Gazzetta n. 144 del 21 giugno 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 28 maggio 2008
Autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Radicchio di Verona», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 13 novembre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo agroalimentare, per la qualita'
e per la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto il decreto 13 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 279 del 1° dicembre 2003 con il quale alla denominazione «Radicchio Rosso di Verona» e' stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale;
Vista la nota, con la quale il Comitato promotore, su invito della Commissione europea, ha chiesto di modificare la denominazione del prodotto da «Radicchio Rosso di Verona» in «Radicchio di Verona Veneto»;
Considerato che alla luce di quanto disposto dal Reg. (CE) 1898/2006, art. 3, paragrafo 3, secondo capoverso, poiche' sono registrabili «le denominazioni parzialmente omonime», il Comitato promotore ha ritenuto opportuno riproporre il riconoscimento per la denominazione «Radicchio di Verona», denominazione questa il cui uso e' presente nel commercio e nel linguaggio corrente;
Vista la nota del 21 settembre 2007, numero di protocollo 16470, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso alla Commissione UE, la modifica della denominazione del prodotto da «Radicchio di Verona Veneto» in «Radicchio di Verona», con allegato disciplinare di produzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;
Vista la comunicazione del Consorzio del Radicchio di Verona, con la quale e' stato indicato per il controllo sulla denominazione «Radicchio di Verona» l'organismo denominato CSQA Certificazioni S.r.l., con sede in Thiene (VI), via S. Gaetano n. 74;
Considerato che l'organismo CSQA Certificazioni Srl ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Radicchio di Verona» conformemente allo schema tipo di controllo;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
Considerata la necessita', espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;
Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 23 aprile 2008;
Visti la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (VI), via S. Gaetano n. 74 e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Radicchio di Verona», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 13 novembre 2003.
 
Art. 2.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo CSQA Certificazioni Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
 
Art. 3.
L'organismo CSQA Certificazioni Srl, non puo' modificare le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Radicchio di Verona», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
L'organismo CSQA Certificazioni Srl, comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
L'organismo CSQA Certificazioni Srl, dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione allegato alla nota n. 16470 del 21 settembre 2007 e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Radicchio di Verona», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006».
 
Art. 4.
L'autorizzazione di cui al presente decreto cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Radicchio di Verona» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo CSQA Certificazioni Srl e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
 
Art. 5.
L'organismo CSQA Certificazioni Srl, comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Radicchio di Verona» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 6.
L'organismo CSQA Certificazioni Srl, immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione «Radicchio di Verona» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Veneto.
 
Art. 7.
L'organismo CSQA Certificazioni Srl e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Veneto, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 maggio 2008
Il direttore generale: Deserti
 
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