Gazzetta n. 149 del 27 giugno 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2008 |
Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio della gioventu' on. dott. Giorgia Meloni. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. Giorgia Meloni e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, come modificato dall'art. 4 del presente decreto, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico della gioventu'; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85; Sentito il Consiglio dei Ministri; Decreta:
Art. 1. A decorrere dall'8 maggio 2008, il Ministro senza portafoglio della gioventu' on. Giorgia Meloni e' delegata ad esercitare le funzioni e i compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ad altri Ministri, il Ministro della gioventu' e' delegato a: a) promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni ambito, ivi compresi gli ambiti economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della cultura, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea; b) promuovere e coordinare le azioni di Governo in materia di scambi internazionali giovanili; c) promuovere e coordinare le funzioni in tema di contrasto e trattamento della devianza e del disagio giovanile in ogni ambito, ivi compresi quelli economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della cultura; d) esercitare le funzioni di cui all'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per le giovani generazioni; e) esercitare le funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventu', di cui all'art. 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, nonche' a presiedere il Forum nazionale dei giovani; f) esercitare le funzioni di cui all'art. 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1293, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di sensibilizzazione e prevenzione dei giovani rispetto al fenomeno delle dipendenze; g) esercitare le funzioni di cui all'art. 1, commi 72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attivita' lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attivita' innovative e imprenditoriali; h) esercitare le funzioni relative al Fondo di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto sono trasferite al Ministro della gioventu' le relative risorse finanziarie, umane e strumentali. |
| Art. 2. Il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Ministro rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e comunitari aventi competenza in materia di politiche giovanili, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa comunitaria. |
| Art. 3. Nelle materie oggetto del presente decreto, il Ministro e' altresi' delegato a: a) nominare consiglieri ed esperti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonche' a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni; b) provvedere ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni; c) curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonche' tra gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega. |
| Art. 4. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2008, le parole: «le politiche per i giovani» sono sostituite dalle seguenti: «la gioventu». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti. Roma, 13 giugno 2008
Il Presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2008 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 14 |
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