Gazzetta n. 138 del 14 giugno 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 7 maggio 2008 |
Riconoscimento, alla sig.ra Trofimova Svitlana, di titolo professionale extracomunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi e l'esercizio in Italia della professione. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive integrazioni; VISTO altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; VISTA l'istanza della Sig.ra TROFIMOVA Svtlana, nata a Dnipropetrovsk il 28.07.1967, cittadina ucraina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 394/99 in combinato disposto con l'art. 12 del d.lgs n. 115/92, il riconoscimento del titolo professionale di "Biologa" , ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di "Biologa" ; PRESO ATTO che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di "Diplom Biologo, insegnante della biologia e della chimica", conseguito presso 1' "Universita' statale di Dnipropetrovsk " in data 30.06.1995; VISTE le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nella seduta del 14 marzo 2008; SENTITO il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria in atti allegato; RITENUTO che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente non appare completa ai fini dell'iscrizione nella Sezione A dell'albo dei biologi e che pertanto sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa consistente in una prova orale in : ordinamento professionale e codice deontologico; VISTO l'art. 49 co. 3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazione; VISTO l'art. 6 n.1 del decreto legislativo n. 115/92; VISTI gli artt. 6 del D.Lgs. 286/1998 e successive integrazioni e 14 e 39 co. Del D.P.R. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del D.Lgs. 286/1998, e successive integrazione, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; CONSIDERATO che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Pistoia rinnovato in data 15.05.2006, con scadenza il 14.05.2008 lavoro subordinato;
DECRETA
Art. 1 - Alla sig.ra TROFIMOVA Svitlana, nata a Dnipropetrovsk il 28.07.1967, cittadina ucraina, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei "biologi" - sezione A e l'esercizio della professione in Italia; |
| Art. 2 - Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) ordinamento professionale, codice deontologico. |
| Art. 3 - La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| ALLEGATO A a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A.
Roma, 7 maggio 2008 Il direttore generale: d'Alessandro |
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