Gazzetta n. 146 del 24 giugno 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 3 giugno 2008
Ri-registrazione provvisoria di prodotti fitosanitari, a base di «metiocarb», a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERARALE
della sicurezza degli alimenti
e della nutrizione

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2007 di recepimento della direttiva 2007/5/CE della Commisione del 7 febbraio 2007, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive, tra cui il metiocarb, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visto in particolare l'art. 1 del citato decreto ministeriale 26 aprile 2007 che indica il 30 settembre 2017 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva metiocarb nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 26 aprile 2007, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
Visto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti;
Considerato che, conformemente a detto parere, la ri-registrazione provvisoria viene concessa fino alla scadenza di iscrizione della prima tra le sostanze attive componenti iscritta nell'allegato I, fatte salve la presentazione, nei tempi fissati dalla direttiva di iscrizione stessa, di un dossier conforme all'Allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995 e la conseguente valutazione alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del medesimo decreto legislativo n. 194/1995;
Considerato che l'impresa titolare dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, che ricadono nelle condizioni stabilite dall'art. 3, comma 2, del citato decreto 26 aprile 2007, dovra' presentare, entro il 30 settembre 2009, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995, nonche' i dati indicati nella parte B dell'allegato alla direttiva di iscrizione della sostanza attiva metiocarb, pena la revoca dell'autorizzazione;
Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 30 settembre 2017 i prodotti fitosanitari indicati in allegato fatto salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 3, comma 2 del citato decreto 26 aprile 2007;
Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
Decreta:

I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva metiocarb, sono ri-registrati provvisoriamente alle nuove condizioni d'impiego fino al 30 settembre 2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva metiocarb nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione:
gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 3, comma 2, del citato decreto 26 aprile 2007 di iscrizione della sostanza attiva metiocarb, che prevedono la presentazione entro il 30 settembre 2009, di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995, ai fini della valutazione dei prodotti stessi secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995;
l'esito della valutazione dei dati indicati nella parte B dell'allegato al citato decreto 26 aprile 2007, che dovranno essere presentati entro il 30 settembre 2009.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 giugno 2008
Il direttore generale: Borrello
 
Allegato

PRODOTTI FITOSANITARI A BASE DI METIOCARB
RI-REGISTRATI PROVVISORIAMENTE FINO AL 30 SETTEMBRE 2017

----> Vedere Allegato a pag. 23 <----
 
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