Gazzetta n. 140 del 17 giugno 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
COMUNICATO
Atto di indirizzo operativo per fronteggiare gli incendi boschivi ed i rischi conseguenti nella stagione estiva 2008.

Al Presidente della regione Abruzzo
Al Presidente della regione Basilicata
Al Presidente della regione Calabria
Al Presidente della regione Campania
Al Presidente della regione Emilia
Romagna
Al Presidente della regione
Friuli-Venezia Giulia
Al Presidente della regione Lazio
Al Presidente della regione Liguria
Al Presidente della regione Lombardia
Al Presidente della regione Marche
Al Presidente della regione Molise
Al Presidente della regione Piemonte
Al Presidente della regione Puglia
Al Presidente della regione Sardegna
Al Presidente della regione Sicilia
Al Presidente della regione Toscana
Al Presidente della regione Umbria
Al Presidente della regione Valle
d'Aosta
Al Presidente della regione Veneto
Al Presidente della provincia autonoma
di Bolzano
Al Presidente della provincia autonoma
di Trento
e p.c.
All'on. Raffaele Fitto, Ministro per i
rapporti con le regioni

I numerosi e diffusi incendi boschivi che hanno interessato lo scorso 27 maggio il territorio della regione siciliana e, in particolare, le province di Messina e Palermo, con evidente anticipo rispetto a quanto generalmente avviene, hanno evidenziato ancora una volta quanto l'efficacia della risposta operativa all'emergenza dipenda da un'adeguata preparazione del complesso sistema di protezione civile.
Pertanto, nel fissare, ai sensi del comma 1, art. 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito nella legge del 26 luglio 2005, n. 152, l'inizio della prossima campagna estiva di antincendio boschivo, al 12 giugno 2008 e il termine al 30 settembre, ritengo doveroso rivolgere un particolare invito alle SS.LL. affinche' venga assunta con tempestivita', determinazione ed attenzione, nell'ambito delle rispettive competenze, ogni iniziativa volta alla riduzione del rischio incendi e alla mitigazione dei danni da essi causati, soprattutto nell'ottica della salvaguardia delle persone e dei beni.
Come e' noto, la stagione estiva dello scorso anno, che si e' rivelata drammatica per molti Paesi dell'area mediterranea, e' stata caratterizzata in Italia dal verificarsi, in maniera grave e diffusa, di grandi incendi che, da zone boscate, si sono rapidamente e violentemente propagati verso aree rurali ed urbane, interessando infrastrutture, insediamenti e centri abitati e causando purtroppo anche la perdita di vite umane. Per fronteggiare la situazione, particolarmente complessa, si e' reso necessario uno straordinario impiego di uomini, mezzi e risorse, nonche' la dichiarazione, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dello stato d'emergenza che sara' vigente fino al 30 settembre 2008.
In particolare l'esperienza dell'estate 2007 ha messo in luce alcune difficolta' derivanti sia dalla mancanza di ogni effetto preventi-vamente dissuasivo affidato dalla norma all'adozione ed aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco - in permanente affiancamento all'azione di indagine e repressione perseguita dalle Forze dell'ordine sul territorio sia dalla frequente assenza di coordinamento tra le forze impegnate nell'attivita' di lotta attiva all'incendio boschivo e quelle preposte alla salvaguardia delle popolazioni e del territorio.
Tali carenze risultano solo in parte giustificate dal contesto eccezionale caratterizzato dal continuo manifestarsi di condizioni meteoclimatiche particolarmente favorevoli al successo dell'azione incendiaria ed alla diffusione e persistenza degli incendi stessi.
Infatti, alla data di luglio 2007, il catasto delle aree percorse dal fuoco risultava istituito presso ben pochi comuni dell'Italia centro-meridionale, perdendo cosi' ogni capacita' e possibilita' di esplicare un generale, permanente e pervasivo effetto deterrente nei confronti delle azioni antropiche, sia dolose che colpose, alla base dell'innesco degli incendi e della loro propagazione. Inoltre, nel corso dell'estate si riscontrava che gli incendi interessavano, sempre piu' frequentemente, oltre che le aree boscate e rurali, anche zone fortemente urbanizzate e caratterizzate dalla presenza di infrastrutture strategiche e di interesse nazionale, configurandosi quindi come eventi da fronteggiare con un ampio intervento di protezione civile.
E' bene peraltro ricordare che, pur essendo il numero dei grandi incendi boschivi percentualmente basso rispetto al numero totale di incendi che annualmente colpiscono il Paese, essi sono quelli che determinano gli incendi di interfaccia piu' gravi e pericolosi per l'incolumita' pubblica, interessando inoltre la maggior parte dei soprassuoli percorsi dal fuoco.
Nell'ottica di porre rimedio a tale situazione, successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, sono state emanate due distinte ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, rispettivamente l'OPCM n. 3606 del 28 agosto 2007 e l'OPCM n. 3624 del 22 ottobre 2007, concernenti complessivamente i territori regionali di Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, con le quali e' stato nominato Commissario delegato il Capo del Dipartimento della protezione civile.
Tra le attivita' disciplinate dalle citate ordinanze, oltre a quelle destinate specificatamente, e nella contingenza, al superamento del contesto emergenziale ed alla ricognizione e quantificazione dei danni, certamente devono essere adeguatamente valorizzate proprio quelle per l'istituzione del catasto delle superfici percorse dal fuoco e per la predisposizione dei piani comunali o intercomunali di protezione civile, con particolare riferimento al rischio di incendi di interfaccia e periurbani.
In tal senso le indicazioni operative contenute negli strumenti di pianificazione proposti dal Capo del Dipartimento, quale Commissario delegato, sono da ritenersi anche utili e necessari indirizzi generali in materia.
Per quanto sopra richiamato, nel rispetto delle rilevanti competenze attribuite dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, si intende quindi fornire essenziali «indirizzi operativi» - emanati ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 9 novembre 2001 n. 401 - affinche' possano essere adottate tutte le iniziative necessarie a prevenire e fronteggiare in modo risolutivo non solo gli incendi boschivi, ma anche ogni situazione di emergenza conseguente, ben tenendo conto dell'esperienza e dei risultati delle campagne precedenti, nonche' del modificarsi della natura degli incendi stessi.
Quindi, nell'ottica di un'azione sinergica e coordinata anche con le altre istituzioni pubbliche interessate, che consenta di organizzare una risposta tempestiva ed efficace, soprattutto al verificarsi di crisi acute e complesse, vogliano le SS.LL.:
assicurare ogni possibile sostegno e concorso all'azione di prevenzione che si proponga, nel rispetto del patrimonio forestale, del paesaggio e dei beni ambientali, sia la minimizzazione della massa combustibile disponibile per l'innesco e la propagazione degli incendi boschivi, sia la realizzazione di fasce di salvaguardia all'intorno degli insediamenti turistici e residenziali, nonche' degli impianti industriali e delle infrastrutture strategiche, o particolarmente sensibili, affinche' venga ridotto ogni rischio conseguente al manifestarsi e/o all'approssimarsi di un fronte di fuoco;
promuovere, oltre al rispetto delle generali norme vigenti sulla sicurezza, l'esistenza di un adeguato piano di emergenza presso insediamenti, infrastrutture ed impianti turistici anche temporanei, posti all'interno o in stretta adiacenza di aree boscate;
porre in essere ogni possibile azione affinche' tutti i comuni realizzino, oltre alla gia' recente istituzione, anche il tempestivo aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sulla base, quantomeno, dei dati contenuti nel Sistema informativo della montagna curato dal Corpo forestale dello Stato, o comunque disponibili presso sistemi regionali;
assicurare, cosi' come perseguito con successo dalle SS.LL. nell'ambito delle sopra richiamate OPCM, ogni possibile collaborazione ai diversi livelli territoriali, anche attraverso l'organizzazione, ove necessario, di gruppi tecnici di supporto per la predisposizione ed adozione dei piani comunali o intercomunali di protezione civile, ancorche' speditivi, nei quali siano quantomeno definite le aree periurbane esposte a rischio di incendio di interfaccia, le strutture e le procedure per l'immediato allertamento, lo scambio tempestivo di informazioni, il coordinamento e l'organizzazione del sistema locale di protezione civile, nonche' le misure per la salvaguardia delle popolazioni e dei beni esposti a tale rischio;
predisporre, sulla base di intese con le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, coordinate da quella capoluogo di regione, le province e, ove necessario, con il Dipartimento della protezione civile, procedure per la condivisione delle informazioni, l'allertamento ed il coordinamento delle diverse forze statali e componenti del sistema regionale di protezione civile, nel caso di eventi che necessitano di un intervento quantomeno a livello regionale;
garantire un costante collegamento tra le sale operative unificate permanenti regionali di cui all'art. 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e le Sale operative regionali di protezione civile, laddove non gia' integrate, nonche' il necessario e permanente raccordo con il Centro operativo aereo unificato e la sala situazione Italia del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini, rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e del costante aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle emergenze derivanti dagli incendi di interfaccia;
assicurare l'immediata attivazione e la piena funzionalita' delle sale operative unificate permanenti regionali con la presenza, laddove non gia' organizzate in tal senso o integrate nelle sale operative regionali di protezione civile, di rappresentanti di Vigili del fuoco, del Corpo forestale statale e regionale e delle Forze di polizia, nonche', ove necessario, delle altre componenti e strutture operative di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
promuovere la definitiva attivazione, il potenziamento e l'ampliamento di tutti i centri funzionali regionali di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata il 27 febbraio 2004, anche sviluppando adeguatamente i diversi settori di rischio, in particolare quello preposto alle attivita' di previsione, monitoraggio e sorveglianza delle condizioni di pericolosita' e di rischio determinate dagli incendi boschivi e di interfaccia;
assicurare la diffusione, anche presso province e comuni, quantomeno, del Bollettino nazionale di suscettivita' all'innesco di incendi boschivi, emesso dal Centro funzionale centrale del Dipartimento della Protezione civile e gia' reso quotidianamente disponibile dal 2004 alle SS.LL. ed alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo dal Dipartimento stesso;
sollecitare e sostenere i sindaci nella predisposizione di procedure di allertamento del sistema locale di protezione civile, nonche' di informazione alla popolazione, al verificarsi di incendi boschivi e di interfaccia sul territorio comunale;
definire intese su base locale e sottoscrivere specifiche convenzioni, cosi' come previsto dall'art. 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, con il Corpo forestale dello Stato e con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che, oltre a tenere in debito conto componenti significative quali operai forestali e volontari, valorizzino, compatibilmente con gli ordinamenti regionali e nell'ambito della pianificazione regionale nella lotta attiva agli incendi boschivi, i contenuti dell'Accordo quadro sottoscritto in data 16 aprile 2008 dai medesimi Dicasteri in materia, favorendo l'uniformita' e l'ottimizzazione delle procedure operative di intervento nelle attivita' di contrasto a terra degli incendi e definendo chiaramente chi ne assume la direzione ed il coordinamento nel caso di soprassuoli prevalentemente forestati, oppure prevalentemente antropizzati;
migliorare e potenziare l'organizzazione ed il coordinamento del volontariato ai diversi livelli territoriali, promuovendo altresi' ogni iniziativa per l'integrazione tra le diverse forze e vocazioni del volontariato stesso;
definire specifiche intese ed accordi tra regioni, non solo contermini, al fine di poter condividere e programmare preventivamente la disponibilita' di uomini e mezzi, in particolare del volontariato, nonche' di mezzi aerei, da destinare ad attivita' di vigilanza e lotta attiva agli incendi boschivi, cosi' come a piu' generali attivita' di protezione civile, sia in caso di eventi particolarmente intensi e dannosi che durante i periodi ritenuti a maggior rischio;
assicurare la pronta attuazione delle «Disposizioni e procedure per il concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi», emesse dal Dipartimento della protezione civile, onde assicurare la prontezza, la proficuita' e la tempestivita' degli interventi, nonche' l'impiego ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento;
adottare tutte le misure necessarie affinche' impianti, costruzioni, piantagioni ed opere che possono costituire ostacolo per il volo dei velivoli antincendio ed intralcio alle loro attivita', siano provvisti di segnalazione sia a terra che aeree, incrementando in tal modo, per quanto possibile, la sicurezza dei voli della flotta aerea antincendio;
provvedere al continuo aggiornamento delle informazioni relative alle fonti di approvvigionamento idrico, con particolare riferimento alla presenza anche temporanea di ostacoli al volo ed al carico d'acqua;
definire intese e convenzioni con le Capitanerie di porto sia per identificare e garantire aree a ridosso delle coste idonee per il pescaggio dell'acqua a mare da parte dei mezzi aerei e sicure anche le per attivita' di pesca e balneazione, sia per assicurare l'eventuale intervento da mare in soccorso delle popolazioni qualora minacciate da incendi boschivi prossimi alla linea di costa.
Ritengo inoltre di fondamentale e generale importanza avviare nei confronti dei cittadini, e soprattutto dei giovani, iniziative ed attivita' di comunicazione dirette a diffondere, nelle forme piu' opportune, la cultura della protezione civile ed in particolare l'informazione relativa agli incendi boschivi e di interfaccia, nonche' alle conseguenze sociali e ambientali che ne derivano.
Confido vivamente nella tempestiva attivazione dei piani di previsione, prevenzione e lotta attiva, gia' adottati ed aggiornati dalle SS.LL. coerentemente alle linee guida emanate in materia dal Governo, ed ancora, anche con il concorso di tutte le diverse componenti istituzionali chiamate ad operare in materia a diverso titolo, nella puntuale ottemperanza dei presenti indirizzi operativi, soprattutto al fine di superare insieme le criticita' e le difficolta' manifestatesi nel corso della passata e drammatica stagione estiva.
Il Dipartimento della protezione civile assicurera', come sempre, il coordinamento delle azioni di competenza dello Stato e garantira' ogni ulteriore assistenza e collaborazione che dovesse rendersi necessaria per un efficace svolgimento della campagna A.I.B. 2008.
Roma, 5 giugno 2008
Il Presidente: Berlusconi
 
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