Gazzetta n. 144 del 21 giugno 2008 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI CAGLIARI
DECRETO RETTORALE 10 giugno 2008
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto il decreto rettorale 18 febbraio 1992, n. 927, costitutivo del Senato Accademico Integrato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 2, della citata legge, rettificato con successivi decreti rettorali contenenti alcune sostituzioni nell'ambito di diverse componenti;
Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari emanato con decreto rettorale n. 501 del 18 dicembre 1995 e successive modificazioni;
Vista la delibera del Senato Accademico in composizione allargata del 31 maggio 2007 che ha approvato la modifica degli articoli: 12, comma 2, «Rettore» - 24, comma 1, «Preside di Facolta» - e 82, commi 1 e 2, «Scadenze temporali ed elezioni» dello Statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 luglio 2007 che ha espresso parere favorevole relativamente alle predette modifiche;
Vista la nota del direttore generale del M.U.R. n. 2829 del 2 agosto 2007, con la quale si comunica che alla luce degli orientamenti ministeriali non si ritiene opportuno modificare le procedure relative agli organi accademici, con particolare riferimento alla durata dei mandati e che, pertanto, debbano essere mantenute le norme statutarie vigenti;
Vista la delibera del Senato Accademico in composizione allargata del 27 settembre 2007 che ha approvato in via definitiva i succitati articoli;
Vista la delibera del Senato Accademico in composizione allargata del 19 luglio 2007 che ha approvato la modifica degli articoli: 24, «Preside di Facolta» - 26, «Consiglio di Classe» - 27, «Presidente del Consiglio di Classe» - 28, «Corsi di studio»;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2007 che ha espresso parere favorevole relativamente alle predette modifiche;
Viste le note rettorali n. 9169 del 19 luglio 2007 e n. 592 del 16 gennaio 2008 con le quali sono state trasmesse al M.U.R., per il prescritto controllo di legittimita' e di merito ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, le modifiche dello Statuto di Ateneo;
Viste le note dirigenziali n. 4563 del 7 aprile 2008 e n. 5186 del 21 aprile 2008 nonche' la nota rettorale n. 6109 del 15 maggio 2008 con le quali questa amministrazione ha sollecitato il suddetto controllo di legittimita' e di merito presso il M.U.R.;
Decreta:
Art. 1.
I sottoelencati articoli dello Statuto dell'Universita' degli Studi di Cagliari sono modificati cosi' come indicato nel prospetto sottoriportato:
E' approvata la modifica dell'art. 12, comma 2 che, pertanto, viene riformulato come segue:
«Art. 12, comma 2, (Rettore). - Omissis.
2. Il Rettore e' eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno. Dura in carica quattro anni accademici e non e' eleggibile per piu' di due mandati consecutivi.
(Omissis).».
E' approvata la modifica dell'art. 24 che viene riformulato come segue:
«Art. 24 (Preside di facolta). - 1. Il Preside di facolta' e' eletto dal Consiglio di facolta', nella sua composizione piu' ampia, tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno. E' nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non e' eleggibile per piu' di due mandati consecutivi.
2. L'elezione del Preside si svolge con i modi e nei tempi stabiliti nel Regolamento Generale di Ateneo.
E' approvata la modifica dell'art. 26 che viene riformulato come segue:
«Art. 26 (Consiglio di Classe). - 1. Il Consiglio di classe e' composto:
a) dai professori e dai ricercatori che svolgono attivita' didattica nell'ambito dei Corsi di studio afferenti alla Classe;
b) dai rappresentanti degli studenti in misura pari al 15% delle altre componenti, eletti secondo modalita' stabilite dal Regolamento delle elezioni delle rappresentanze studentesche.
Il Regolamento di facolta' puo' prevedere che la composizione del Consiglio di classe sia integrata da un rappresentante del personale dell'area tecnica o delle biblioteche eletto secondo norme contenute nel Regolamento generale di Ateneo.
2. Il Consiglio di classe:
a) propone al Consiglio di facolta' il piano d'attivazione e copertura degli insegnamenti. A tal fine puo' servirsi della collaborazione dei Consigli d'Area. Le modalita' per ripartire il carico didattico, secondo criteri di funzionalita' e di equa ripartizione, saranno definite nel Regolamento di facolta', fatti salvi i diritti dei professori e dei ricercatori previsti dalla legislazione vigente;
b) predispone per il Consiglio di facolta' le relazioni sull'attivita' didattica, anche al fine di fornire elementi agli organi preposti all'attivita' valutativa;
c) formula al Consiglio di facolta' proposte e pareri in merito a quanto attiene ai Corsi di studio;
d) organizza l'attivita' di tutorato e di tirocinio per gli studenti iscritti;
e) esamina le proposte della Commissione paritetica di cui all'art. 33 del presente Statuto;
f) elegge il Presidente del consiglio di classe.
3. Il Consiglio di classe, integrato con i titolari di contratti sostitutivi:
a) stabilisce i contenuti didattici e le modalita' dei corsi di insegnamento, coordinandoli tra loro e promuove nuove modalita' didattiche;
b) delibera in merito ai piani di studio individuali, ai trasferimenti, ai passaggi, alla convalida di esami e su eventuali domande degli studenti attinenti al curriculum degli studi;
4. Sulle proposte di conferimento degli insegnamenti, il Consiglio di classe delibera in composizione ristretta ai professori e ai ricercatori.
5. Le Classi di Corsi di studio individuabili come appartenenti ad una comune area scientifico-culturale possono essere rette da un unico Consiglio. Tale raggruppamento, deliberato dal Consiglio di facolta' anche in base a valutazioni di carattere numerico ed organizzativo, e' approvato dal Senato Accademico. Qualora in una facolta' sia contemplato un numero ridotto di classi, anche in base a valutazioni di carattere numerico ed organizzativo, la facolta' puo' proporre al Senato Accademico che i Consigli delle Classi coincidano con il Consiglio di facolta'.
6. Nel caso di Corsi di laurea decentrati nel territorio il Regolamento di facolta' puo' prevedere la creazione di autonomi Consigli di corso di studio.
E' approvata la modifica dell'art. 27, comma 1, che viene riformulato come segue:
«Art. 27 (Presidente del Consiglio di classe). - 1. Il Presidente del Consiglio di classe e' eletto dal Consiglio, nella sua composizione prevista nel comma 1 dell'art. 26, tra i professori di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno afferenti. E' nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non e' eleggibile per piu' di due mandati consecutivi. L'elezione del Presidente del Consiglio di classe si svolge con i modi e nei tempi stabiliti nel Regolamento generale d'Ateneo.
2. Invariato.».
E' approvata la modifica dell'art. 28, comma 4, che viene riformulato come segue:
«Art. 28 (Corsi di studio). - Omissis.
4. In caso di comprovate esigenze di organizzazione della didattica, le facolta', in sostituzione dei Consigli di classe, possono attivare Consigli di corso di studio. Nelle facolta' dove sono istituiti i Consigli di corsi di studio, non possono essere istituiti i Consigli di classe, salvo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 26. Ai Consigli di corso di studi e ai loro presidenti si applicano le norme statutarie e regolamentari previste per le Classi di corsi di studio.».
E' approvata la modifica dell'art. 82, commi 1 e 2, che viene riformulato come segue:
«Art. 82 (Scadenze temporali ed elezioni). - 1. Le modifiche di Statuto relative alla durata e al numero dei mandati elettivi non comportano in nessun caso una variazione della durata dei mandati in corso al momento della loro entrata in vigore. Ai fini della rieleggibilita', il numero dei mandati da considerare e' quello previsto dalle norme in vigore al momento della convocazione delle elezioni, computandosi allo stesso modo i mandati precedenti, quello in corso e quelli successivi ad eventuali modifiche di Statuto.
2. La durata e il numero dei mandati elettivi possono essere modificati dal Senato Accademico in composizione allargata con la maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto. La votazione deve essere ripetuta non prima di centottanta giorni e non dopo duecentodieci.
Non si procede alla seconda votazione se la modifica e' approvata nella prima votazione con maggioranza non inferiore ai quattro quinti degli aventi diritto.».
 
Art. 2.
Il presente decreto sara' inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Cagliari, 10 giugno 2008
Il rettore: Mistretta
 
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