Gazzetta n. 156 del 5 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 giugno 2008
Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore del personale dipendente dalla «Fiuggiterme S.r.l.». (Decreto n. 47).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
per il Lazio

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;
Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 521, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilita' per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, la concessione, anche senza soluzioni di continuita', degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed ad aree regionali;
Visto il decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad alcune regioni;
Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto interministeriale, e considerato quanto convenuto nell'accordo governativo del 28 febbraio 2008 dal Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'assessore al lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi e, in particolare, l'elenco delle regioni interessate e, per ciascuna regione, l'importo destinato alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale;
Visto il punto 9 dell'elenco predetto, relativo alla destinazione di 14 milioni di euro per i trattamenti di cui sopra a favore dei lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio;
Visto l'accordo sottoscritto in data 28 marzo 2008 presso la regione Lazio dai rappresentanti della stessa, di «Italia Lavoro S.p.a.» e delle parti sociali;
Visto l'accordo sottoscritto presso la regione Lazio, Assessorato lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili, in data 31 gennaio 2008 tra la regione stessa e le parti sociali, relativo alla «Fiuggiterme S.r.l.», e letti in particolare le considerazioni in premessa ed i punti 1), 3);
Considerato che, nel verbale del suddetto accordo del 31 gennaio 2008, la regione Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento per la «Fiuggiterme S.r.l.», dei benefici della CIGS in deroga, per un numero massimo pari a 148 lavoratori, in forza presso l'unita' aziendale sita in Fiuggi (Frosinone) - piazza Martiri di Nassiriya n. 1 - con decorrenza dal 1° gennaio 2008 al 31 marzo 2008;
Considerato il decreto del direttore regionale n. 28 del 18 giugno 2007, con il quale e' stata prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 22 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, a favore di un massimo di 165 lavoratori in forza alla «Fiuggiterme S.r.l.»;
Verificato il rispetto dell'art. 2, comma 521, ultimo periodo, il quale prevede, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, che i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze, gia' definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007;
Vista l'istanza di proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla vigente normativa, dal 1° gennaio 2008 al 31 marzo 2008, per numero 148 lavoratori, redatta su carta semplice, datata 19 febbraio 2008 e pervenuta il 22 febbraio 2008;
Vista la istanza di proroga nuovamente presentata in data 16 giugno 2008 redatta su apposito modello CIGS/DEROGA 2008, e pervenuta il 17 giugno 2008, dalla quale si evince la richiesta di pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'I.N.P.S., nonche' il ricorso al sistema della rotazione;
Vista la successiva documentazione pervenuta alla direzione regionale del lavoro per il Lazio in data 17 giugno 2008, ed in particolare, l'elenco dei lavoratori interessati e la scheda preliminare per concessione di CIGS in deroga 2008;
Considerato che la «Fiuggiterme S.r.l.» e' stata sottoposta alle verifiche di rito in data 12 giugno 2007 e che dalla relativa relazione ispettiva non sono emersi motivi ostativi alla concessione della prima proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la seconda proroga della concessione del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;
Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' autorizzata la concessione della seconda proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 31 gennaio 2008, in favore del personale della «Fiuggiterme S.r.l.», in forza presso l'unita' aziendale sita in Fiuggi (Frosinone) - piazza Martiri di Nassiriya n. 1, per un massimo di 148 lavoratori, sospesi a zero ore, con rotazione, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 marzo 2008, compresi nell'allegato elenco generale che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'I.N.P.S.
 
Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, e' tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, sia all'applicazione della prevista decurtazione del trattamento, sia, in particolare all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianita' presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a 90 giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilita' con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa, anche se con oneri a carico di altro ente statale o della regione.
 
Art. 3.

La societa' predetta e' tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento, composto da un massimo mensile di 148 lavoratori, con tutti i dati necessari, nonche' le eventuali variazioni all'elenco stesso.
 
Art. 4.

1. La societa' predetta, inoltre, ai sensi del punto 4) dell'accordo governativo del 28 febbraio 2007, dovra' comunicare mensilmente all'Assessorato al lavoro ed all'I.N.P.S. territorialmente competente l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore concesso.
2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la societa' provvedera', in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 7, comma 5.
 
Art. 5.

Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui all'art. 1 del decreto ministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008.
 
Art. 6.

Sara' cura dell'I.N.P.S., verificate le singole posizioni individuali dei lavoratori ammessi al trattamento, applicare le riduzioni previste dall'art. 2, comma 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
 
Art. 7.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., «Italia lavoro S.p.a.», la direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.
2. Per la direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da «Italia lavoro S.p.a.», ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' alla direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Divisione IV, alla direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad «Italia lavoro S.p.a.» ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili.
4. Sempre ai fini sopraindicati, «Italia lavoro S.p.a.», quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attivita', anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguira' la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, alla direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.
5. La societa' fornira' ad «Italia lavoro S.p.a.» le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.
6. Sara' cura di «Italia lavoro S.p.a.» sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.
 
Art. 8.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 giugno 2008
Il direttore regionale: Buonomo
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone