Gazzetta n. 138 del 14 giugno 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 7 maggio 2008
Riconoscimento, alla sig.ra Puton Stephania, di titolo professionale extracomunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, a nonna dell'articolo 1, camma 6 e successive integrazioni;
VISTO l'art. 1 co. 2 del citato d. lgs. n. 286/1998, modificato dalla legge 189/2002, che prevede l'applicabilita' del d. lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTA l'istanza della sig.ra PUTON Stephania, nata il 9 giugno 1975 a Liberato Salzano (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206 del 2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale di avvocato conseguito in Brasile ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato" ;
PRESO ATTO che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di "Bacharel em Direito" presso la Universita' Luterana del Brasile nell'agosto 2002;
CONSIDERATO che la richiedente risulta essere iscritta all' "Ordem dos Advogados" di Porto Alegre da ottobre 2002;
VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi l'8 febbraio 2006; CONSIDERATO il conforme parere del Consiglio Nazionale Forense nella seduta sopra indicata;
RILEVATO che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di "avvocato" e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
VISTO l'art. 49 co.3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394;
VISTO l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

DECRETA

Art. 1 - Alla Sig.ra PUTON Stephania, nata il 9 giugno 1975 a Liberato Salzano (Brasile), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati" e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2 - Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.
 
Art. 3 - La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell' Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
ALLEGATO A
a) - Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) - La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una e' scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
c) -. La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere all'esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) - La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 7 maggio 2008
Il direttore generale: d'Alessandro
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone