Euro 167,58 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2005 al 30 aprile 2005 per quattro mensilita'; c) Euro 177,22 lordi mensili pro capite dal 1° maggio 2005 al 31 dicembre 2005 per nove mensilita'. 2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.». - Si riporta l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 179 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo relativo al biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera prefettizia): «Art. 2 (Incremento del fondo di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2005, con effetto dal 1° gennaio 2006, la quota parte delle risorse stanziate dall'art. 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinata al personale della carriera prefettizia, quantificata in euro 758.000 lordo/dipendente, confluisce nel fondo di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate nella misura di due terzi ad incentivare ulteriormente la mobilita' di sede, disposta per le esigenze dell'amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. In sede di accordi decentrati a livello centrale, saranno fissati i criteri, le modalita' di determinazione dell'incentivo, nonche' le forme di pubblicita' delle procedure di mobilita'. La restante parte delle risorse disponibili sara' utilizzata anche per le finalita' di cui all'art. 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293. 3. Le somme eventualmente non utilizzate rimangono nella disponibilita' del fondo di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293.». - La legge 12 giugno 1990, n. 146, reca «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge.». - L'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e' riportato nelle note alle premesse.
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| Art. 18. Copertura assicurativa
1. Ai fini della copertura assicurativa, di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono individuati i seguenti criteri: a) totale copertura a garanzia della responsabilita' civile, inerente le attivita' connesse a compiti istituzionali, derivante ai funzionari della carriera prefettizia per le perdite patrimoniali e/o danni involontariamente cagionati a terzi; b) estensione della copertura anche alle ulteriori attivita' che possono essere svolte dai predetti funzionari connesse ad incarichi direttamente o indirettamente riferibili a compiti e doveri d'ufficio; c) copertura degli oneri di patrocinio legale; d) retroattivita' e ultrattivita' della copertura assicurativa; e) previsione della possibilita' per il dirigente di aumentare i massimali e «area dei rischi» coperta con il versamento di una quota individuale aggiuntiva.
Nota all'art. 18: - Si riporta l'art. 22 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139: «Art. 22 (Copertura assicurativa del rischio di responsabilita' civile). - 1. L'amministrazione dell'interno garantisce, nei riguardi dei funzionari prefettizi, la copertura assicurativa del rischio di responsabilita' civile connesso all'esercizio delle funzioni e dei compiti propri della carriera e all'espletamento dei diversi incarichi conferiti ai sensi delle vigenti disposizioni. 2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla applicazione del comma 1 si provvede destinando una aliquota percentuale dei compensi corrisposti al personale della carriera prefettizia per l'espletamento degli incarichi di commissario presso gli enti locali, di commissario straordinario del Governo ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di commissario straordinario ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, di componente del comitato regionale di controllo o della commissione statale di controllo sugli atti delle regioni, nonche' dei compensi attribuiti ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui il funzionario prefettizio presta servizio o su designazione della stessa e non direttamente inerenti ai compiti e ai doveri d'ufficio. 3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'amministrazione dell'interno determina, entro il 30 novembre di ogni anno, le risorse occorrenti, sulla base dei criteri di copertura assicurativa del rischio di responsabilita' civile definiti con il procedimento negoziale di cui al capo II, stabilendo l'aliquota percentuale dei compensi di cui al comma 2 soggetta a versamento. 4. I soggetti tenuti alla corresponsione del compenso detraggono dall'importo complessivamente dovuto la quota parte corrispondente all'aliquota percentuale di cui al comma 3 e provvedono a versarla direttamente all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativa alle spese per la copertura assicurativa del rischio di responsabilita' civile. 5. Le somme che, alla fine di ciascun esercizio finanziario, risultano eccedenti il fabbisogno affluiscono nel fondo di cui all'art. 32. 6. Ai funzionari della carriera prefettizia incaricati della provvisoria amministrazione degli enti locali e' assicurata la difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 44 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.».
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| Art. 19. Struttura del trattamento economico
1. La struttura del trattamento economico onnicomprensivo dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia e' articolata nelle seguenti componenti: a) stipendio tabellare; b) retribuzione individuale di anzianita' come risultante dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, nonche' quella gia' in godimento alla data del 16 giugno 2000 per i funzionari della carriera prefettizia di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139; c) retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile; d) retribuzione di risultato, in relazione ai risultati conseguiti. 2. Al personale nominato o inquadrato alla qualifica di prefetto proveniente dai ruoli dirigenziali della Polizia di Stato, al fine di assicurare omogeneita' di indirizzo, e' riconosciuta la retribuzione individuale di anzianita' con le modalita' di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, riferita alla progressione economica per classi e scatti biennali e relativi ratei maturati alla data del 16 giugno 2000.
Note all'art. 19: - Si riporta l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316: «Art. 19 (Retribuzione individuale di anzianita). - 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di essere corrisposti con effetto dal 17 giugno 2000. Il valore degli aumenti biennali in godimento, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. 2. La retribuzione individuale di anzianita' in godimento alla data di cui al comma 1 viene mantenuta al singolo funzionario per tutta la progressione di carriera sotto forma di assegno personale non riassorbibile ne' rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita, nonche' della tredicesima mensilita'. La frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra a far parte del predetto assegno a decorrere dalla data di compimento del periodo previsto dalla preesistente normativa per l'attribuzione della classe o dello scatto. 3. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, la retribuzione individuale di anzianita' dei funzionari cessati viene attribuita al fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, di cui all'art. 20, secondo le modalita' indicate dal comma 4. 4. A decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo di cui al comma 3 l'intero importo delle retribuzioni individuali di anzianita' dei funzionari prefettizi cessati, valutato in relazione al numero di mensilita' residue rispetto alla data di cessazione, computandosi a tal fine oltre alla tredicesima mensilita' le frazioni di mese residue superiori a quindici giorni. Per l'anno successivo il predetto importo e' rapportato ad anno.». - Si riporta l'art. 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139: «Art. 34 (Inquadramenti nelle qualifiche). - 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, il personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui al quadro A della tabella I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato come segue: a) i prefetti di prima classe ed i prefetti sono inquadrati nella qualifica di prefetto; b) i viceprefetti ed i viceprefetti ispettori sono inquadrati nella qualifica di viceprefetto; c) i viceprefetti ispettori aggiunti, i direttori di sezione, i consiglieri di prefettura nonche' i vice consiglieri di prefettura sono inquadrati nella qualifica di viceprefetto aggiunto. 2. Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 1 sono effettuati, espletate le operazioni di scrutinio per il conferimento dei posti disponibili al 31 dicembre 1999, secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. 3. Il personale di cui al comma 1, lettera c), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' maturata. 4. Le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano anche al personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, permane in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, e dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. 5. La rideterminazione del trattamento economico corrisposto al personale della carriera prefettizia alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle qualifiche di provenienza, e' rimessa alla prima applicazione del procedimento negoziale ai sensi dell'art. 39.».
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| Art. 20. Stipendio tabellare
1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 lo stipendio tabellare e' stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': prefetto: Euro 87.445,00; viceprefetto: Euro 57.446,00; viceprefetto aggiunto: Euro 41.340,00. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 lo stipendio tabellare e' rideterminato per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': prefetto: Euro 88.917,00; viceprefetto: Euro 58.589,00; viceprefetto aggiunto: Euro 42.163,00. 3. A decorrere dal 1° febbraio 2007 lo stipendio tabellare e' stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': prefetto: Euro 91.094,00; viceprefetto: Euro 60.279,00; viceprefetto aggiunto: Euro 43.377,00. 4. A decorrere dal 31 dicembre 2007 lo stipendio tabellare e' rideterminato per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': prefetto: Euro 91.247,00; viceprefetto: Euro 60.396,00; viceprefetto aggiunto: Euro 43.464,00. 5. Lo stipendio tabellare di cui ai commi precedenti contiene ed assorbe l'indennita' integrativa speciale negli importi di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. Il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.
Note all'art. 20: - Si riporta l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316 (Recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000/2001 per gli aspetti normativi e retributivi). «Art. 18 (Indennita' integrativa speciale). - 1. A decorrere dal 17 giugno 2000 l'indennita' integrativa speciale spettante per ciascuna qualifica della carriera prefettizia e' determinata nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilita': Prefetto ................ L. 17.498.000 Viceprefetto ............ " 16.006.000 Viceprefetto aggiunto ... " 12.860.000».
- Si riporta l'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare):
«Art. 2 (Armonizzazione). - 10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.».
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| Art. 21. Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato
1. Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, ferme restando le modifiche ed integrazioni successivamente intervenute, continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie: a) Euro 4,72 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 per tredici mensilita'; b) Euro 51,43 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2007 al 30 dicembre 2007 per tredici mensilita'; c) Euro 55,91 lordi mensili pro capite dal 31 dicembre 2007 per tredici mensilita'. 2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.
Nota all'art. 21: - L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, e' riportato nelle note all'art. 17.
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| Art. 22. Retribuzione di posizione
1. La retribuzione di posizione - parte fissa e' stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita' a decorrere dal 1° gennaio 2006: a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: Euro 22.685,00; b) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto: Euro 12.855,00; c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto: Euro 6.729,00. 2. La retribuzione di posizione - parte fissa e' stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita' a decorrere dal 1° gennaio 2007: a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: Euro 23.042,00; b) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto: Euro 13.085,00; c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto: Euro 6.852,00. 3. La retribuzione di posizione - parte fissa e' stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita' a decorrere dal 1° febbraio 2007: a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: Euro 23.571,00; b) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto: Euro 13.425,00; c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto: Euro 7.032,00. 4. La retribuzione di posizione - parte fissa e' stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita' a decorrere dal 31 dicembre 2007: a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: Euro 23.610,00; b) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto: Euro 13.449,00; c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto: Euro 7.046,00. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2006 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con il decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, e' rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera a): Euro 35.069,00; b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera b): Euro 30.351,00; c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera c): Euro 24.481,00; d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera d): Euro 23.095,00; e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera e): Euro 18.826,00; f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera f): Euro 15.134,00; g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera g): Euro 11.225,00. 6. A decorrere dal 27 marzo 2006 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con il decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, e' rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera a): Euro 35.071,00; b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera b): Euro 30.352,00; c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera c): Euro 24.482,00; d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera d): Euro 23.096,00; e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera e): Euro 18.827,00; f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera f): Euro 15.134,00; g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera g): Euro 11.226,00. 7. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con il decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, e' rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera a): Euro 35.493,00; b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera b): Euro 30.717,00; c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera c): Euro 24.777,00; d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera d): Euro 23.376,00; e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera e): Euro 19.056,00; f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera f): Euro 15.318,00; g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera g): Euro 11.361,00. 8. A decorrere dal 1° febbraio 2007 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con il decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, e' rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera a): Euro 36.118,00; b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera b): Euro 31.258,00; c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera c): Euro 25.213,00; d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera d): Euro 23.791,00; e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera e): Euro 19.397,00; f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera f): Euro 15.590,00; g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera g): Euro 11.561,00. 9. A decorrere dal 31 dicembre 2007 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006, e successive modifiche e integrazioni, e' rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera a): Euro 36.161,00; b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera b): Euro 31.296,00; c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera c): Euro 25.243,00; d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera d): Euro 23.819,00; e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera e) : Euro 19.421,00; f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera f): Euro 15.609,00; g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera g): Euro 11.575,00. 10. Ai funzionari della carriera prefettizia, per il periodo intercorrente tra la data di conseguimento della qualifica superiore, e quella del conferimento dell'incarico connesso alla nuova qualifica, competono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato nelle misure minime previste per la qualifica acquisita, salvo recupero delle maggiori somme corrisposte in caso di mancato superamento del corso. 11. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ai quali non vengano corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi titolo, spetta la retribuzione di posizione nella misura corrispondente a quella di cui alle lettere b), e) e g) dei commi da 5 a 9, in relazione alle rispettive decorrenze e alla qualifica rivestita. Qualora i predetti emolumenti vengano corrisposti in misura inferiore agli importi relativi alle predette lettere a titolo di retribuzione di posizione, il Ministero dell'interno eroga la differenza. 12. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, all'atto del rientro e' comunque assicurata, nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi, la retribuzione di posizione nella misura minima prevista per la qualifica posseduta, nelle more del conferimento dell'incarico e, comunque, per un periodo massimo di due mesi. 13. Nel caso di avvicendamento negli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di gabinetto secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto ministeriale 3 dicembre 2003, l'amministrazione provvede al conferimento di un nuovo incarico, ove possibile di fascia corrispondente a quella posseduta, assicurando, comunque, il mantenimento del trattamento accessorio in godimento per un periodo non superiore a tre mesi, nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi. 14. Per i funzionari che ricoprono incarichi di particolare rilevanza previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, individuati nell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, la retribuzione di posizione e' rideterminata, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a decorrere dal 1° gennaio 2006: incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): Euro 38.561,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): Euro 32.765,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): Euro 24.922,00. 15. Per i funzionari che ricoprono incarichi di particolare rilevanza previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, individuati nell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, la retribuzione di posizione e' rideterminata, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a decorrere dal 27 marzo 2006: incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): Euro 38.563,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): Euro 33.375,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): Euro 25.175,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale e): Euro 20.521,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale f): Euro 16.344,00; a decorrere dal 1° gennaio 2007: incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): Euro 39.031,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): Euro 33.780,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): Euro 25.476,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale e): Euro 20.772,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale f): Euro 16.544,00; a decorrere dal 1° febbraio 2007: incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): Euro 39.724,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): Euro 34.379,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): Euro 25.923,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale e): Euro 21.146,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale f): Euro 16.840,00; a decorrere dal 31 dicembre 2007: incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): Euro 39.772,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): Euro 34.421,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): Euro 25.968,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale e): Euro 21.172,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale f): Euro 16.860,00. 16. In caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, le misure della retribuzione di posizione, correlate alla ridefinizione delle posizioni funzionali, sono determinate in sede di contrattazione decentrata, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera e), del presente decreto. 17. Al funzionario prefettizio, per l'espletamento degli incarichi individuati dal decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, compete comunque un unico trattamento economico accessorio. Nei casi di temporaneo conferimento di un ulteriore o diverso incarico, nei casi di sostituzione a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per periodi non inferiori a tre mesi, nonche' in quelli di conferimento temporaneo di incarico riconducibile a posizione funzionale superiore, limitatamente al periodo di espletamento degli stessi, la misura del trattamento accessorio e' definita in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi.
Nota all'art. 22: - Si riportano gli articoli 10, 20 e 25 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139: «Art. 10 (Individuazione dei posti di funzione). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei ministeri e di accorpamento, nell'ufficio territoriale del Governo, delle strutture periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Negli uffici individuati ai sensi del presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento e' assicurata da altro funzionario della carriera prefettizia. 2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno.». «Art. 20 (Retribuzione di posizione). - 1. La componente del trattamento economico, correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi ed alle responsabilita' esercitati, e' attribuita a tutto il personale della carriera prefettizia. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione delle posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di responsabilita' e di rilevanza degli incarichi assegnati. La determinazione della retribuzione di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il predetto decreto, e' effettuata attraverso il procedimento negoziale. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente individuati, ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, gli uffici di particolare rilevanza, nonche' le sedi disagiate in relazione alle condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il servizio e' svolto. 3. Per i funzionari titolari di incarichi conferiti con provvedimento del Ministro dell'interno possono essere individuate piu' posizioni graduate, secondo la diversa rilevanza degli incarichi, tenendo conto della qualifica rivestita.». «Art. 25 (Comando e collocamento fuori ruolo). - 1. Fermi restando i comandi ed i collocamenti fuori ruolo previsti da disposizioni speciali, i funzionari della carriera prefettizia possono essere collocati in posizione di fuori ruolo, nel limite massimo di trenta unita', presso gli organi costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le autorita' indipendenti, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali dell'amministrazione. Il procedimento resta regolato dagli articoli 56, 57, 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonche' dalle relative disposizioni di attuazione. 2. Al personale della carriera prefettizia possono essere conferiti incarichi di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato con le modalita' di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche', entro il limite massimo di dieci unita', incarichi di direttore generale negli enti locali ai sensi dell'art. 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per la durata dell'incarico il funzionario e' collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 7 e 8, fermi restando i requisiti minimi di servizio previsti per il passaggio alla qualifica di viceprefetto, il servizio prestato a norma dei commi 1 e 2 e' equiparato a quello prestato in posizione funzionale analoga presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno. Ai medesimi fini, il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione con gli organi di direzione politica presso altre amministrazioni e' equiparato a quello prestato presso i corrispondenti uffici dell'amministrazione dell'interno, fermi restando i suddetti requisiti minimi di servizio.».
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| Art. 23. Retribuzione di risultato
1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, all'inizio di ogni anno determina gli importi spettanti come retribuzione di risultato, da erogare mensilmente per tredici mensilita' ai funzionari prefettizi, ivi compresi quelli in servizio presso il Commissariato dello Stato della regione Siciliana, il Rappresentante dello Stato nella regione Sardegna, la Commissione di coordinamento della Valle d'Aosta ed il Commissariato del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, tenendo conto delle risorse disponibili e degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente, in relazione alle diverse qualifiche, per entrambi gli anni 2006 e 2007, nel rispetto dei seguenti parametri: a) per i prefetti: fino a un massimo di 100; b) per i viceprefetti: fino a un massimo di 75; c) per i viceprefetti aggiunti: fino a un massimo di 50. 2. La misura della retribuzione di risultato verra' definita in sede di accordi decentrati a livello centrale, tenuto conto del sistema di valutazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
Nota all'art. 23: - Si riporta l'art. 21 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139: «Art. 21 (Retribuzione di risultato). - 1. La retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti con le risorse umane ed i mezzi disponibili rispetto agli obiettivi assegnati, e' attribuita secondo i parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto della efficacia, della tempestivita' e dell'efficienza del lavoro svolto. La valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari, al fine della determinazione della relativa retribuzione, e' effettuata annualmente con le modalita' definite con decreto del Ministro dell'interno: a) per i prefetti dal Ministro dell'interno; b) per i funzionari preposti agli uffici individuati ai sensi dell'art. 10, comma 1, rispettivamente, dal capo dell'ufficio di diretta collaborazione del Ministro, dal capo del dipartimento o dal prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo.».
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| Art. 24. Trattamento economico dei consiglieri
1. Il trattamento economico dei consiglieri di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, durante il periodo del corso di formazione e di tirocinio operativo e fino alla nomina alla qualifica di viceprefetto aggiunto e' determinato in misura pari all'ottanta per cento dello stipendio tabellare della predetta qualifica, per tredici mensilita'.
Nota all'art. 24: - Si riporta l'art. 4 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139: «Art. 4 (Accesso alla carriera). - 1. Alla carriera prefettizia si accede dalla qualifica iniziale mediante pubblico concorso con esclusione di ogni altra possibilita' di immissione dall'esterno, fatto salvo quanto previsto per la nomina a prefetto. 2. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso di laurea specialistica. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico, economico e storico-sociologico per il conseguimento della laurea specialistica prescritta per l'ammissione al concorso, nonche' i diplomi di laurea, utili ai medesimi fini, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative. Con lo stesso regolamento sono, altresi', stabilite le forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove d'esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a quattro, le modalita' di svolgimento del concorso, di composizione della commissione giudicatrice e di formazione della graduatoria, e sono individuati i diplomi di specializzazione ed i titoli di dottorato di ricerca valutabili ai fini della formazione della graduatoria. 3. Per l'ammissione al concorso e' richiesta la cittadinanza italiana, un'eta' non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi del comma 6 dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' il possesso delle qualita' morali e di condotta prescritte ai sensi dell'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 4. Nel concorso il dieci per cento dei posti e' riservato ai dipendenti dell'amministrazione civile dell'interno inquadrati nell'area funzionale C in possesso di una delle lauree indicate agli specifici fini dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 e con almeno due anni di effettivo servizio in posizione funzionale per il cui accesso e' richiesto il possesso di uno dei medesimi titoli di studio. I posti riservati non utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti agli idonei. 5. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri ed ammessi al corso di formazione iniziale di cui all'art. 5.».
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| Art. 25. Effetti del nuovo trattamento economico
1. Le misure del trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 20 e 22 hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di fine rapporto, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione degli articoli 20 e 22 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del biennio economico 2006-2007. Agli effetti dell'indennita' di fine rapporto, nonche' di quella prevista dall'articolo 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Nota all'art. 25: - Si riporta l'art. 2122 del codice civile: «Art. 2122 (Indennita' in caso di morte). - In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennita' indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e se vivevano a carico del prestatore di lavoro ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. La ripartizione delle indennita', se non vi e' accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennita' sono attribuite secondo le norme della successione legittima. E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennita'.
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| Art. 26. Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi. |
| Art. 27. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 663.500 per l'anno 2006, in euro 7.222.000 per l'anno 2007 e in euro 7.853.500 a decorrere dall'anno 2008, si provvede: per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; per l'anno 2007, quanto a euro 980.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto a euro 2.259.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e quanto a euro 3.983.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; a decorrere dall'anno 2008, quanto a euro 980.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto a euro 6.242.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e quanto a euro 631.500 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 aprile 2008 NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Amato, Ministro dell'interno Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Scotti Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2008 Ministeri istituzionali, registro n. 6, foglio n. 62
Nota all'art. 27: - L'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'art. 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'art. 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono riportati nelle note alle premesse.
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