Gazzetta n. 146 del 24 giugno 2008 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINAZIONE 17 giugno 2008
Regime di rimborsabilita' e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale «Avastin» (bevacizumab). (Determinazione/C n. 210/2008).

«Avastin (bevacizumab) in combinazione con chemioterapia a base di fluoropirimidine e' indicato per il trattamento di pazienti con carcinoma metastatico del colon e del retto»;
«Avastin in combinazione con paclitaxel e' indicato per il trattamento in prima linea di pazienti con carcinoma mammario metastico»;
«Avastin in aggiunta a chemioterapia a base di platino e' indicato per il trattamento di prima linea di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule, non resecabile, avanzato, metastatico o in ricaduta, con istologia a predominanza non squamocellulare»;
«Avastin in combinazione con interferone alfa 2a e' indicato per il trattamento di prima linea di pazienti con carcinoma renale avanzato e/o metastatico».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualita' di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping»;
Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonche' della direttiva 2003/94/CE;
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;
Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;
Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita';
Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'8-9 aprile 2008;
Vista la deliberazione n. 12 in data 17 aprile 2008 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;
Determina:

Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Le nuove indicazioni terapeutiche:
«Avastin (bevacizumab) in combinazione con chemioterapia a base di fluoropirimidine e' indicato per il trattamento di pazienti con carcinoma metastatico del colon e del retto»;
«Avastin in combinazione con paclitaxel e' indicato per il trattamento in prima linea di pazienti con carcinoma mammario metastico»;
«Avastin in aggiunta a chemioterapia a base di platino e' indicato per il trattamento di prima linea di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule, non resecabile, avanzato, metastatico o in ricaduta, con istologia a predominanza non squamocellulare»;
«Avastin in combinazione con interferone alfa 2a e' indicato per il trattamento di prima linea di pazienti con carcinoma renale avanzato e/o metastatico», del medicinale AVASTIN sono rimborsate come segue.
Confezione:
1 flaconcino da 400 mg concentrato per soluzione per infusione;
A.I.C. n. 036680015/E (in base 10) 12ZDBH (in base 32);
classe di rimborsabilita': «H»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): 1289,00 euro;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2127,37 euro;
Confezione:
1 flaconcino da 100 mg concentrato per soluzione per infusione;
A.I.C. n. 036680027/E (in base 10) 12ZDBV (in base 32);
classe di rimborsabilita': «H»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): 321,85 euro;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): 531,18 euro.
Validita' del contratto 24 mesi.
Ai fini delle prescrizioni a carico del S.S.N., i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci. agenziafarmaco.it, categoria antineoplastici, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.
 
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Avastin» (bevacizumab) e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile OSP1.
 
Art. 3.
Farmacovigilanza

Il presente medicinale e' inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sara' la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.
 
Art. 4.
Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Roma, 17 giugno 2008
Il direttore generale: Martini
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone