Gazzetta n. 134 del 10 giugno 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Terre Lariane» ed approvazione della relativa proposta di disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda formulata dalle organizzazioni di categoria - Confederazione italiana agricoltori di Como, Lecco e Sondrio, Federazione interprovinciale coltivatori diretti di Como e Lecco, Unione interprovinciale agricoltori di Como e Lecco - trasmessa per il tramite della Provincia di Lecco;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi ad Lecco il giorno 6 maggio 2008, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;
Visto il parere favorevole espresso dalla regione Lombardia;
Ha espresso, nella riunione del giorno 14 maggio 2008, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.
 
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA
TIPICA DEI VINI

«Terre Lariane»

Art. 1.
L'indicazione geografica tipica «Terre Lariane», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. La indicazione geografica tipica «Terre Lariane» e' riservata ai seguenti vini:
«Terre Lariane» Bianco, anche nelle tipologie frizzante e passito;
«Terre Lariane» Rosso, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
«Terre Lariane» rosato, anche nelle tipologie frizzante e novello;
«Terre Lariane» Verdese bianco;
«Terre Lariane» Chardonnay;
«Terre Lariane» Pinot bianco;
«Terre Lariane» Riesling;
«Terre Lariane» Sauvignon;
«Terre Lariane» Trebbiano (da Trebbiano toscano);
«Terre Lariane» Barbera;
«Terre Lariane» Cabernet sauvignon;
«Terre Lariane» Merlot;
«Terre Lariane» Marzemino;
«Terre Lariane» Croatina;
«Terre Lariane» Sangiovese:
«Terre Lariane» Schiava.
Art. 2.
I vini a indicazione geografica tipica «Terre Lariane» Bianco devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per le province di Como o di Lecco.
I vini a indicazione geografica tipica «Terre Lariane» Rosso e Rosato devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per le province di Como o di Lecco.
La indicazione geografica tipica «Terre Lariane» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Verdese bianco, Chardonnay, Pinot bianco, Riesling, Sauvignon, Trebbiano (da Trebbiano Toscano), e' riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
La indicazione geografica tipica «Terre Lariane» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Cabernet sauvignon, Merlot, Marzemino, Croatina, Sangiovese, Schiava e' riservata ai vini ottenuti da uve a bacca rossa provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per le province di Como o di Lecco, fino ad un massimo del 15%.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Terre Lariane» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni di collina e di montagna della provincia di Como:
Albavilla, Albese con Cassano, Albiolo, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Appiano Gentile, Argegno, Arosio, Asso, Barni, Bellagio, Bene Lario, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Blevio, Brenna, Brienno, Brunate, Bulgarograsso, Cabiate, Cadorago, Caglio, Cagno, Cantu', Canzo, Capiago Intimiano, Carate Urio, Carimate, Carlazzo, Carugo, Caslino d'Erba, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelmarte, Castelnuovo Bozzente, Cavallasca, Cermenate, Cernobbio, Civenna, Colonno, Como, Consiglio di Rumo, Corrido, Cremia, Cucciago, Dizzasco, Domaso, Dongo, Drezzo, Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Faloppio, Figino Serenza, Fino Mornasco, Gera Lario, Gironico, Grandate, Grandola ed uniti, Gravedona, Griante, Guanzate, Inverigo, Laglio, Lambrugo, Lasnigo, Lenno, Lezzeno, Lipomo, Longone al Segrino, Luisago, Lurago d'Erba, Lurate Caccivio, Magreglio, Mariano Comense, Maslianico, Menaggio, Merone, Mezzegra, Moltrasio, Monguzzo, Montano Lucino, Montemezzo, Montorfano, Musso, Nesso, Novedrate, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Orsenigo, Ossuccio, Pare', Pianello del Lario, Pigra, Plesio, Pognana Lario, Pontelambro, Porlezza, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Rodero, Ronago, Sala Comacina, San Fermo della Battaglia, San Siro, Schignano, Senna Comasco, Solbiate, Sorico, Sormano, Tavernerio, Torno, Tremezzo, Trezzone, Uggiate-Trevano, Valbrona, Valmorea, Valsolda, Veleso, Vercana, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia, Zelbio;
e dei seguenti comuni di collina e di montagna della provincia di Lecco: Abbadia Lariana, Airuno, Annone di Brianza, Barzago, Barzano', Bellano, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Calolziocorte, Casatenovo, Cassago Brianza, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Costamasnaga, Cremella, Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Imbersago, Introzzo, Lecco, Lierna, Lomagna, Malgrate, Mandello del Lario, Merate, Missaglia, Molteno, Monte Marenzo, Montevecchia, Monticello Brianza, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Osnago, Paderno d'Adda, Perego, Perledo, Pescate, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa Maria Hoe', Sirone, Sirtori, Sueglio, Suello, Torre De' Busi, Valgreghentino, Valmadrera, Varenna, Vendrogno, Vercurago, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Vestreno, Vigano'.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Terre Lariane», per tutte le tipologie, a tonnellate 12 per ettaro.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terre Lariane», devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
10,00% vol per «Terre Lariane» Bianco comprese le tipologie Frizzante e Passito;
10,50% vol per «Terre Lariane» Rosso comprese le tipologie Frizzante, Passito, Novello;
10,00% vol per «Terre Lariane» Rosato comprese le tipologie Frizzante e Novello;
10,00% vol per «Terre Lariane» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Verdese bianco, Chardonnay, Pinot bianco, Riesling, Sauvignon, Trebbiano (da Trebbiano toscano);
10,50% vol per «Terre Lariane» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Cabernet sauvignon, Merlot, Marzemino, Croatina, Sangiovese, Schiava.
E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
Art. 5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino e al 50% per le tipologie passito.
Art. 6.
I vini ad indicazione geografica tipica «Terre Lariane» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
«Terre Lariane» Bianco compresa la tipologia Frizzante 10,50% vol.
«Terre Lariane» Rosso compresa la tipologia Frizzante 11,00% vol.
«Terre Lariane» Rosato compresa la tipologia Frizzante 10,50% vol.
«Terre Lariane» Rosso Novello 11,00% vol.
«Terre Lariane» Rosato Novello 11,00% vol.
«Terre Lariane» Passito Bianco e «Terre Lariane» Passito Rosso 15,00% vol di cui almeno 12,00% effettivo; acidita' volatile massima: 1,5 g/l.
«Terre Lariane» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Verdese bianco, Chardonnay, Pinot bianco, Riesling, Sauvignon, Trebbiano (da Trebbiano Toscano) 10,50% vol.;
«Terre Lariane» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Cabernet sauvignon, Merlot, Marzemino, Croatina, Sangiovese, Schiava 11,00% vol.
Art. 7.
Alla indicazione geografica tipica «Terre Lariane» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
 
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