Gazzetta n. 136 del 12 giugno 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 2008
Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate ad assicurare il soccorso alla popolazione della Repubblica popolare cinese interessata dal sisma del 12 maggio 2008. (Ordinanza n. 3679).

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Repubblica popolare cinese interessata dal sisma del 12 maggio 2008;
Considerato che il sisma che ha colpito il territorio della Repubblica popolare cinese ha determinato la morte di circa trentaquattromila persone, nonche' la distruzione di citta' e villaggi, unitamente al completo isolamento di numerose zone del paese;
Considerato che la Repubblica italiana partecipa alle attivita' di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita';
Ritenuta l'ineludibile esigenza di assicurare l'urgente attivazione di interventi in deroga all'ordinamento giuridico vigente, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 26 luglio 2005, n. 152;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:

Art. 1.
1. Nel quadro delle iniziative da adottarsi in favore della Repubblica popolare cinese, per fronteggiare in un contesto di necessaria solidarieta' internazionale la situazione di criticita' indicata in premessa, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri assume e partecipa, anche avvalendosi di organismi internazionali, a tutte le iniziative ed effettua i necessari interventi di carattere umanitario utili a consentire il soccorso alla popolazione, avvalendosi delle risorse umane e materiali all'uopo necessarie.
2. Per le medesime finalita' il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato in via d'urgenza a stipulare contratti, anche a trattativa privata ovvero con affidamenti diretti, per la pronta acquisizione di forniture di beni e servizi idonei a garantire il piu' celere perseguimento degli obiettivi di cui in premessa, nonche' a stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni in favore del personale inviato in missione all'estero.
 
Art. 2.
1. Il Dipartimento della protezione civile effettua, anche per il tramite delle regioni, i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dallo stesso ed impiegate in occasione dell'evento di cui in premessa, nonche' il rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001, n. 194.
 
Art. 3.
1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza e specificamente per le attivita' negoziali il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a derogare, se necessario, sulla base di specifica motivazione e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 48, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 124, 125, 128, 130, 132, 141 e 241 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 4.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza quantificati in euro 1.800.000,00 si provvede:
quanto a euro 900.000,00 a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita';
quanto a euro 900.000,00 a carico del Ministero affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 giugno 2008
Il Presidente: Berlusconi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone