Gazzetta n. 134 del 10 giugno 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cilento».

Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dalla regione Campania su istanza delle organizzazioni di categoria, intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cilento»;
Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la predetta istanza, tenutasi presso la sede della Camera di commercio di Napoli, il giorno 9 maggio 2008 con la partecipazione di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vinicole;
Ha espresso nella riunione del 15 maggio 2008, presente il funzionario della regione Campania, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione cosi' come specificato nel testo di seguito annesso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.
 
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DOC
CILENTO

Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Cilento» e' riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione:
«Cilento» rosso;
«Cilento» rosato;
«Cilento» bianco;
«Cilento» Aglianico anche con la menzione «riserva»;
«Cilento» Fiano.
Art. 2.
Il vino «Cilento» rosso deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni:
Aglianico: 60-75%;
Piedirosso e/o Primitivo: 15-20%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varieta' di vitigni idonei alla coltivazione in provincia di Salerno presenti fino a un massimo del 25%.
Il vino «Cilento» rosato deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni:
Sangiovese: 70-80%;
Aglianico: 10-15%;
Primitivo e/o Piedirosso: 10-15%; possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve delle varieta' di vitigni idonei alla coltivazione in provincia di Salerno da soli o congiuntamente presenti nell'ambito aziendale fino a un massimo del 10%.
Il vino «Cilento» bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni:
Fiano: 60-65%;
Trebbiano toscano: 20-30%;
Greco bianco e/o Malvasia bianca: 10-15%;
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varieta' di vitigni idonei alla coltivazione in provincia di Salerno da soli o congiuntamente presenti nell'ambito aziendale fino a un massimo del 10%.
Il vino «Cilento» Aglianico deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Aglianico per almeno l'85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varieta' di vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione in provincia di Salerno da soli o congiuntamente presenti nell'ambito aziendale fino a un massimo del 15%.
Il vino «Cilento» Fiano deve essere ottenuto dalle uve provenienti, in ambito aziendale, dai vigneti costituiti dal vitigno Fiano per almeno l'85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varieta' di vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione in provincia di Salerno da soli o congiuntamente presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve comprende in tutto o in parte i seguenti comuni in provincia di Salerno:
Agropoli, Alfano, Ascea, Camerota, Campora, Capaccio, Cannalonga, Casaletto Spartano, Casalvelino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi' Cilento, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Ornignano, Orna, Perdifumo, Perito, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccagloniosa, Rofrano, Rutino, Salento, S. Giovanni a Piro, S. Mauro Cilento, S. Mauro la Bruca, Santa Marina, Sapri, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Tonaca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Vallo della Lucania, Vibonati.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dalla confluenza del confine nord del comune di Agropoli con il mar Tirreno (foglio 198 III SO.) la linea di delimitazione segue lo stesso fino a Varco Cilentano posto a quota 25. Qui imbocca la strada che congiunge tale localita' con la strada statale n. 166 e la percorre per tutta la sua lunghezza, passando prima per Casa Rossa e poi per Casa Chiorbo (35 metri s.l.rn.). Raggiunge, quindi, la strada statale numero 166 in prossimita' del km 2,6 a quota 35 e la segue fino al km 3 circa in direzione Roccadaspide. Qui l'abbandona per proseguire la provinciale per Capaccio che percorre fino all'incrocio di questa con il confine che separa i comuni di Capaccio e Trentinara, confine che risale fino al vertice nord. Il limite della zona di produzione coincide, poi, con il confine nord dei comuni di Trentinara, Monteforte Cilento, Magliano Vetere, Stio, Campora, Novi Veglia, Rofrano, Torre Orsaia, Morigerati, Tortorella e li ingloba per intero. Segue, poi, dirigendo si verso il mare, il confine regionale. A sud l'area e' delimitata dal mar Tirreno fino alla Torre del Telegrafo sita in comune di Ascea. Da questo punto la linea di delimitazione segue la curva di livello 25 fino a raggiungere l'imbocco della galleria ferroviaria lato Salerno. Segue, poi, la linea ferroviaria fino alla galleria sotto cui passa la strada statale n. 447 tra il km 60 e il km 59, dove imbocca la strada statale su indicata in direzione Salerno seguendola fino alla localita' Bosco a quota 3, presso il km 59. Qui lascia la statale stessa per seguire la strada comunale Bosco-Scifro-Stampella fino all'incrocio con la provinciale che collega la strada statale n. 447, con Ceraso in localita' Stampella. Segue la stessa fino al confine del comune di Ceraso presso la localita' Vigna della Corte. Risale, poi, il confine tra i comuni di Ceraso e Ascea fino alla confluenza di questo con il confine di Castelnuovo Cilento che percorre fino alla linea ferroviaria. Risale questa fino alla localita' Vallo Scalo dove l'abbandona per risalire per breve tratto il confine tra i comuni di Castelnuovo Cilento e Casalvelino. Segue poi il confine tra i comuni di Salento e Casalvelino e i comuni di Omignano e Casalvelino. Percorre questo fino all'incrocio con la provinciale pedemontana che la segue escludendo le localita' Verduzzo, Conca d'Oro, Isca Lunga. Nei pressi dell'inclusa localita' Torricelli la lascia per percorrere interamente nell'ordine la strada comunale «Santa Maria ad Nives» e «Rungi» fino all'imbocco di quest'ultima con la provinciale che segue in direzione Casalvelino Marina. Imbocca, successivamente, presso il km 53 la strada statale n. 267 e la segue fino al bivio per la Marina di Casalvelino che percorre fino al demanio. Da qui segue la costa fino al punto di partenza alla confluenza del confine nord del comune di Agropoli con il mare Tirreno.
Art. 4.
Le condizioni ambientali della coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cilento» rosso, rosato, bianco, Aglianico e Fiano devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche tradizionali di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari di buona esposizione, di natura preferibilmente silicio-calcarei ubicati a un'altitudine non superiore a 450 metri s.l.m., a eccezione del comune di Moio della Civitella per il quale il limite e' posto a metri 550. Sono esclusi gli arenili, le spiagge e le pianure di fondovalle. I sesti di impianto le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve da mosto e del vino. Sono vietate le forme di allevamento espanse su tetto orizzontale ed e' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima per ettaro in coltura specializzata e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cilento» sono i seguenti:

=====================================================================
| | Titolo alcolometrico
|Produzione max uva/ha | volumico naturale
Tipologia | T | minimo % vol ===================================================================== {Cilento} rosso | 10 | 11,00 --------------------------------------------------------------------- {Cilento} rosato | 10 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- {Cilento} bianco | 10 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- {Cilento} Aglianico | | (anche riserva) | 10 | 11,50 --------------------------------------------------------------------- {Cilento} Fiano | 10 | 11,50

La resa massima delle uve per ettaro, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovra' essere riportata a detto limite attraverso un'accurata cernita delle uve.
La produzione, comunque, non deve superare del 20% il limite massimo.
La regione Campania, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione, invecchiamento obbligatorio ed imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate sull'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nelle zone delimitate.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali leali e costanti, e secondo le moderne tecniche enologiche atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.
Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino «Cilento» rosato deve attuarsi il tradizionale metodo di vinificazione che in particolare prevede lo sgrondo delle uve pigiate dopo una limitata macerazione.
Il vino a denominazione di origine controllata «Cilento» Aglianico deve essere immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento di almeno 12 mesi con decorrenza dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
Il vino «Cilento» Aglianico sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a trentasei mesi, di cui almeno dodici in botte, a partire dal 1° novembre successivo alla vendemmia, puo' portare sull'etichetta la qualificazione «riserva».
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata «Cilento» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Cilento» rosso:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: delicato, asciutto;
acidita' totale minima: 5 gr/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
estratto non riduttore minimo: 19 gr/l.
«Cilento» rosato:
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: caratteristico;
sapore: armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 17 gr/l.
«Cilento» bianco:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato caratteristico;
sapore: fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 15 gr/l.
«Cilento» Aglianico:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, corposo, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 20 gr/l.
«Cilento» Aglianico riserva.
colore: rosso rubino;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, corposo, sapido, con eventuale sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 20 gr/l.
«Cilento» Fiano:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 15 gr/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.
Art. 7.
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio» e simili.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e localita' - comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 - e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
Sulle bottiglie e altri recipienti contenenti il vino «Cilento» Aglianico deve figurare l'annata di produzione delle uve.
 
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