Gazzetta n. 157 del 7 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
CIRCOLARE 16 aprile 2008, n. 557
Tiro sportivo accademico. Possibilita' di utilizzo di armi da fuoco da parte dei minorenni.

Ai prefetti della Repubblica
Ai questori della Repubblica
Al commissario del governo per la
provincia di Trento
Al commissario del governo per la
provincia di Bolzano
Al presidente della giunta regionale
della Valle d'Aosta
Al comando generale dell'Arma dei
carabinieri
Al comando generale della Guardia di
finanza
e, per conoscenza:
al C.O.N.I.
All'Unione italiana tiro a segno

L'Unione Italiana Tiro a Segno ha chiesto chiarimenti circa la possibilita' per i minorenni di praticare, all'interno dei poligoni del Tiro a Segno Nazionale, discipline sportive accademiche che comportino l'uso di armi da fuoco.
La normativa vigente, invero, ove sistematicamente interpretata nel suo complesso, non sembra frapporsi aprioristicamente a tale possibilita'.
Benche' la legge sull'attivita' venatoria abbia, infatti, escluso la possibilita' di rilasciare licenze di porto di fucile uso caccia a favore dei minori e l'art. 20-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, punisca coloro che consegnano loro armi da fuoco, la possibilita' di far utilizzare ai minorenni tali armi all'interno dei poligoni delle Sezioni del TSN resta espressamente prevista dalle norme istitutive del Tiro a Segno Nazionale.
In particolare, l'art. 2 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, recante «Modificazioni alle vigenti norme sul tiro a segno nazionale», aveva previsto, tra i compiti propri dell'Ente, «l'allenamento e perfezionamento dei giovani in possesso di particolari attitudini al tiro».
Inoltre, nello statuto dell'Unione Italiana Tiro a Segno, approvato con decreto del Ministro della difesa del 31 maggio 2001, all'art. 8, e' prevista espressamente la possibilita' di tesserare i maggiori degli anni 14 per l'esercizio di discipline sportive con armi da fuoco.
Nel rispetto del diritto al pieno sviluppo della persona umana e della tutela dei giovani, gia', peraltro, oggetto di specifica previsione da parte della Costituzione della Repubblica italiana, la possibilita' di far praticare sport con armi da fuoco ai giovani e' stata ora inserita anche nel nuovo testo della Direttiva 477/91CE (gia' approvato ed in corso di pubblicazione), che, entro particolari limiti, all'art. 5 stabilisce la possibilita' per gli Stati di prevedere una deroga al generale divieto dell'uso delle armi da parte dei minori degli anni 18, proprio per consentire la pratica di attivita' sportive.
D'altronde, i regolamenti sportivi internazionali delle Organizzazioni riconosciute dal C.I.O. prevedono la partecipazione dei minori alle competizioni con armi da fuoco.
Tanto premesso, al fine di dare piena attuazione alle norme sopra richiamate e per garantire la preparazione sportiva dei giovani atleti in vista delle competizioni internazionali, si precisa che un'interpretazione sistematica del citato art. 20-bis, alla luce delle altre disposizioni richiamate, consente l'uso delle armi da fuoco, da parte dei maggiori degli anni 14, all'interno delle strutture dei poligoni delle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale.
In tale situazione, infatti, purche' il giovane sia costantemente seguito sulla linea di tiro da un istruttore federale con specifica preparazione finalizzata all'allenamento dei tiratori juniores, si deve ritenere che l'arma non sia a questi «consegnata», ma semplicemente affidata in via temporanea dall'istruttore, che ne rimane responsabile per tutta la durata della sessione di tiro e che, sostanzialmente, ne mantiene il possesso.
Tenuto conto, pero', di quanto previsto dalla legge 11 marzo 2002, n. 46, con la quale e' stato ratificato il Protocollo delle Nazioni Unite del 6 settembre 2000, collegato alla «Convenzione dei diritti del fanciullo», al fine di dare piena ed incondizionata tutela ai principi posti a protezione dei minori, e che impongono l'adozione di misure tendenti ad escludere in modo assoluto che i medesimi possano essere addestrati all'uso militare (o di polizia) delle armi, e' necessario che i modelli ed i calibri delle armi da destinare alla pratica sportiva degli stessi, al pari delle tipologie d'addestramento, cosi' come proposti dall'Unione Italiana Tiro a Segno, siano preventivamente approvati da questo Ministero, il quale sia dalla legge (art. 31, legge n. 110/1975) che dallo Statuto dell'U.I.T.S. (art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 31 maggio 2001) e' individuato come organo di controllo e di indirizzo per tutte le attivita' di tiro svolte all'interno delle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale.
Roma, 16 aprile 2008

Il Ministro: Amato
 
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