Gazzetta n. 137 del 13 giugno 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 3 giugno 2008
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» e riconoscimento della sottozona «Schioppettino di Prepotto».

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare, qualita'
e tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2006 e successive modifiche, con il quale e' stato modificato il disciplinare della predetta denominazione di origine;
Viste le domande presentate dalla Confederazione provinciale coltivatori diretti di Udine e dal Consorzio volontario per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli», intese ad ottenere il riconoscimento della nuova sottozona «Schioppettino di Prepotto» nella denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli» e la modifica del disciplinare di produzione della citata denominazione di origine;
Visto il parere favorevole della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Viste le risultanze della pubblica audizione, tenutasi a Udine il giorno 4 dicembre 2007, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini espresso nella riunione del 13 febbraio 2008 sulle sopra indicate domande, sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» e sulla proposta di disciplinare di produzione della nuova sottozona «Schioppettino di Prepotto» nella denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 57 del 7 marzo 2008;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alle proposte sopraindicate;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli», conseguenti al riconoscimento della nuova sottozona «Schioppettino di Prepotto», nonche' di apportare la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini DOC in argomento, in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;
Ritenuto altresi' di dover procedere all'aggiornamento dei codici delle tipologie dei vini della DOC in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;
Decreta:

Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli», annesso al decreto 30 marzo 2006, e' modificato ed integrato come segue:
a) l'art. 1, comma 2, e' sostituito dal seguente testo:
«2. Le sottozone «Cialla», «Rosazzo» e «Schioppettino di Prepotto» sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto dagli allegati suddetti, in tutte le sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare.»;
b) l'art. 5, comma 4, e' sostituito dal seguente testo:
«4. E' consentita nella misura massima del volume del 15% la correzione dei mosti e dei vini atti a diventare vini a DOC «Colli orientali del Friuli» con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla stessa denominazione di origine e dello stesso colore.»;
c) e' inserito, in calce al disciplinare, l'annesso allegato relativo alla sottozona «Schioppettino di Prepotto».
 
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2008/2009, i vini a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» con la sottozona «Schioppettino di Prepotto», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare
le denunce dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'accordo Stato-regioni del 25 luglio 2002.
 
Art. 3.
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, si riportano all'allegato «A» i codici relativi alle tipologie di vini DOC della sottozona «Colli orientali del Friuli» «Schioppettino di Prepotto».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 giugno 2008
Il direttore generale: Deserti
 
Allegato
SOTTOZONA «SCHIOPPETTINO DI PREPOTTO»

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» accompagnata dalla specificazione «Schioppettino di Prepotto» e' riservata al vino ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini DOC «Colli orientali del Friuli».
Art. 2.

1. La denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» con la qualificazione «Schioppettino di Prepotto» e' riservata ai vini ottenuti da uve del vitigno Schioppettino prodotto nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato.
2. Possono concorrere alla produzione del vino Schioppettino anche le uve a bacca di colore analogo, facenti parte di quelli raccomandati ed autorizzati nella provincia di Udine, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale. Per i tutti i nuovi impiantati realizzati successivamente alla pubblicazione del presente allegato tale limite e' ridotto al 5%.
Art. 3.

1. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli - Schioppettino di Prepotto» devono essere prodotte nella zona appresso indicata: esclusivamente nel Comune di Prepotto secondo le delimitazioni gia' stabilite dal disciplinare di produzione del D.O.C. Colli orientali del Friuli art. 3, e con l'esclusione dei territori gia' ricompresi nella sottozona «Cialla», nonche' dei terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.
Art. 4.

1. La produzione massima di uva ammessa per ottenere il vino: «Colli orientali del Friuli - Schioppettino di Prepotto» e' di 7 tonnellate per ettaro.
2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 49.
3. Nei nuovi impianti e reimpianti le viti non potranno produrre mediamente piu' di Kg 1.55 di uva per ceppo. La densita' dei ceppi per ettaro non potra' essere inferiore a 4.500 in coltura specializzata.
4. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura, tuttavia e' ammessa l'irrigazione di soccorso in casi eccezionali.
Art. 5.

Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del vino «Colli orientali del Friuli - Schioppettino di Prepotto» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. Tuttavia, tali operazioni possono essere effettuate nei comuni confinanti e che siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione di «Schioppettino di Prepotto».
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli orientali del Friuli - Schioppettino di Prepotto» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12 % vol.
Per l'affinamento del vino del presente allegato e' obbligatorio l'uso di botti di legno, per almeno 12 mesi.
La raccolta dell'uva deve essere eseguita manualmente.
Art. 6.

1. Il vino «Colli orientali del Friuli - Schioppettino di Prepotto», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature violacee;
odore: tipico ed elegante, con sentore di spezie e piccoli frutti;
sapore: vellutato, di corpo, secco, con sentore di pepe verde;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 24 g/l.
Art. 7.

1. L'indicazione della sottozona «Schioppettino di Prepotto» in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante all'indicazione della DOC e in caratteri non superiori, in dimensioni e ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.
2. Il vino «Colli orientali del Friuli - Schioppettino di Prepotto» dovra' essere posto in commercio non prima del mese di settembre del secondo anno successivo alla vendemmia.
3. Per il vino «Colli orientali del Friuli - Schioppettino di Prepotto» non e' consentita la specificazione «superiore»
4. la specificazione RISERVA puo' essere utilizzata qualora il vino venga posto in commercio non prima del mese di settembre del quarto anno successivo alla vendemmia.
5. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati e l'indicazione di fattorie, vigne, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
6. I vini «Colli orientali del Friuli - Schioppettino di Prepotto» dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di tipo bordolese colore scuro, di capacita' non superiore a litri 5 e chiuse con tappo di sughero.
 
Allegato A

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Posizioni Codici |1-4 |5|6-8|9|10|11|12|13|14 ===================================================================== Colli orientali del Friuli Schioppettino | | | | | | | | | di Prepotto |B076|C|290|2|X |X |A |0 |X --------------------------------------------------------------------- Colli orientali del Friuli Schioppettino | | | | | | | | | di Prepotto riserva |B076|C|290|2|A |X |A |1 |X
 
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