Gazzetta n. 157 del 7 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 giugno 2008
Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Studio analisi alimentari - Dr. Valentino Palpacelli» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo agroalimentare, per la qualita'
e per la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;
Visto il regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformita' ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;
Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalita' per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
Visto il decreto 25 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 183 dell'8 agosto 2005 con il quale al laboratorio «Studio analisi alimentari - Dr. Valentino Palpacelli», ubicato in Montone (Perugia), via XXV Aprile n. 2 e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;
Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 18 giugno 2008;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 ottobre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;
Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Studio analisi alimentari - Dr. Valentino Palpacelli», ubicato in Montone (Perugia), via XXV aprile n. 2, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.
L'autorizzazione ha validita' fino al 31 ottobre 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.
La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.
Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato.
L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
L'amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 giugno 2008
Il direttore generale: Deserti
 
Allegato

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Denominazione della prova | Norma/metodo =====================================================================
| Reg. CEE 2676/1990 17/9/1990 allegato
Acidita' totale | 13 ---------------------------------------------------------------------
| Reg. CEE 2676/1990 17/9/1990 allegato
Acidita' volatile | 14 ---------------------------------------------------------------------
| Reg. CEE 2676/1990 17/9/1990 allegato
Anidride solforosa | 25, par. 2.3 ---------------------------------------------------------------------
Ceneri |Reg. CEE 2676/1990 17/9/1990 allegato 9 ---------------------------------------------------------------------
| Reg. CEE 2676/1990 17/9/1990 allegato
Densita' | 1, par. 5.2 ---------------------------------------------------------------------
Estratto secco totale |Reg. CEE 2676/1990 17/9/1990 allegato 4 ---------------------------------------------------------------------
Metanolo |OIV 2006 MA-E-AS312-03 - METHAN par. 3 ---------------------------------------------------------------------
| Reg. CEE 2676/1990 17/9/1990 allegato
pH | 24 ---------------------------------------------------------------------
| Reg. CEE 2676/1990 17/9/1990 allegato
| 3, par. 5.2 (bilancia idrostatica) + Titolo alcolometrico volumico| Reg. CE 128/2004 allegato 4-bis ---------------------------------------------------------------------
| Reg. CEE 2676/1990 17/9/1990 allegato
Zuccheri riduttori | 5, par. 3.2
 
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