Gazzetta n. 138 del 14 giugno 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 20 maggio 2008
Riconoscimento, alla sig.ra Flonc Alicja Josefa, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
VISTO il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi "ordinamenti";
VISTA l'istanza della Sig.ra FLONC Alicja Jozefa, nata ad Kedzierzyn (Polonia) il 09.08.1975 cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale di "Dyplom Pedagogika" conseguito in Polonia ai fini dell'accesso ed esercizio della professione di consulente del lavoro in Italia;
CONSIDERATO che l'istante e' in possesso del titolo accademico di "Dyplom Pedagogika" conseguito presso la "Wyzsza Szkola Pedagogiczna" in data 11.09.2001;
CONSIDERATO che da quanto riferito dall'Autorita' competente polacca la richiedente possiede tutti i requisiti per svolgere in Polonia la professione di agente di collocamento o di consulente del lavoro sia negli enti pubblici che negli enti non pubblici, professione che risulta regolamentata da legge del 20.04.2004;
PRESO ATTO che l'istante ha dimostrato di essere in possesso di esperienza professionale nel campo della consulenza del lavoro;
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nelle sedute del 14.12.2006 e del 14.03.2008;
CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante di categoria; nelle conferenze sopra citate;
RITENUTO che la formazione accademica e professionale della richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;
VISTO l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/92, sopra indicato;

DECRETA

Art. 1 -Alla Sig.ra FLONC Alicja Jozefa, nata ad Kedzierzyn (Polonia) il 09.08.1975 cittadina polacca, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per Iiscrizione ali' albo degli "Assistenti Sociali" sez. B - e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2 - Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato , a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale ; le modalita' di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
 
Art. 3 - La prova attitudinale, vertera' sulle seguenti materie: (scritta e orale) 1) diritto del lavoro; 2) diritto tributario 3) legislazione sociale,
 
ALLEGATO A
a) Prova attitudinale : La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario.
Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art.3 , e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro

Roma, 20 maggio 2008
Il direttore generale: d'Alessandro
 
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