Gazzetta n. 153 del 2 luglio 2008 (vai al sommario)
CORTE DEI CONTI
DELIBERAZIONE 19 giugno 2008
Modificazioni al regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Nell'adunanza dell'11 giugno 2008;
Visto l'art. 100, commi secondo e terzo, della Costituzione;
Visto l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il regolamento approvato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;
Visto il regolamento approvato con deliberazione delle sezioni riunite n. 22/DEL/2001 in data 18 luglio 2001 e successive modificazioni;
Visto l'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto l'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e le norme ivi richiamate;
Ritenuto di dover emanare nuove norme regolamentari per adeguare l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture della Corte dei conti deputate allo svolgimento delle funzioni di controllo e referenti al Parlamento al mutato quadro legislativo;
Sulla proposta formulata dal Presidente della Corte, sentito il segretario generale;
Delibera

di adottare il seguente regolamento, recante modifiche al «regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti», approvato con deliberazione delle sezioni riunite 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni e integrazioni.
Roma, 19 giugno 2008
Il presidente: Lazzaro
 
Allegato
REGOLAMENTO

Art. 1.

L'art. 1 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000, e' sostituito dal seguente:
«Art. 1.

Le funzioni e gli organi di controllo

1. Nell'ambito delle leggi vigenti e dei principi affermati dalla Corte costituzionale, relativi al conferimento alla Corte dei conti di funzioni di controllo, il presente regolamento e' adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Il controllo sulle gestioni e' esercitato dalle sezioni riunite in sede di controllo, dalla sezione centrale del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, dalla sezione del controllo sugli enti, dalla sezione delle Autonomie, dalla sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali, dalle sezioni regionali di controllo.
3. Il controllo di legittimita' su atti, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3 della legge 19 gennaio 1994, n. 20, e' esercitato dalla sezione centrale del controllo di legittimita' sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato e dalle sezioni regionali di controllo. Le sezioni riunite in sede di controllo sono competenti per il procedimento di cui all'art. 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
4. Il Presidente della Corte puo' presiedere qualsiasi sezione di controllo.
5. Il Presidente della Corte trasmette alla sezione che ha svolto l'indagine di controllo sulla gestione il provvedimento motivato previsto dall'art. 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La stessa sezione, esaminato il provvedimento dell'amministrazione sul mancato adeguamento, si pronuncia con propria deliberazione motivata indirizzata alle Presidenze delle Camere e comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Corte, nei casi di particolare rilevanza della questione che concerna piu' sezioni di controllo, puo' deferire la pronuncia alle sezioni riunite anziche' alla sezione che ha svolto l'attivita' di controllo.
6. Per l'assolvimento delle proprie funzioni e dei compiti di indirizzo politico-istituzionale di cui all'art. 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e delle norme ivi richiamate, nell'ambito dell'ufficio della presidenza di cui all'art. 5 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, il Presidente della Corte puo' avvalersi, in aggiunta al Magistrato Addetto alla Presidenza della Corte, anche della diretta collaborazione di magistrati da lui direttamente nominati, uno dei quali ha anche il compito di sovrintendere al servizio statistico della Presidenza, coordinando, per i fini conoscitivi del Presidente e sulla base delle direttive dallo stesso impartite, gli uffici della Corte che elaborano proprie statistiche, acquisendo da questi i dati necessari. Il servizio statistico della Presidenza fornisce i dati ufficiali relativi ai lavori della Corte dei conti.
7. I magistrati di cui al comma precedente esercitano le funzioni loro assegnate dal Presidente in posizione aggiuntiva rispetto alle altre funzioni di Istituto di cui sono investiti.
8. Al fine di conseguire l'obiettivo che i magistrati della Corte esercitino nell'arco della carriera entrambe le funzioni, di controllo e giurisdizionali, il Consiglio di presidenza, nell'ambito delle proprie competenze, assume ogni iniziativa utile a promuovere l'avvicendamento delle funzioni stesse.».
Art. 2.

All'art. 2 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000, i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
1. Le sezioni regionali di controllo esercitano, ai sensi dell'art. 3, commi 4, 5 e 6 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il controllo sulla gestione delle amministrazioni regionali e loro enti strumentali ai fini di referto ai consigli regionali, nonche' il controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e loro enti strumentali, delle universita' e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione. Il controllo comprende la verifica della gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi comunitari.
2. Le sezioni regionali di controllo, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verificano il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di comuni, province, citta' metropolitane e regioni, in relazione al patto di stabilita' interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
3. Qualora accertino, anche sulla base delle relazioni degli organi di revisione economico-finanziaria, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto stesso, la presenza di squilibri di bilancio o di gravi irregolarita' contabili, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione, da parte dell'ente locale, delle necessarie misure correttive nonche' sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilita' interno.
4. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche agli enti del Servizio sanitario nazionale. Le pronunzie adottate nei confronti di tali enti vengono anche trasmesse alla regione interessata, per i conseguenti provvedimenti.
5. Per la determinazione dei parametri relativi al controllo di gestione la Corte dei conti puo' avvalersi anche degli studi condotti in materia dal Ministero dell'interno e da altre amministrazioni, istituti o enti pubblici.
6. Le regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonche' pareri in materia di contabilita' pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da comuni, province e citta' metropolitane.
7. Le sezioni regionali di controllo esercitano, ai sensi delle vigenti disposizioni, il controllo di legittimita' su atti e il controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella regione.
7-bis Il controllo sulla gestione comprende, in applicazione dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le verifiche sul funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione.
7-ter Ciascuna sezione regionale di controllo e' composta da un presidente di sezione, che la presiede, e da almeno tre magistrati assegnati dal Consiglio di presidenza, cui il presidente attribuisce le indagini di controllo sulla gestione all'inizio di ciascun anno, secondo le cadenze previste dai programmi. I magistrati riferiscono l'esito delle indagini di controllo sulla gestione alla sezione regionale che delibera le relazioni e assume le altre determinazioni di cui all'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. La sezione delibera con almeno tre magistrati.
7-quater Fra i magistrati assegnati alla sezione, il presidente della stessa conferisce le funzioni di consigliere delegato al controllo di legittimita' su atti, di norma al piu' anziano in ruolo, e di magistrato istruttore per il controllo di legittimita' su atti, di norma al meno anziano in ruolo. L'ammissione al visto degli atti medesimi e' di competenza del consigliere delegato, su conforme richiesta del magistrato istruttore. In caso di dissenso ovvero di concorde richiesta di ricusazione del visto, la questione e' devoluta all'esame della sezione regionale di controllo, con le modalita' di cui all'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Art. 3.

All'art. 3 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000, i commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 sono sostituiti dai seguenti:
1. La sezione centrale del controllo di legittimita' sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato e' presieduta da un presidente di sezione ed e' composta da magistrati, ad essa assegnati dal Consiglio di presidenza, che conferisce a non piu' di cinque di essi le funzioni di consigliere delegato e ai restanti le funzioni di magistrato istruttore. Le funzioni di consigliere delegato sono conferite per gruppi di Ministeri o altre Autorita' e, di regola, con criterio di rotazione triennale; il presidente della sezione opera il riparto di competenze, previo parere del consigliere delegato, tra i magistrati istruttori con il medesimo criterio di rotazione.
2. La sezione opera con collegio unico: ne fanno parte tutti i magistrati della sezione e decide a maggioranza con non meno di sette componenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Il collegio e' integrato da cinque consiglieri delegati delle sezioni regionali di controllo individuati, annualmente, dal Consiglio di presidenza nonche' dal magistrato che deferisce l'esame dell'atto alla sezione.
3. Ove si renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza con riguardo ad atti appartenenti ad una delle tipologie indicate dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o dall'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la pronunzia sul visto e' deferita dal Presidente della Corte, su conforme richiesta del consigliere delegato competente per l'atto, all'adunanza generale della sezione centrale del controllo di legittimita' sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, integrata da tutti i consiglieri delegati delle sezioni regionali di controllo.
4. L'adunanza generale delibera con un numero minimo di undici componenti.
Art. 4.

All'art. 3 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
6. Il presidente della sezione cura il coordinamento dell'attivita' degli uffici di controllo e nomina il relatore, secondo criteri obiettivi, per ogni questione deferita alla sezione; dispone che il consigliere delegato inoltri, al termine della procedura di visto e registrazione, una copia degli atti e dei provvedimenti di approvazione di piani o programmi comportanti spese, o di altri provvedimenti di notevole impatto sulla finanza pubblica, corredandoli di una breve relazione illustrativa, alle sezioni riunite in sede di controllo, alla sezione centrale del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato e, qualora concernenti la gestione di fondi di interesse comunitario, alla sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali. Puo', sentito il parere del competente consigliere delegato, deferire l'esame di atti al collegio.
7. Il presidente della sezione assicura che il controllo sui decreti di accertamento dei residui e su quelli di variazione di bilancio sia idoneo anche al fine di garantire l'attendibilita' delle risultanze del bilancio, comunicando l'esito di tale controllo alle sezioni riunite.
8. Il presidente della sezione assicura che sia data tempestiva comunicazione alla sezione delle Autonomie degli atti sottoposti al controllo che possano investire anche la competenza di una sezione regionale di controllo.
9. Il presidente della sezione cura che degli atti di maggior rilievo pervenuti al controllo sia data tempestiva notizia al Presidente della Corte.
10. Il presidente della sezione e' componente di diritto delle sezioni riunite in sede di controllo.
Art. 5.

All'art. 4 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
3. Gli atti di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adottati con decreto del Presidente della Repubblica o con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' gli atti relativi agli incarichi di cui all'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono attribuiti agli uffici di controllo con riferimento al Ministro che propone l'atto.
Art. 6.

All'art. 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000, dopo le parole «I presidenti delle sezioni regionali di controllo comunicano ai presidenti dei Consigli regionali» sono inserite le parole: «e ai presidenti dei consigli delle Autonomie, ove istituiti,».
Art. 7.

All'art. 5 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
5. I presidenti delle sezioni centrali e regionali di controllo comunicano al Presidente della Corte ed al Consiglio di presidenza i relativi cronoprogrammi delle attivita', redatti dai singoli magistrati istruttori entro trenta giorni dall'assegnazione delle rispettive indagini di controllo. Comunicano altresi', una volta approvata la relazione conclusiva di ciascuna indagine, le ragioni degli eventuali scostamenti dal cronoprogramma nonche' una sintesi della relazione stessa, evidenziando i punti di pregio e le criticita' dell'operato dell'amministrazione, anche in relazione all'obbligo posto alle amministrazioni pubbliche dall'art. 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6. I presidenti delle sezioni centrali e regionali di controllo effettuano un monitoraggio costante delle attivita' di controllo e ne riferiscono, con relazione semestrale, al Presidente della Corte ed al Consiglio di presidenza.
7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, tutte le sezioni orientano i propri programmi di controllo sulle gestioni anche all'obiettivo di accertare che ogni spesa, effettuata nel rispetto di leggi, regolamenti e della normativa dell'Unione europea, abbia conseguito il miglior risultato tenuto conto anche dei profili di efficienza, efficacia ed economicita', anche al fine della riqualificazione della spesa pubblica o di una diversa allocazione delle risorse ai sensi dell'art. 1, comma 171, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 8.

All'art. 6 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000, i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le sezioni riunite in sede di controllo, ferme restando le attribuzioni ad esse demandate da norme di legge o di regolamento e sulla base degli indirizzi formulati dal presidente delle sezioni riunite, provvedono a:
a) deliberare sul rendiconto generale dello Stato e riferire annualmente al Parlamento ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, ferme restando le norme vigenti per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano;
b) svolgere le funzioni di cui all'art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di certificazione dei contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego;
c) esercitare le funzioni di cui all'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di copertura finanziaria delle leggi;
d) riferire al Parlamento in tema di costo del lavoro pubblico, su analisi di finanza pubblica relative a specifici temi intersettoriali e su ogni altra materia per la quale la legge prevede uno specifico referto della Corte al Parlamento;
e) deliberare ai sensi dell'art. 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
f) verificare l'affidabilita' dei conti pubblici e ad analizzare le politiche pubbliche di settore in rapporto a quanto previsto:
dalle norme vigenti;
dal programma di Governo, come desumibile dalle dichiarazioni programmatiche rese dal Governo al Parlamento in sede di votazione della fiducia;
dal documento di programmazione economico-finanziaria annualmente approvato dal Parlamento;
dal bilancio di previsione annuale e pluriennale;
dai piani e programmi approvati dal Governo o dai comitati interministeriali competenti;
g) accertare l'osservanza dell'obbligo di cui al comma 3-bis dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e a valutarne le conseguenze finanziarie;
h) formulare indirizzi di programmazione per le sezioni centrali e regionali di controllo, secondo le modalita' indicate dall'art. 5, coordinandone le attivita' necessarie per corrispondere alle richieste del Parlamento e per assicurare le priorita' di cui all'art. 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
i) corrispondere alle richieste dei Presidenti delle Camere avanzate a norma dell'art. 16, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il Presidente della Corte deferisce alle sezioni riunite in sede di controllo le questioni di competenza insorte tra sezioni di controllo e puo' rimettere ad esse l'esame di questioni di massima di particolare complessita' o rilevanza che interessino sezioni di controllo aventi competenze tra loro diverse, per i profili di legittimita' e regolarita', fatte salve le competenze della sezione centrale del controllo di legittimita' sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato e della sezione delle Autonomie in materia di risoluzione delle questioni di massima.
3. Le sezioni riunite in sede di controllo sono composte da un numero congruo di magistrati, designati a cadenza triennale dal Consiglio di presidenza secondo criteri di rotazione tali da assicurare la rappresentativita' delle varie componenti del controllo. Sono presiedute dal Presidente della Corte, coadiuvato da due presidenti di sezione, e decidono con non meno di quindici votanti.
4. Un contingente di almeno venti magistrati, coordinati dai due presidenti di coordinamento secondo le attribuzioni specificamente ripartite dal presidente delle sezioni riunite, e' assegnato dal Consiglio di presidenza alle sezioni riunite in sede di controllo. Tali magistrati integrano i collegi, qualora non ne siano gia' componenti, in relazione alle materie su cui sono relatori. In tale contingente sono compresi quattro magistrati stabilmente assegnati alle funzioni di cui all'art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Il presidente delle sezioni riunite provvede, annualmente, con ordinanza, alla ripartizione delle competenze tra i due presidenti di coordinamento, che nominano, di concerto con il Presidente, i magistrati relatori per i singoli affari e provvedono alla formazione dei collegi, secondo criteri obiettivi e predeterminati. Entrambi partecipano a tutte le funzioni di controllo.
5-bis. In seno alle sezioni riunite in sede di controllo e' istituito il nucleo permanente per le audizioni, coordinato da uno dei due presidenti di coordinamento, che in conformita' agli indirizzi formulati dal Presidente della Corte segue le tematiche di finanza pubblica di maggior rilievo e attualita', tenendo anche conto dell'attivita' di controllo svolta dalle sezioni, per poter fornire con tempestivita' gli elementi conoscitivi richiesti al Presidente della Corte dal Parlamento o dal Governo. Il presidente di coordinamento preposto al nucleo puo', su delega del Presidente della Corte, rappresentare la Corte nelle audizioni richieste dal Parlamento.
5-ter. Il nucleo previsto dal comma precedente e' composto da quattro magistrati assegnati alle sezioni riunite in sede di controllo, nominati dal presidente delle sezioni riunite, ed e' coadiuvato da un congruo numero di funzionari assegnati dal Segretario generale. In relazione all'oggetto dell'audizione il nucleo puo' essere integrato con magistrati anche di altre sezioni, esperti nelle materie trattate.
5-quater. In occasione del giudizio sul rendiconto generale dello Stato di cui agli articoli 39, 40 e 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la Corte trasmette altresi' al Parlamento un referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, a norma dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
Art. 9.

«1. All'art. 7, comma 1, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000, sono soppresse le parole «agli uffici di cui all'art. 8».
2. All'art. 7, comma 5, primo periodo, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000, le parole «agli uffici di cui all'art. 8» sono sostituite dalle parole «alla sezione stessa».
3. All'art. 8, comma 1, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14 in data 16 giugno 2000, le parole «ai seguenti uffici» e le lettere da a) ad e) sono sostituite da «alla sezione».
4. Allo stesso art. 8, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole «Il presidente della sezione cura la ripartizione tra gli uffici di tutte le competenze della sezione».
5. Allo stesso art. 8 sono soppressi i commi 2, 3 e 4.».
Art. 10.

All'art. 7 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«6. La sezione centrale del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato esercita il controllo sulle gestioni delle amministrazioni centrali dello Stato nonche' su quelle aventi sedi decentrate allorche' la gestione stessa interessi piu' di una regione o sia connessa a piani o programmi dello Stato o sia di straordinaria rilevanza per la finanza pubblica. Esercita altresi' il controllo su gestioni di Agenzie e Autorita' indipendenti che abbiano incidenza sul bilancio dello Stato.
7. Nell'ambito della sezione un apposito collegio esercita il controllo sulle entrate. Esso, ferma la facolta' di presiederlo da parte del presidente della sezione, e' presieduto da un consigliere o da un presidente di sezione ivi assegnato anche in posizione aggiuntiva, di comprovata esperienza professionale nello specifico settore, designato dal Consiglio di presidenza su proposta del Presidente della Corte, anche assegnato ad altre funzioni istituzionali. Il presidente del collegio e' componente di diritto delle sezioni riunite.
8. Il presidente della sezione e' componente di diritto delle sezioni riunite in sede di controllo; cura il coordinamento dell'attivita' della sezione, anche emanando idonee istruzioni; distribuisce le attivita' di controllo tra tutti i magistrati, all'uopo nominando i magistrati istruttori e relatori, ed effettua il monitoraggio dei compiti assegnati.
9. L'apposito collegio di controllo sulle entrate previsto dal comma 7 del presente articolo verifica altresi' lo scostamento delle entrate rispetto alle previsioni e accerta i recuperi effettivamente conseguiti per effetto di lotta all'evasione tributaria o, comunque, derivanti da qualsiasi altra attivita'.
10. Ogni sezione di controllo della Corte trasmette tempestivamente gli atti, comunque pervenuti, rilevanti per monitorare il rispetto del limite massimo di trattamento economico complessivo di cui all'art. 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con le proprie osservazioni, alle sezioni riunite in sede di controllo, per la verifica di cui all'art. 3, comma 53, della stessa legge, ferme restando le competenze delle singole sezioni di controllo.».
Art. 11.

All'art. 9 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000, al comma 1 sono eliminate le parole «di cui all'art. 2», al comma 2 sono eliminate le parole «di cui al comma 1» e dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«6. Al fine di assicurare la migliore funzionalita' della sezione e' prevista l'articolazione della stessa in collegi, cui provvede il presidente della sezione. L'attivita' di programmazione, l'approvazione delle linee guida di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e la risoluzione di questioni di massima, per i profili di legittimita' e regolarita', insorte tra diverse sezioni regionali di controllo sono riservate alla competenza della sezione delle Autonomie in adunanza plenaria.
7. La sezione delle Autonomie puo' programmare ed effettuare controlli intersettoriali o per materie che interessano piu' regioni e ne riferisce l'esito al Parlamento, comunicandolo alle sezioni regionali di controllo interessate. In tali casi partecipano alla sezione i magistrati delle sezioni regionali relatori sui singoli referti.
8. I due presidenti di coordinamento della sezione delle Autonomie sono componenti di diritto delle sezioni riunite in sede di controllo.
9. La sezione delle Autonomie, nelle relazioni al Parlamento di cui all'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, ed all'art. 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, riferisce anche sulla base dei dati e degli esiti dei referti delle sezioni regionali di controllo.
10. La sezione delle Autonomie definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, da trasmettere alle competenti sezioni regionali di controllo. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche agli enti del servizio sanitario nazionale.
11. Annualmente il presidente della Corte puo' costituire gruppi di lavoro anche con magistrati delle sezioni regionali di controllo per la definizione dei controlli programmati dalla sezione delle Autonomie e di interesse di piu' sezioni regionali, per la redazione delle linee guida a cui debbono attenersi gli organi di revisione degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale e per esaminare, con finalita' di coordinamento, gli indirizzi emersi presso le sezioni regionali con riguardo alle questioni di particolare complessita'.».
Art. 12.

All'art. 10 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000, la lettera b) del comma 2 e il comma 4 sono abrogati; il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. La sezione riceve da tutte le sezioni centrali e regionali di controllo segnalazione di atti di gestione contrastanti con norme o principi della Unione europea e puo' proporre al presidente della Corte di darne comunicazione, con relazione illustrativa, alla Corte dei conti europea e ai competenti organi dell'Unione. Il presidente della Corte, qualora accolga la proposta, approva la relazione illustrativa e da' indirizzi alla sezione per gli ulteriori adempimenti.
3-bis Il presidente della sezione e' componente di diritto delle sezioni riunite in sede di controllo.
3-ter La sezione svolge, nel rispetto del programma annuale coordinato con le linee guida delle sezioni riunite ed in connessione con il programma della Corte dei conti europea, indagini specifiche sulla gestione dei fondi comunitari, anche in collaborazione con altre sezioni. La sezione, inoltre, svolge attivita' di controllo in cooperazione con la Corte dei conti europea e con le altre istituzioni superiori di controllo in attuazione di trattati, accordi e intese. Nell'ambito della sezione, l'ufficio affari internazionali cura, alle dirette dipendenze del Presidente della Corte, i rapporti con la Corte dei conti europea, con l'INTOSAI e con le altre istituzioni superiori di controllo. E' composto da due magistrati, uno dei quali nominato direttamente dal presidente della Corte, in posizione aggiuntiva.».
Art. 13.

Dopo l'art. 10 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000, e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis.

La sezione del controllo sugli enti

1. La sezione del controllo sugli enti prevista dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, ha competenza al controllo sulla sana gestione finanziaria degli enti, economici e non, e delle societa' partecipate dallo Stato.
2. Concorre alle attivita' volte a comporre il quadro conoscitivo della finanza pubblica allargata.
3. Trasmette, entro il 31 maggio di ogni anno, i risultati dell'attivita' di cui al comma precedente alle sezioni riunite in sede di controllo.
4. Il presidente della sezione e' componente di diritto delle sezioni riunite in sede di controllo.
5. I magistrati che esercitano il controllo ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, danno piena conoscenza degli affari da discutere ai propri sostituti mediante integrale trasmissione dei documenti.
6. I sostituti di cui al comma precedente hanno facolta' di essere presenti alle sedute anche unitamente al titolare, senza diritto ad alcun compenso e senza oneri per l'ente controllato.».
Art. 14.

Dopo l'art. 10-bis del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000, come modificato dal presente regolamento, e' inserito il seguente:
«Art. 10-ter.

Il seminario di formazione permanente

1. Il seminario permanente dei controlli istituito con il regolamento n. 2/1997 adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 2 in data 13 giugno 1997 assume la denominazione di "Seminario di formazione permanente".
2. Il seminario cura la formazione continuativa del personale di magistratura, in particolare nelle discipline finanziarie ed economiche, nel rispetto delle attuali competenze del Consiglio di presidenza in materia di formazione dei magistrati.».
Art. 15.

All'art. 12 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000, sono apportate le seguenti modifiche:
«a) il comma 1 e' abrogato e sostituito dall'art. 1, comma 4, del presente regolamento;
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo "Puo' altresi' stipulare convenzioni e protocolli di intesa con ogni istituzione, ente o societa' che svolga attivita' di interesse per la Corte, anche al fine di ottenere accessi a banche dati utili per l'attivita' di controllo della Corte".».
Art. 16.

Dopo l'art. 11 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000, e' inserito il seguente:
«Art. 11-bis

Ulteriori funzioni dei presidenti delle sezioni di controllo

1. I presidenti di tutte le sezioni di controllo curano che ogni dato e documento sia reso disponibile, a richiesta, per ogni magistrato del controllo ai fini dell'esercizio delle sue funzioni.
2. I presidenti di cui al comma precedente individuano, in ogni sezione, un magistrato incaricato del monitoraggio dell'evoluzione del quadro normativo relativo alle amministrazioni controllate e delle conseguenti problematiche, curando altresi' che delle risultanze di tale monitoraggio sia redatto un rapporto, almeno annuale, da trasmettere al Presidente della Corte.».
Art. 17.

Dopo l'art. 11-bis del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000, come modificato dal presente regolamento, e' inserito il seguente:
«Art. 11-ter

Sostituzione temporanea dei presidenti delle sezioni di controllo

Al fine di assicurare il regolare funzionamento delle sezioni di controllo, il Consiglio di presidenza, in caso di assenza di un presidente di sezione, puo' attribuire temporaneamente le relative funzioni, in via aggiuntiva, ad altro presidente di sezione.».
Art. 18.

Dopo l'art. 11-ter del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000, come modificato dal presente regolamento, e' inserito il seguente:
«Art. 11-quater

Coordinamento interno delle sezioni di controllo

Ogni presidente di sezione puo' avvalersi di uno dei magistrati assegnati alla rispettiva sezione per compiti di collaborazione nell'attivita' di coordinamento.».
Art. 19.

All'art. 12 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000, oltre a quanto previsto dall'art. 15 del presente regolamento, sono apportate le ulteriori seguenti modifiche:
«a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Sono abrogate le norme contrastanti o incompatibili con il presente regolamento, nei limiti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286";
b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana"».
 
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