Gazzetta n. 151 del 30 giugno 2008 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 25 giugno 2008
Modificazioni al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina dei mercati, adottato con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007. (Deliberazione n. 16530).

IL PRESIDENTE

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 62, comma 3-bis, come modificato dall'art. 14 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
Vista la delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina dei mercati, in attuazione del decreto legislativo n. 58 del 1998;
Visto, in particolare, il titolo VI del regolamento concernente la disciplina dei mercati, recante disposizioni in materia di «Condizioni per la quotazione di determinate societa»;
Considerate le osservazioni formulate da alcuni emittenti nella fase di prima applicazione delle citate disposizioni regolamentari, non emerse in sede di consultazione al momento della loro emanazione, relativamente ad alcuni aspetti applicativi della predetta materia;
Ritenuta la necessita' di modificare e integrare gli articoli 36, 38 e 39 del regolamento concernente la disciplina dei mercati, al fine di una semplificazione e di una piu' puntuale definizione degli adempimenti ivi previsti;
Considerate le osservazioni da ultimo formulate dagli Organismi ed Enti consultati ai fini della predisposizione della presente normativa:

Delibera:

I. Il titolo VI del regolamento concernente la disciplina dei mercati approvato con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, recante disposizioni in materia di «Condizioni per la quotazione di determinate societa», e' modificato e integrato come segue:
a) l'art. 36 e' sostituito dal seguente:
«Art. 36 (Condizioni per la quotazione di azioni di societa' controllanti societa' costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea). - 1. Le azioni di societa' controllanti societa' costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione Europea possono essere ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano a condizione che le societa' controllanti stesse:
a) mettano a disposizione del pubblico le situazioni contabili delle societa' controllate predisposte ai fini della redazione del bilancio consolidato, comprendenti almeno lo stato patrimoniale e il conto economico. Tali situazioni contabili sono messe a disposizione del pubblico con le modalita' indicate nelle disposizioni di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione V del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 1999 e successive modificazioni;
b) acquisiscano dalle controllate lo statuto e la composizione e i poteri degli organi sociali;
c) accertino che le societa' controllate:
i) forniscano al revisore della societa' controllante le informazioni a questo necessarie per condurre l'attivita' di controllo dei conti annuali e infra-annuali della stessa societa' controllante;
ii) dispongano di un sistema amministrativocontabile idoneo a far pervenire regolarmente alla direzione e al revisore della societa' controllante i dati economici, patrimoniali e finanziari necessari per la redazione del bilancio consolidato. L'organo di controllo della societa' controllante comunica senza indugio alla Consob ed alla societa' di gestione del mercato i fatti e le circostanze comportanti l'inidoneita' di tale sistema al rispetto delle condizioni sopra richiamate.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle societa' controllate che non rivestono significativa rilevanza, individuate secondo le disposizioni di cui al titolo VI, capo II, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 1999 e successive modificazioni.»;
b) il preambolo del comma 1 dell'art. 38 e' riformulato come segue:
«1. Le azioni di societa' finanziarie il cui oggetto sociale prevede in via esclusiva l'investimento in partecipazioni, anche di minoranza, secondo limiti prefissati nonche' lo svolgimento delle relative attivita' strumentali possono essere ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano ove tali societa':»;
c) nell'art. 39:
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le societa' con azioni quotate di cui agli articoli 36 e 37 si adeguano alle disposizioni ivi contenute entro il 16 novembre 2008. Le societa' quotate che, successivamente alla data del 1° gennaio 2008, acquisiscono il controllo di una societa' estera di cui al comma 1 dell'art. 36 si adeguano alle disposizioni ivi contenute entro il 16 novembre 2008, se la scadenza del termine indicato al successivo comma 3 e' anteriore a tale data. Dette societa' trasmettono senza indugio alla Consob il piano di adeguamento adottato e il calendario previsto e comunicano al pubblico gli elementi essenziali del piano stesso nonche' le informazioni concernenti lo stato di attuazione del piano nei documenti di informazione contabile periodica pubblicati ai sensi del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 1999 e successive modificazioni. Le societa' con azioni quotate di cui all'art. 38 si adeguano alle disposizioni ivi previste entro la data di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso o in corso alla data del 31.12.2007.»;
dopo il comma 4, vengono aggiunti i seguenti commi:
«5. Per le societa' aventi sede legale all'estero, la Consob delibera, di volta in volta, in merito all'applicazione degli obblighi disposti nel presente capo, avendo riguardo alla disciplina vigente nel paese d'origine nonche' alla eventuale ammissione alle negoziazioni su mercati regolamentati o riconosciuti ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2 del Testo unico, degli strumenti finanziari dalle stesse emessi e tenuto conto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria.
6. Restano esclusi dall'applicazione degli obblighi previsti dagli articoli 36 e 38 gli emittenti esteri i cui strumenti finanziari siano stati ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano senza il consenso dell'emittente medesimo.
7. Restano altresi' esclusi dall'applicazione degli obblighi previsti dall'art. 36, comma 1, lettera a), e dall'art. 38, commi 1, lettera a), e 3, gli emittenti aventi sede legale in altro Stato membro dell'Unione europea o gli emittenti di Stati terzi che hanno scelto un altro Stato membro dell'Unione europea quale Stato membro di origine ai fini della direttiva 2004/109/CE.».
II. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 25 giugno 2008
Il presidente: Cardia
 
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