IL DIRETTORE REGIONALE del Lazio Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari; Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si e' verificato l'evento eccezionale; Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale e' stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»; Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 e' stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente; Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella Direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia; Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle Direzioni regionali e la cessazione delle Direzioni compartimentali; Visto il decreto interdirigenziale 14 aprile 2008 - Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicita' immobiliare dell'Ufficio provinciale di Roma (circoscrizione 1 e circoscrizione 2). Vista la nota n. 24403 del 29 maggio 2008 dell'Ufficio provinciale di Roma con la quale e' stato comunicato il mancato funzionamento dei servizi di Pubblicita' immobiliare delle circoscrizioni di Civitavecchia e Velletri nel giorno 29 maggio 2008, dovuto alla sospensione, a livello nazionale, dei servizi di cui sopra; Vista la nota n. 6730 del 3 giugno 2008, della Direzione regionale del Lazio, inviata all'ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32; Visto il parere favorevole del Garante del contribuente del Lazio - Roma - con nota n. 497 del 4 giugno 2008; Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Roma; Determina: Il periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicita' immobiliare del sotto indicato Ufficio e' accertato come segue: per il giorno 28 maggio 2008 il mancato funzionamento del Servizio di pubblicita' immobiliare delle circoscrizioni di Civitavecchia e Velletri dell'Ufficio provinciale di Roma; Regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Roma. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 giugno 2008 Il direttore regionale: Molinari |