Gazzetta n. 138 del 14 giugno 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 20 maggio 2008 |
Riconoscimento, al sig. Merlin Pierluigi, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri Sezione A - e l'esercizio in Italia della professione. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; VISTA l'istanza del sig. MERLIN Pierluigi, nato il 9.3.1976 a Bressanone (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. n. 115/92 e successive modificazioni, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale, e l'esercizio in Italia della medesima professione; CONSIDERATO che ha conseguito un titolo accademico quinquennale "Diplom-Ingenieur Univ." presso la "Technische Universitat Munchen" nel luglio 2001; CONSIDERATO che questo titolo accademico, secondo la attestazione della Autorita' competente tedesca, e' direttamente abilitante all'esercizio della professione di ingegnere; VISTE le determinazioni della Conferenza di Servizi nelle sedute del 14.3.08,; VISTO il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata; RILEVATO che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; VISTO l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/92, e successive modificazioni;
DECRETA
Art. 1 - Al sig. MERLIN Pierluigi, nato il 9.3.1976 a Bressanone (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "ingegneri" sezione A - settore industriale e l'esercizio della medesima professione in Italia. Il riconoscimento e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 2 - La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: 1) tecnologia meccanica. |
| ALLEGATO A a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri. b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
Roma, 20 maggio 2008 Il direttore generale: d'Alessandro |
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