Gazzetta n. 148 del 26 giugno 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 12 aprile 2008
Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, modificata dalla legge n. 98/1985;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, da ultimo modificata dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
Visto il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto 19 agosto 1996, n. 587;
Vista l'ordinanza 2 dicembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 29 dicembre 1994;
Visto l'ordinanza 6 febbraio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 57 del 10 marzo 1997;
Vista l'ordinanza 17 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 247 del 22 ottobre 1998
Vista l'ordinanza 5 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 223 del 22 settembre 1999;
Vista l'ordinanza 26 luglio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 2001;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55, recante: «Attuazione della direttiva 2001/89/CE relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 49 del 28 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 30;
Vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali e misure specifiche in materia di lotta contro la malattia vescicolare dei suini;
Vista la direttiva 2007/10/CE della Commissione del 21 febbraio 2007, che modifica l'Allegato II della direttiva 92/119/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure da adottare nell'ambito di una zona di protezione a seguito della presenza di un focolaio di malattia vescicolare dei suini, recepita dal decreto ministeriale del 28 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 del 13 luglio 2007;
Vista la Decisione 2005/779/CE del 8 novembre 2005, che introduce nuove norme in materia di misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Decisione 2007/9/CE del 18 dicembre 2006, che modifica la decisione 2005/779/CE relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia;
Visto il documento SANCO/10543/2007 rev. 1, relativo alla modifica della Decisione 2005/779/CE concernente misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia, del 9 gennaio 2008 e modificato in data 4 marzo 2008 con documento SANCO/10543/2007 rev. 2, votati all'unanimita' dai rappresentanti degli Stati membri nel corso del Comitato per la catena alimentare e la sanita' animale;
Vista la Decisione 2007/782/CE del 30 novembre 2007 recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali e del contributo finanziario della Comunita' a fini di eradicazione, di lotta e di sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi, presentati dagli Stati membri per il 2008 e per gli anni successivi;
Ravvisata la necessita' e l'urgenza di adeguarsi alle suddette norme;
Considerato che negli anni 2006 e 2007 c'e' stata una recrudescenza della malattia vescicolare del suino nelle regioni accreditate del nord Italia e che le aziende da ingrasso sono state la tipologia produttiva maggiormente interessata, si pone la necessita' di effettuare i controlli per malattia vescicolare a prescindere dall'indirizzo produttivo delle aziende;
Ritenuto opportuno effettuare una sorveglianza per la peste suina classica, malattia attualmente non presente sul territorio nazionale, ma presente in alcuni Stati membri e Paesi terzi;
Ordina:

Art. 1.
Obiettivi

1. E' resa obbligatoria l'esecuzione, a cura delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano (di seguito denominate «regioni»), del piano di sorveglianza e di eradicazione della malattia vescicolare da enterovirus del suino (di seguito denominata «MVS»), di cui all'Allegato II alla presente ordinanza (di seguito denominato «piano»).
2. Obiettivi del piano di cui al comma 1 sono:
a) il mantenimento dello stato di accreditamento nelle regioni di cui all'Allegato I alla presente ordinanza;
b) il raggiungimento dello stato di accreditamento nelle regioni prive della qualifica di cui alla lettera a);
c) svolgimento annuale del piano di cui al comma 1.
3. E' individuato un Piano di sorveglianza per la Peste suina classica fondato sul rilevamento dell'eventuale circolazione del virus della peste suina classica nella popolazione suina nazionale e monitoraggio della stessa nella popolazione selvatica di cinghiali.
 
Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini della presente ordinanza si intende per:
a) azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti ed i mercati;
b) azienda da riproduzione: l'azienda in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla produzione di suinetti fino alla fase di svezzamento, anche detto Sito 1;
c) azienda da riproduzione a ciclo aperto: azienda in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento fino alla fine dello svezzamento e/o magronaggio, destinati ad un allevamento da ingrasso;
d) azienda da riproduzione a ciclo chiuso: azienda in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento fino alla fase di ingrasso destinati esclusivamente alla macellazione;
e) azienda da ingrasso: cui sono presenti suini in accrescimento dalla fase dello svezzamento e/o magronaggio fino alla fine del ciclo produttivo, destinati esclusivamente alla macellazione, anche detto Sito 3;
f) stalla di sosta: l'azienda di un commerciante autorizzata ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, come specificato all'art. 11 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, nella quale vi sia un regolare avvicendamento degli animali comprati e venduti entro 30 giorni dall'acquisto; ai fini dei controlli, sono equiparate alle stalle di sosta quelle aziende che, indipendentemente dall'orientamento produttivo, effettuano un avvicendamento di animali assimilabile alla stalla di sosta. I suini introdotti nelle stalle di sosta hanno come esclusiva e diretta destinazione il macello;
g) centri di raccolta: i centri di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
h) regione accreditata per malattia vescicolare del suino: regione conforme ai requisiti di cui all'art. 3 e dove non sussistono le condizioni per l'emanazione di provvedimenti di sospensione o di revoca;
i) azienda accreditata per malattia vescicolare del suino: azienda conforme ai requisiti di cui all'art. 4;
l) CERVES: Centro di referenza nazionale per le malattie vescicolari Istituto zooprofilattico sperimentale di Lombardia ed Emilia Romagna, con sede a Brescia;
m) CEREP: Centro di referenza nazionale per le pesti suine Istituto zooprofilattico sperimentale di Umbria e Marche, con sede a Perugia;
n) BDN: Banca dati nazionale, di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.
 
Art. 3.
Riconoscimento delle regioni

1. Per regione accreditata per la malattia vescicolare del suino si intende la regione in cui:
a) tutte le aziende presenti sono accreditate ai sensi dell'art. 4;
b) sono state effettuate nell'anno precedente tutte le attivita' previste dal piano;
c) non sussistono le condizioni per l'emanazione di provvedimenti di sospensione o revoca della qualifica;
2. L'elenco delle regioni accreditate per malattia vescicolare del suino, conforme alla decisione 2005/779/CE e successive modifiche e integrazioni, e' riportato all'Allegato I;
3. L'Allegato I puo' essere modificato con provvedimento del Ministero della salute;
4. Nel caso in cui vengano riscontrati focolai primari in piu' province e/o sia stato evidenziato il rischio di diffusione dell'infezione, in assenza di informazioni pertinenti per valutare la situazione epidemiologica, con provvedimento del Ministero della salute la qualifica regionale puo' essere sospesa e/o revocata.
 
Art. 4.
Riconoscimento delle aziende

1. Un'azienda, per essere accreditata per MVS deve essere registrata in BDN ed essere riconosciuta indenne per MVS ai sensi di quanto definito all'Allegato II della presente ordinanza. Per le stalle di sosta e' necessario che vengano effettuati regolarmente gli specifici controlli previsti nell'Allegato II della presente ordinanza.
 
Art. 5.
Sospensione, revoca e riacquisizione della qualifica provinciale

1. La qualifica di una provincia di una regione accreditata per MVS e' immediatamente sospesa/revocata, con provvedimento del Ministero della salute, quando si verifica un focolaio di malattia di origine ignota.
2. La qualifica non e' revocata nel caso in cui venga stabilito che il focolaio di cui al comma 1 e' epidemiologicamente correlato ad un altro, e sia stato dimostrato che non vi e' rischio di ulteriore diffusione dell'infezione. In caso contrario la qualifica provinciale viene revocata.
3. Per le province con qualifica revocata vengono applicati gli articoli 7, 8 e 9 della decisione della Commissione 2005/779/CE e successive modifiche e integrazioni.
4. La provincia con qualifica revocata puo' riacquisire la qualifica con provvedimento del Ministero della salute, alle seguenti condizioni:
a) vengano applicate le misure previste nelle zone di protezione e di sorveglianza dei focolai conformemente a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, come modificato dal decreto ministeriale 28 marzo 2007;
b) tutte le aziende localizzate nelle stessa provincia sono state sottoposte in due occasioni, ad un intervallo di 28 - 40 giorni, ad un campionamento per un accertamento sierologico su un numero di suini sufficiente per rilevare una prevalenza del 5%, con un intervallo di confidenza del 95% con esito negativo;
c) i risultati dell'indagine epidemiologica, eseguita in accordo con quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, abbiano dimostrato che non vi e' alcun rischio di ulteriore diffusione della malattia vescicolare del suino.
5. Il Ministero della salute, conformemente a quanto previsto dalla decisione 2005/779/CE, comunica immediatamente alla Commissione Europea le misure intraprese a seguito di quanto previsto dal presente art. e rende noto le misure intraprese.
6. La durata del provvedimento di sospensione della qualifica non puo' superare i 6 mesi. In caso contrario il provvedimento di sospensione viene trasformato in provvedimento di revoca.
 
Art. 6.
Attivita' di sorveglianza

1. Nelle regioni accreditate e nelle regioni non accreditate per malattia vescicolare del suino, le attivita' di sorveglianza sono disciplinate dal piano di cui all'Allegato II della presente ordinanza.
 
Art. 7.
Mantenimento, sospensione e revoca della qualifica aziendale

1. Un'azienda accreditata per malattia vescicolare dei suini mantiene la sua qualifica se ha effettuato quanto previsto all'art. 4 e:
a) sono state effettuate le attivita' di controllo previste nel piano con esito negativo;
b) i suini di nuova introduzione provengono da aziende accreditate;
c) e' registrata in banca dati nazionale e la relativa qualifica sanitaria e' mantenuta aggiornata in BDN.
2. La qualifica di azienda accreditata per malattia vescicolare del suino e' sospesa qualora, in sede di verifiche svolte dalle Autorita' competenti, siano rilevate irregolarita' documentali, nella tenuta del registro aziendale o in BDN, nonche' nel caso in cui siano presenti animali non correttamente identificati. Tale stato perdura fino alla completa regolarizzazione dello stesso.
3. La qualifica di una azienda accreditata per malattia vescicolare del suino e' sospesa qualora nell'esecuzione del piano sia rilevata una singola sieropositivita' anche al controllo di screening effettuato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente e anche prima della conferma del CERVES; in tal caso l'Azienda sanitaria locale dispone:
a) il sequestro dell'azienda e il blocco della movimentazione degli animali presenti nella stessa;
b) l'esecuzione di un secondo prelievo di sangue dal capo sieropositivo e da un numero significativo di suini a contatto dopo sette giorni dal prelievo dei precedenti campioni;
c) nel caso in cui la sieropositivita' e' confermata come «singleton reactors» di cui all'art. 11, il capo sieropositivo deve essere macellato con le modalita' indicate all'art. 12; in tal caso, l'azienda riacquista la qualifica subito dopo la macellazione del capo sieropositivo e le misure restrittive vengono revocate;
4. La qualifica di azienda accreditata per la malattia vescicolare del suino e' revocata nel caso in cui sia rilevata la presenza di suini privi di certificati che ne attestino la provenienza o presenza di documentazione o identificazione contraffatte. In tal caso l'autorita' sanitaria locale dispone il sequestro della azienda ed il blocco della movimentazione degli animali presenti nella stessa.
5. Se la sieropositivita' non e' imputabile a «singleton reactor», la qualifica dell'azienda viene revocata e l'autorita' sanitaria locale applica le misure necessarie a confermare o ad escludere la presenza della malattia e in tal caso dispone:
a) il sequestro dell'azienda ed il blocco della movimentazione degli animali presenti nella stessa;
b) l'esecuzione di un prelievo di feci dalle diverse strutture dell'azienda e prelievi di campioni di sangue dai suini:
- nel caso in cui si tratti di azienda da riproduzione, il prelievo di sangue di tutti i riproduttori non ancora controllati e di un campione di suini all'ingrasso pari a quello indicato nella tabella di cui all'Allegato IV;
- nel caso in cui si tratti di azienda da ingrasso, il prelievo di sangue a campione in un numero di soggetti pari a quello indicato nella tabella di cui all'Allegato IV.
Nel gruppo degli animali campionati devono essere inclusi anche capi a contatto con i capi sieropositivi.
6. Qualora sia evidenziata l'esclusiva sieropositivita', in assenza di trasmissione dell'enterovirus della malattia vescicolare del suino, l'autorita' sanitaria locale, tenuto conto di quanto previsto dal successivo art. 12, ordina la macellazione:
a) dei riproduttori sieropositivi;
b) di tutti i capi da ingrasso, a seconda delle tipologia produttiva interessata dalla sieropositivita'.
7. Nel caso in cui con i controlli effettuati si dimostri la circolazione dell'enterovirus della malattia vescicolare del suino, l'azienda viene dichiarata focolaio e l'autorita' sanitaria locale applica le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362 e successive modifiche.
 
Art. 8.
Procedure per la riacquisizione dell'accreditamento aziendale

1. Per riacquisire l'accreditamento:
a) delle aziende con sieropositivita' multipla, si procede al prelievo di un numero di campioni di sangue pari a quanto indicato nella tabella di cui all'Allegato IV, effettuato su altrettanti riproduttori, trascorsi almeno ventotto giorni dalla macellazione dei sieropositivi. Nel caso di abbattimenti parziali (aziende da riproduzione), tra gli animali da campionare devono anche essere inclusi capi che erano stati a contatto con i sieropositivi;
b) delle aziende presenti in zone di protezione istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, si procede ad un prelievo di due campioni di sangue, di cui il secondo effettuato in un periodo compreso tra i ventotto e i quaranta giorni dal primo, su un numero di soggetti pari a quello indicato nella tabella di cui all'Allegato IV;
c) delle aziende presenti in zone di sorveglianza istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, si procede ad un prelievo di un unico campione di sangue in tutte le aziende, effettuato su un numero di soggetti pari a quello indicato nella tabella di cui all'Allegato IV.
2. Le aziende in fase di riaccreditamento non possono movimentare i suini verso altre aziende e/o mattatoi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12.
 
Art. 9.
Verifiche nelle aziende

1. Il veterinario ufficiale, prima del campionamento, oltre a controllare il registro aziendale di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, controlla anche la corretta esecuzione del piano. Per quanto riguarda le stalle di sosta deve verificare anche quanto prescritto nel documento relativo alle stalle di sosta unito al piano.
2. Il controllo del registro aziendale e' mirato a verificare le movimentazioni delle partite in entrata ed uscita e ad accertare la corrispondenza tra l'effettivo riportato nel registro e la reale consistenza aziendale.
3. Nelle stalle di sosta il veterinario ufficiale verifica, altresi', la tenuta del registro delle disinfezioni di cui all'art. 11 dell'ordinanza ministeriale 5 agosto 1999 (di cui alle premesse), il suo aggiornamento, il corretto uso dei disinfettanti.
4. Il veterinario ufficiale verifica che vengano applicate le norme di biosicurezza di cui all'Allegato X.
 
Art. 10.
Invio dei campioni e modulistica

1. I dati dell'azienda e dei suini sottoposti a controllo, identificati in conformita' con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, devono essere correttamente riportati nel modello di cui all'Allegato VI della presente ordinanza che, debitamente compilato, deve accompagnare i campioni di sangue che vengono inviati all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio.
2. I campioni di feci possono essere inviati dall'Azienda sanitaria locale direttamente al CERVES, fermo restando l'invio di copia del modello di cui all'Allegato VI all'Istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente.
3. Per le stalle di sosta i campioni prelevati nell'esecuzione del presente piano devono essere inviati all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio o al CERVES, a seconda della tipologia del campione, con la modulistica di accompagnamento debitamente compilata. La modulistica deve essere compilata ed inviata anche quando nelle stalle di sosta non sono presenti animali e non si puo' procedere con il prelievo dei campioni. In tal caso nello spazio relativo a «N. capi presenti» e «N. campioni prelevati» si deve riportare 0. Anche le schede di questi controlli devono essere inserite nel sistema informativo della MVS.
4. I campioni di sangue e feci possono essere sottoposti, oltre che alle prove sierologiche e virologiche nei confronti della malattia vescicolare del suino e della peste suina classica, anche ad altri test previsti da altri piani di controllo delle malattie del suino.
5. La scheda di accompagnamento campioni (Allegato VI) puo' essere scaricato dalla BDN con le informazioni anagrafiche gia' precompilate. Qualora detto Allegato scaricato dalla BDN riporti dati discordanti con quanto viene verificato in azienda dal veterinario ufficiale, lo stesso deve apportarvi le opportune modifiche, provvedendo anche ad aggiornare e/o prescriverne l'aggiornamento in BDN.
 
Art. 11.
Singleton reactor

1. Il sospetto della presenza di un «singleton reactor» si ha quando la singola sieropositivita' e' accompagnata da:
a) assenza di segni clinici di malattia nei capi dell'azienda;
b) nessun caso precedente di malattia nell'azienda;
c) assenza di correlazione epidemiologica dell'azienda o del soggetto sieropositivo con un focolaio di malattia vescicolare dei suini o altra azienda sieropositiva.
2. La conferma di «singleton reactor» si ha in caso di:
a) assenza di sieroconversione di altri soggetti dell'azienda;
b) assenza di incremento del titolo anticorpale del capo sieropositivo.
 
Art. 12.
Macellazione dei soggetti sieropositivi

1. I suini sieropositivi devono essere macellati entro il termine massimo di settantadue ore dalla emissione dell'ordinanza di abbattimento, in un macello posto sul territorio regionale.
2. I suini sieropositivi destinati al macello devono essere identificati individualmente.
3. L'invio al macello dei suini sieropositivi deve essere notificato dai Servizi veterinari dell'Azienda sanitaria locale di partenza a quelli di destinazione, entro quarantotto ore prima della partenza. Il certificato di provenienza degli animali (Modello 4) deve riportare, in aggiunta ai codici identificativi degli animali, la dicitura «suini sieropositivi per malattia vescicolare del suino».
4. Il veterinario ufficiale responsabile del macello di destinazione degli animali annota in calce sul Modello 4 l'avvenuta macellazione e la comunica tempestivamente all'Azienda sanitaria locale di origine degli animali.
5. I suini sieropositivi, inclusi i «singleton reactor», devono essere trasportati, mantenuti e macellati separatamente dagli altri suini e le loro carni sono trattate conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362 e sue modificazioni. La testa e il pacchetto intestinale di tali suini devono essere distrutti e le loro carni sono destinate esclusivamente al mercato nazionale.
 
Art. 13.
Movimentazione

1. E' fatto divieto il trasporto di suini vivi in Italia nelle seguenti circostanze:
a) dalle aziende non accreditate per malattia vescicolare del suino anche verso gli stabilimenti di macellazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 12;
b) dalle regioni non accreditate per malattia vescicolare del suino verso altre regioni italiane.
2. In deroga al comma 1, lettera b), il Ministero della salute puo' autorizzare lo spostamento di suini dalle aziende situate nelle regioni non accreditate per malattia vescicolare del suino ad altre regioni, purche' vengano rispettate le condizioni previste dal piano allegato e dall'art. 8 della Decisione 2005/779/CE e successive modifiche.
3. La spedizione di suini vivi dall'Italia verso gli altri Stati membri e' consentita solo se gli animali provengono da aziende accreditate per MVS e localizzate in regioni accreditate per tale malattia.
4. I suini spediti dall'Italia verso gli altri Stati membri devono essere scortati dai certificati sanitari previsti all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 e sul certificato deve essere riportata la seguente dicitura: «Animali conformi alla decisione 2005/779/CE della Commissione relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare del suino in Italia».
 
Art. 14.
Flussi informativi

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale, nell'ambito del piano, trasmette l'esito degli esami sierologici e virologici all'Azienda sanitaria locale.
2. In caso di sieropositivita' confermate dal CERVES, l'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio trasmette la notizia a mezzo fax all'Azienda sanitaria locale ed alla regione, e quest'ultima lo trasmette al Ministero della salute.
3. In caso di isolamento virale, il CERVES comunica, direttamente a mezzo fax, l'avvenuto isolamento al Ministero della salute, alla regione, all'Istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente, all'azienda sanitaria locale e all'Istituto superiore di sanita'.
4. In caso di riscontro di sieropositivita' o di isolamento virale, l'Azienda sanitaria locale espleta entro dieci giorni una indagine epidemiologica e ne trasmette i risultati al Ministero della salute, al CERVES ed alla regione utilizzando il modulo di cui all'Allegato VII.
5. Per consentire al Ministero della salute di informare la Commissione Europea in caso di focolaio, l'Azienda sanitaria locale competente trasmette, entro ventiquattro ore, al Ministero della salute i dati contenuti nel modulo di cui all'Allegato VIII.
6. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio trasmettono al CERVES il riepilogo delle attivita' di sorveglianza utilizzando un tracciato record previsto dall'Allegato XI, secondo la seguente tempistica:
a) cadenza trimestrale per le regioni accreditate per malattia vescicolare del suino;
b) cadenza mensile per le regioni non accreditate per malattia vescicolare del suino;
c) cadenza mensile in casi specifici per i quali, sulla base delle informazioni disponibili e sentito il parere del CERVES, il Ministero della salute individui una situazione epidemiologica di rischio.
 
Art. 15. Controlli su partite di suini provenienti da Stati membri della
Unione europea

1. Le partite di suini provenienti dagli Stati membri devono essere sottoposte a controlli non discriminatori, ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.
2. Il campionamento riguarda le partite di suini da produzione e riproduzione ed e' effettuato al momento dello scarico degli animali dal mezzo di trasporto. Sono escluse dal predetto campionamento le partite di suini da macello.
3. Per ciascuna partita viene effettuato un prelievo di un numero di campioni di sangue pari a quanto riportato nella tabella di cui all'Allegato IV, associato ad un prelievo di campioni di feci nei diversi scomparti del mezzo di trasporto.
4. Ogni campione di sangue e di feci deve essere quantitativamente sufficiente a consentire all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio di costituire due aliquote; di queste una deve essere conservata per almeno un mese in adeguate condizioni che ne permettano l'utilizzo in caso di contenzioso con lo Stato membro speditore.
5. I campioni inviati all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente devono essere accompagnati dal modello di cui all'Allegato V della ordinanza ministeriale 5 agosto 1999.
6. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali non accettano campioni da sottoporre ad esame non accompagnati dal suddetto modello debitamente compilato.
 
Art. 16.
Pulizia e disinfezione

1. Le stalle di sosta, i centri di raccolta, le stalle annesse ai macelli, nonche' i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali devono essere sottoposti ad accurata pulizia e disinfezione, utilizzando prodotti di provata efficacia nei confronti della MVS elencati nell'Allegato III e secondo le procedure di cui al piano all'Allegato II. L'avvenuto lavaggio e la disinfezione degli automezzi vengono accertate su apposito certificato di cui all'Allegato IX.
 
Art. 17.
Sorveglianza per la peste suina classica

1. Nell'ambito del piano di cui all'art. 1 viene eseguito un programma di sorveglianza per la peste suina classica.
2. L'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio sottopone dodici campioni prelevati, di cui all'art. 6, ad una prova sierologica per la ricerca di anticorpi nei confronti della peste suina classica.
3. Gli esiti positivi degli esami sierologici devono essere comunicati tempestivamente dagli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio al Ministero della salute, all'Azienda sanitaria locale e alla regione;
4. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali inviano i campioni positivi per la peste suina classica al CEREP per l'esame di conferma.
5. In caso di sieropositivita' per peste suina classica confermata dal CEREP, il veterinario ufficiale applica immediatamente le procedure di indagine ufficiali atte a confermare o ad escludere la presenza della malattia, conformemente al manuale di diagnostica.
6. Gli esiti delle prove per la conferma sierologica eseguite dal CEREP, in ottemperanza a quanto indicato nella Decisione 2002/102/CE, devono essere trasmessi al Ministero della salute, all'Istituto zooprofilattico sperimentale, all'Azienda sanitaria locale ed alla regione.
7. L'Azienda sanitaria locale espleta adeguata indagine epidemiologica, di cui all'Allegato VII, per individuare ed evidenziare eventuali fattori di rischio e ne trasmette le risultanze al Ministero della salute ed ai Servizi veterinari delle regioni o province autonome.
8. L'Azienda sanitaria locale, in attesa degli esiti degli approfondimenti diagnostici, applica, negli allevamenti sospetti, le misure previste dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55.
 
Art. 18. Piani di sorveglianza della peste suina classica sui suini selvatici

1. Le regioni, di concerto con il CEREP e l'Istituto nazionale della fauna selvatica, individuano i territori in cui effettuare i controlli sierologici e virologici sui cinghiali selvatici ed i criteri minimi di campionamento sulla base dei seguenti fattori di rischio:
a) l'eventuale accertamento negli ultimi cinque anni di focolai di peste suina classica in aree connotate da presenza di cinghiali selvatici anche situate su territori di Paesi membri e Paesi terzi confinanti;
b) l'entita' e la provenienza del flusso di cinghiali da ripopolamento, introdotti nelle aree di particolare interesse faunistico e venatorio;
c) la presenza e la densita' di insediamenti agrituristici, ove si esercita l'allevamento di suini o cinghiali in zone connotate dalla presenza di cinghiali selvatici.
 
Art. 19. Trasmissione dei dati relativi al piano di sorveglianza per la peste
suina classica

1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio inviano, a conclusione del piano, i dati relativi alle attivita' di controllo degli allevamenti al CEREP, il quale organizza la raccolta e provvede al successivo inoltro al Ministero della salute.
 
Art. 20.
Invio dei dati relativi all'attivita' svolta

1. Il Ministero della salute provvede ad informare la Commissione Europea sullo stato sanitario delle regioni, sull'andamento del piano, sui tests sierologici e virologici effettuati, sui focolai accertati, sugli allevamenti e sul numero dei capi positivi riscontrati, nonche' sugli indennizzi corrisposti in base alla normativa vigente.
2. Le regioni trasmettono al Ministero della salute, in adempimento dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le relazioni trimestrali.
3. Il Ministero della salute, ove necessario, invia alle regioni eventuali istruzioni esplicative relative all'esecuzione del piano.
 
Art. 21.
Aspetti finanziari

1. L'onere finanziario del piano e' a carico del Fondo sanitario nazionale (capitolo 2700 iscritto nell'ambito del programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria» della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali).
2. L'indennizzo spettante ai proprietari dei suini macellati in applicazione del piano e' disciplinato dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, dal decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, e dal decreto interministeriale 19 agosto 1996, n. 587, citati in premessa.
3. La partecipazione finanziaria comunitaria relativa al piano riguarda il 50% delle spese sostenute per i test sierologici e virologici e per gli indennizzi dei suini macellati.
4. Le regioni, ai fini della rendicontazione per il rimborso dall'Unione europea, utilizzeranno appositi modelli, di cui alla decisione 2002/677/CE.
5. Per gli adempimenti di competenza, le regioni inviano al Ministero della salute, entro il 1° aprile dell'anno successivo, una relazione finale sulla esecuzione tecnica del piano, congiuntamente agli elementi giustificativi delle spese sostenute, riferiti al piano eseguito nell'anno precedente.
 
Art. 22.
Sanzioni

1. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque non osservi le prescrizioni previste dalla presente ordinanza, e' soggetto alle sanzioni previste dall'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.
 
Art. 23.
Entrata in vigore

1. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' fino al 31 dicembre 2009.
2. La presente ordinanza abroga e sostituisce l'ordinanza del Ministro della sanita' del 26 luglio 2001, recante: «Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e sorveglianza della peste suina classica».
Roma, 12 aprile 2008

Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 313
 
Allegati

----> Vedere Allegati da pag. 12 a pag. 35 <----
 
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