Gazzetta n. 149 del 27 giugno 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 4 giugno 2008
Proroga fino al 30 aprile 2009 dell'autorizzazione di alcuni prodotti fitosanitari contenenti etofumesate o etofumesate con altre sostanze attive, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva «etofumesate» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto in particolare l'art. 11, comma 1 del sopra citato decreto n. 290/2001 che prevede la concessione di una proroga temporanea dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari per procedere alle verifiche previste per il mantenimento dell'autorizzazione stessa;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2003, di recepimento della direttiva 2002/37/CE della Commissione del 3 maggio 2002, relativo all'iscrizione della sostanza attiva etofumesate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2004, di recepimento della direttiva 2004/58/CE della Commissione del 23 aprile 2004 relativo all'iscrizione delle sostanze attive desmedipham e phenmediphan nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Considerato che le Imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto hanno presentato nei tempi stabiliti una documentazione relativa alla sostanza attiva etofumesate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto 5 giugno 2003;
Considerato che per il prodotto fitosanitario ETOFUM FL, indicato nell'allegato al presente decreto, l'impresa titolare ha altresi' presentato nei tempi stabiliti una documentazione relativa al prodotto stesso ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto 5 giugno 2003;
Considerato altresi' che per i prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto contenenti anche desmedipham e phenmediphan le Imprese titolari hanno altresi' presentato nei tempi stabiliti una documentazione relativa ai prodotti stessi prevista dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 18 giugno 2004;
Considerato che e' attualmente in corso la valutazione delle documentazioni sopraccitate;
Ritenuto pertanto di prorogare fino al 30 aprile 2009 i prodotti fitosanitari indicati in allegato, al fine di concludere le valutazioni attualmente in corso;
Decreta:

L'autorizzazione dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva etofumesate o etofumesate con altre sostanze attive, prorogata temporaneamente fino al 30 aprile 2009, al fine di consentire la conclusione delle valutazioni delle documentazioni attualmente in corso.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 giugno 2008
Il direttore generale: Borrello
 
Allegato

----> Vedere allegato a pag. 23 <----
 
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