Gazzetta n. 157 del 7 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 giugno 2008
Indizione e modalita' tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Risultato finale on line».

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale e' stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;
Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;
Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si e' provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;
Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio lotterie nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);
Visto il decreto dirigenziale del 20 marzo 2008 che ha prorogato la durata della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza con le misure di cui al succitato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e le caratteristiche tecniche ed organizzative fissate con il succitato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;
Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;
Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il piano presentato;
Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Risultato finale on line», prevista nel piano succitato, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che devono essere definite le regole di gioco della predetta lotteria, i premi e le relative modalita' di attribuzione;
Decreta:

Art. 1.
1. E' indetta, a decorrere dal 7 luglio 2008, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Risultato finale on line». Il prezzo di ciascuna giocata e' di euro 1,00.
 
Art. 2.
1. Sul sito internet del rivenditore autorizzato e' presente una «vetrina» sulla quale e' riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Risultato finale on line», recante i riquadri «Regolamento e vincite», «Prova» e Gioca».
Accedendo al riquadro «Regolamento e vincite» e' possibile visualizzare informazioni sulle modalita' e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.
Accedendo al riquadro «Prova» e' possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.
Solo ad avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, e' possibile accedere al riquadro «Gioca», collegandosi cosi' all'interfaccia di gioco.
2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:
a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:
il nome della lotteria («Risultato finale on line»);
il prezzo della giocata (euro 1,00);
il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;
l'immagine di un campo di calcio;
il riquadro «Chiudi», nel caso non si voglia procedere oltre;
b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:
l'area di gioco, costituita:
nella parte alta della schermata di gioco, dall'immagine di un tabellone che indica i nomi di due squadre di calcio che disputano una partita virtuale; nella parte destra da una sezione blu, contraddistinta dalla scritta «i risultati possibili», dove sono presenti sei possibili esiti della partita virtuale e da una sezione arancione contraddistinta dalla scritta «i tuoi risultati» contenente tre caselle, sotto ognuna delle quali e' indicato il premio corrispondente al risultato scelto e dove verranno visualizzati i tre risultati selezionati dal giocatore;
sono inoltre presenti:
una sintesi delle regole di gioco;
il codice univoco identificativo della giocata composto di 14 cifre;
la visualizzazione grafica della giocata consistente, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3, nel selezionare tre dei sei «I risultati possibili». I risultati selezionati si collocheranno nelle 3 caselle presenti nella sezione arancione contraddistinta dalla scritta «I tuoi risultati». Il giocatore dovra', quindi, verificare che l'esito della partita virtuale visualizzato sul tabellone sia, o meno, uguale ad uno de «I tuoi risultati»;
la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «Questa volta non hai vinto», in caso positivo con la frase «Congratulazioni hai vinto!» con l'indicazione dell'importo della vincita;
il riquadro «continua», attraverso il quale e' possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.
Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:
il logo «Gratta e vinci on line»;
il logo «AAMS» ed il logo «Gioco sicuro»;
il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale e' possibile prendere visione del Regolamento di gioco di cui al presente decreto;
l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Risultato finale on line», pari ad euro 10.000,00;
l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.
 
Art. 3.
1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.
Si devono scegliere, selezionandoli, 3 fra i sei risultati indicati nella sezione blu contraddistinta dalla scritta «I risultati possibili». I risultati selezionati si posizioneranno, da sinistra verso destra secondo l'ordine di scelta, nelle 3 caselle della sezione arancione contraddistinta dalla scritta «I tuoi risultati», sotto ognuna delle quali sono indicati i premi in palio. Dopo aver effettuato la scelta sopra descritta, sul tabellone presente nell'area di gioco viene visualizzato il risultato finale della partita di calcio virtuale. Se il risultato finale della partita, visualizzato sul tabellone, e' uguale ad uno de «I tuoi risultati», contenuto in una delle 3 caselle della sezione arancione, si vince il premio indicato sotto la casella riportante il risultato finale della partita.
2. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalita' alternative:
Con il meccanismo di interazione descritto al punto 1;
Selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l'esito della giocata.
3. L'esito della giocata e' comunicato con le modalita' di cui al precedente art. 2.
4. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.
5. In ogni caso il giocatore puo' conoscere l'esito delle giocata, nonche' l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore.
 
Art. 4.
1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 300.000 giocate erogabili.
2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 300.000 giocate, ammonta ad euro 226.500,00 suddivisa nei seguenti premi:
n. 64.000 premi di Euro 1,00;
n. 18.000 premi di Euro 2,00;
n. 5.900 premi di Euro 5,00;
n. 1.200 premi di Euro 10,00;
n. 1.000 premi di Euro 20,00;
n. 500 premi di Euro 50,00;
n. 150 premi di Euro 100,00;
n. 30 premi di Euro 500,00;
n. 1 premio di Euro 10.000,00.
3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessita', verranno generati ulteriori lotti di giocate, che comprenderanno il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.
 
Art. 5.
1. Le vincite sono accreditate dal rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalita' previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.
2. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.
 
Art. 6.
1. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sara' stabilita la data di cessazione della lotteria.
 
Art. 7.
1. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 2008

Il direttore generale: Tino Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2008 Ufficio controllo atti sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 230
 
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