Gazzetta n. 142 del 19 giugno 2008 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE |
DELIBERAZIONE 29 maggio 2008 |
Regolamento sulle modalita' di adesione alle forme pensionistiche complementari. |
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LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
Visto il decreto 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari; Visto, in particolare, l'art. 18, comma 2, del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari; Visto l'art. 19, comma 2, lettera a) del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla COVIP il compito di definire le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilita' e portabilita', le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per potere essere ricondotte nell'ambito di applicazione del decreto n. 252/2005 ed essere iscritte all'Albo; Visto l'art. 19, comma 2, lettera g), del decreto n. 252/2005, che attribuisce alla COVIP il compito di disciplinare, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalita' di offerta al pubblico di tutte le forme pensionistiche complementari; Visto l'art. 25, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che prevede che le competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti sono esercitate dalla COVIP compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio; Vista la deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006, con la quale sono stati adottati gli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa; Vista la deliberazione COVIP del 31 gennaio 2008, recante istruzioni per la redazione del progetto esemplificativo; Rilevata l'esigenza di definire regole omogenee per la raccolta delle adesioni da parte di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari, avuto riguardo al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare; Ritenuto, altresi', opportuno integrare le predette regole, precisando che la raccolta attraverso l'utilizzo delle reti di distribuzione abilitate al collocamento di prodotti finanziari o assicurativi avvenga tenendo anche presenti le disposizioni di settore e i controlli delle competenti Autorita'; Tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito della procedura di consultazione delle parti sociali e degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi finanziari e dei consumatori, posta in essere dalla COVIP a partire dal 21 aprile 2008; A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 3 del decreto n. 252/2005. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano inoltre, in quanto compatibili, alle forme pensionistiche comunitarie di cui all'art. 15-ter del decreto n. 252/2005 con riguardo alle adesioni raccolte in Italia. |
| Art. 2. Predisposizione ed aggiornamento della nota informativa
1. I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 13, comma 1, lettera b) (di seguito PIP), provvedono alla redazione e all'aggiornamento della nota informativa, in conformita' allo schema predisposto dalla COVIP. |
| Art. 3. Deposito della nota informativa
1. Prima dell'avvio della raccolta delle adesioni, la nota informativa e' resa pubblica mediante deposito presso la COVIP. La data di deposito e' individuata con riferimento al giorno dell'invio della stessa alla COVIP con modalita' telematiche ai sensi del successivo comma 4. 2. Ai fini di cui al comma 1, i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori di fondi pensione aperti e di PIP, una volta acquisita l'iscrizione all'albo della forma pensionistica, trasmettono alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante, contenente l'attestazione che la nota informativa e' stata redatta in conformita' allo schema predisposto dalla COVIP ed e' coerente con lo statuto o regolamento approvato dalla COVIP (e per i PIP con le condizioni generali di contratto). 3. Alla comunicazione deve essere allegata la nota informativa in formato cartaceo. 4. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2, la nota informativa dovra' altresi' essere inoltrata alla COVIP con modalita' telematiche, secondo le specifiche dalla stessa fornite. |
| Art. 4. Variazione delle informazioni contenute nella nota informativa
1. Ogni variazione delle informazioni contenute nella nota informativa depositata comporta il suo tempestivo aggiornamento. 2. A tal fine, i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori di fondi pensione aperti e di PIP provvedono a modificare ed integrare la sezione o le sezioni della nota informativa interessate dalle variazioni. Ciascuna delle sezioni modificate riporta nel frontespizio la nuova data di efficacia. 3. Con riferimento alle modifiche relative alle informazioni contenute nella nota informativa e' possibile procedere alla redazione di un supplemento, da allegare alla nota informativa, qualora le modifiche siano relative ai soggetti coinvolti nell'attivita' della forma pensionistica complementare e ai luoghi previsti per la raccolta delle adesioni. 4. Al di fuori dei casi previsti nel comma 3, su richiesta degli interessati, la COVIP puo' consentire l'utilizzo di supplementi in ipotesi particolari e per periodi limitati. 5. Qualora la variazione delle informazioni interessi il contenuto del modulo di adesione, che costituisce parte integrante e necessaria della nota informativa, e' in ogni caso necessario procedere alla predisposizione di una nuova versione integrale dello stesso. 6. Entro il mese di marzo di ogni anno, in occasione dell'aggiornamento delle informazioni relative all'andamento della gestione, i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori di fondi pensione aperti e di PIP procedono altresi' all'eventuale aggiornamento delle informa-zioni contenute nelle altre sezioni della nota informativa e all'integrazione della stessa con le novita' riportate eventualmente nei supplementi. Il nuovo testo di nota informativa dovra' formare oggetto di deposito presso la COVIP, secondo quanto previsto nell'art. 3. 7. In presenza di modifiche ad efficacia differita, e' necessario, nel periodo che precede la data di efficacia delle stesse, corredare la nota informativa con una comunicazione che illustri le modifiche deliberate e ne indichi la decorrenza. A tal fine, e' possibile utilizzare la medesima comunicazione eventualmente predisposta per la preventiva informazione degli iscritti. |
| Art. 5. Comunicazione alla COVIP degli aggiornamenti della nota informativa
1. Le variazioni apportate alla nota informativa, anche mediante l'utilizzo di supplementi, devono essere tempestivamente comunicate alla COVIP. Solo a seguito della predetta comunicazione e' possibile utilizzare la nota informativa cosi' modificata e l'eventuale nuovo modulo di adesione. 2. A tal fine, e' trasmessa alla COVIP una comunicazione, a firma del legale rappresentante, che illustri le modifiche apportate e le relative motivazioni. La comunicazione deve, inoltre, contenere l'attestazione che le modifiche inerenti la nota informativa sono conformi allo schema di nota informativa predisposto dalla COVIP e coerenti con lo statuto o regolamento approvato (e per i PIP con le condizioni generali di contratto) e che per le restanti parti la nota informativa non e' stata variata. 3. Alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione: a) nuova sezione della nota informativa (ovvero, ove ammesso, supplemento), ovvero nuovo modulo di adesione; b) per i PIP, nel caso in cui le modifiche conseguano a modifiche delle condizioni generali di contratto, testo aggiornato delle condizioni suddette. La documentazione di cui al presente comma deve altresi' essere inoltrata alla COVIP con modalita' telematiche, secondo le specifiche dalla stessa fornite. 4. Qualora le variazioni conseguano a modifiche statutarie o regolamentari da sottoporre all'approvazione della COVIP, la nota informativa modificata puo' essere utilizzata ai fini della raccolta delle adesioni solo a seguito dell'avvenuta approvazione, espressa o tacita, da parte di COVIP delle modifiche statutarie o regolamentari. 5. Se le variazioni conseguono a modifiche statutarie o regolamentari soggette solo a comunicazione, la nota informativa modificata puo' essere utilizzata ai fini della raccolta delle adesioni solo a seguito dell'avvenuta trasmissione alla COVIP della predetta comunicazione. 6. Tempestiva comunicazione alla COVIP deve essere data anche nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 7. |
| Art. 6. Diffusione della nota informativa
1. La nota informativa, gli eventuali supplementi e il modulo di adesione sono resi disponibili: a) in formato cartaceo e gratuitamente, nella sede legale del fondo pensione negoziale e dei soggetti istitutori di fondi pensione aperti e PIP e presso gli uffici dei soggetti che effettuano l'attivita' di raccolta delle adesioni; b) in formato elettronico, nel sito web del fondo pensione e della societa' istitutrice e, ove possibile, sul sito dei soggetti che effettuano l'attivita' di raccolta delle adesioni. In ogni caso deve essere consentita l'acquisizione su supporto duraturo, tale da consentire la conservazione delle informazioni, in modo che le stesse possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato, e da permettere la riproduzione immutata delle informazioni. |
| Art. 7. Modalita' di raccolta delle adesioni
1. L'adesione alle forme pensionistiche complementari deve essere preceduta dalla consegna gratuita della nota informativa e dello statuto o regolamento nonche', per i PIP, delle condizioni generali di contratto. Copia degli ulteriori documenti menzionati nella nota informativa e' consegnata gratuitamente all'aderente che ne faccia richiesta. 2. Contestualmente alla nota informativa deve essere altresi' consegnato il progetto esemplificativo standardizzato recante la stima della pensione complementare redatto in conformita' alle istruzioni contenute nella deliberazione COVIP del 31 gennaio 2008. 3. L'adesione puo' avvenire esclusivamente a seguito della sottoscrizione del modulo di adesione, compilato in ogni sua parte. 4. I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori di fondi pensione aperti e di PIP curano la distribuzione della nota informativa, e di ogni altra documentazione attinente alla forma pensionistica complementare, ai soggetti che svolgono l'attivita' di raccolta delle adesioni. |
| Art. 8. Adesioni ai fondi pensione negoziali
1. La raccolta delle adesioni ai fondi pensione negoziali viene svolta, nel rispetto delle regole di cui al successivo art. 11: a) nelle sedi del fondo, da parte di suoi dipendenti e/o addetti; b) nelle sedi dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, comprese le sedi delle organizzazioni territoriali ad essi aderenti, da parte di loro dipendenti e/o addetti; c) nei luoghi di lavoro dei destinatari, da parte del datore di lavoro, di suoi dipendenti e/o addetti, ovvero di incaricati del fondo o dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive; d) nelle sedi dei patronati a cio' incaricati dal fondo, da parte di loro dipendenti e/o addetti; e) negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attivita' dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive e dei patronati di cui alla lettera precedente ovvero attivita' promozionali del fondo pensione. |
| Art. 9. Adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP
1. La raccolta delle adesioni ai fondi pensione aperti e PIP puo' avvenire all'interno delle sedi legali o delle dipendenze delle societa' istitutrici da parte di addetti a cio' incaricati, ovvero avvalendosi delle reti di distribuzione utilizzabili nel settore operativo di appartenenza, nel rispetto delle regole di cui al successivo art. 11 e delle disposizioni previste per il collocamento di prodotti finanziari, nel caso di fondi pensione aperti istituiti da banche, SGR e SIM, o assicurativi, nel caso di fondi pensione aperti e PIP istituiti da imprese di assicurazione. 2. Le adesioni ai fondi pensione aperti su base collettiva, poste in essere in virtu' delle relative fonti istitutive di carattere collettivo, dei lavoratori dipendenti e dei relativi familiari a carico, possono essere raccolte, oltre che secondo le modalita' di cui al comma 1, anche presso i luoghi indicati all'art. 8 comma 1, da parte dei soggetti ivi indicati o di incaricati delle societa' istitutrici ivi inclusi quelli appartenenti alle reti di distribuzione di cui le societa' si avvalgono. |
| Art. 10. Adesioni che conseguano al conferimento tacito del TFR
1. Gli articoli 7, 8 e 9 non trovano applicazione alle adesioni che conseguano al conferimento tacito del TFR ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera b), del decreto n. 252/2005. 2. Nelle fattispecie di cui al comma 1, i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori di fondi pensione aperti, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunicano all'aderente l'avvenuta adesione e lo informano: a) della possibilita' di usufruire delle contribuzioni a carico del datore di lavoro previste dagli accordi istitutivi della forma stessa, subordinatamente al versamento del contributo a proprio carico; b) della linea di investimento alla quale e' stato automaticamente destinato il TFR e delle altre scelte di investimento disponibili, indicando l'esigenza di prendere visione della nota informativa e le relative modalita' di acquisizione. 3. Unitamente a tale comunicazione deve essere trasmessa al lavoratore la modulistica necessaria per l'eventuale versamento di propri contributi e per l'eventuale modifica della linea di investimento. 4. Il fondo pensione fornisce, inoltre, all'aderente le necessarie indicazioni circa le modalita' di acquisizione dei documenti statutari o regolamentari e del progetto esemplificativo recante la stima della pensione complementare, nonche' circa ogni altra informazione ritenuta utile ad assicurare la piena conoscenza dei meccanismi di funzionamento del fondo pensione e i diritti e gli obblighi connessi all'adesione. |
| Art. 11. Regole di comportamento nella raccolta delle adesioni
1. I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP operano in modo che i soggetti che svolgono l'attivita' di raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari: a) osservino le disposizioni normative e regolamentari; b) si comportino con diligenza e trasparenza nei confronti dei potenziali aderenti; c) forniscano ai potenziali aderenti, in una forma di agevole comprensione, informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, richiamandone l'attenzione sulle informazioni contenute nella nota informativa e, in particolare, su quelle inerenti le principali caratteristiche della forma pensionistica riportate nella scheda sintetica, con specifico riguardo ai costi, alle opzioni di investimento e ai relativi rischi, al fine di consentire agli stessi di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze; d) in particolare, con riferimento ai costi, richiamino l'attenzione del potenziale aderente sull'indicatore sintetico dei costi riportato in nota informativa e sull'importanza di acquisire informazioni circa gli indicatori sintetici dei costi relativi alle altre forme pensionistiche complementari, disponibili sul sito web della COVIP; e) si astengano dal fornire informazioni non coerenti con la nota informativa; f) richiamino l'attenzione del potenziale aderente in merito ai contenuti del progetto esemplificativo standardizzato, redatto in conformita' alle istruzioni della COVIP, precisando che lo stesso e' volto a fornire una stima dell'evoluzione futura della posizione individuale e dell'importo della prestazione pensionistica attesa, cosi' da consentire al medesimo di valutare la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che vuole conseguire; g) richiamino l'attenzione del potenziale aderente sull'informazione, contenuta nel progetto esemplificativo standardizzato, circa la possibilita' di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo messo a disposizione sul sito web del fondo pensione; h) agiscano in modo da non recare pregiudizio agli interessi degli aderenti; i) nel caso in cui a un soggetto rientrante nell'area dei destinatari di una forma pensionistica di natura collettiva sia proposta l'adesione ad altra forma pensionistica, richiamino l'attenzione del potenziale aderente circa il suo diritto di beneficiare dei contributi del datore di lavoro nel caso in cui aderisca alla predetta forma collettiva; l) non celino, minimizzino od occultino elementi o avvertenze importanti; m) compiano tempestivamente le attivita' e gli adempimenti connessi alla raccolta delle adesioni; n) verifichino l'identita' dell'aderente, prima di raccoglierne le sottoscrizioni. |
| Art. 12. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino della COVIP. 2. Lo stesso entra in vigore il 1° ottobre 2008. Roma, 29 maggio 2008 Il presidente: Scimia |
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